
La bozza del disegno di legge costituzionale "Nuove modifiche al Titolo V, parte seconda della Costituzione" che venerdì 11 aprile 2003 è passata al vaglio del Consiglio dei ministri prevede alcune novità. Il testo, ora al giudizio di Regioni e autonomie locali prima del successivo iter di approvazione, si compone di cinque articoli più una Relazione di accompagnamento.
Nella sostanza, le novità essenziali sono sei. 1. Una rimodulazione delle materie decentrate alle Regioni. 2. La scomparsa della legislazione concorrente tra i diversi livelli di governo a favore di quella esclusiva. 3. La riedizione della dizione "interesse nazionale" tra i vincoli a cui la legislazione esclusiva delle Regioni è sottoposta. 4. L'eliminazione del capoverso relativo al "federalismo differenziato" nell'articolo 116. 5."Roma Capitale". 6. le norme transitorie per il passaggio al nuovo sistema.
Confini netti tra Stato e Regioni
Si modifica innanzitutto l'articolo 117 eliminando il lungo elenco di materie concorrenti sulle quali le Regioni possono esercitare la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Queste materie passano nell'alveo della potestà legislativa esclusiva dello Stato oppure in quello della esclusività delle Regioni. In alcuni casi scompaiono del tutto (Tabella 1). Sulla divisione di poteri fra Stato e Regioni, quindi, il disegno di legge La Loggia preferisce stabilire confini netti enunciando esplicitamente le competenze esclusive dello Stato e le competenze residuali delle Regioni. Solo a chiusura dell'elenco sulle materie residuali delle Regioni si aggiunge la clausola: "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione delle Stato".
Un'altra novità rispetto all'attuale testo è l'espresso riferimento all'interesse nazionale per l'esercizio della potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Si noti che il criterio dell'interesse nazionale era contemplato nel vecchio testo della Costituzione all'articolo 117, ma era stato eliminato dalla riforma del Titolo V, a significare un presupposto diverso per la fondazione del nuovo sistema di rapporti tra Stato e Regioni.
Inoltre, è abolito il terzo comma dell'articolo 116 - vale a dire la possibilità per le Regioni di ottenere ulteriori forme di autonomia previa approvazione del Parlamento nazionale. In pratica, scompare la possibilità di "federalismo a velocità variabile" che l'attuale Titolo V consente.
Ancora, la previsione di un regime particolare di autonomia, anche normativa, per Roma Capitale nelle materie di competenza regionale e nei limiti e con modalità stabilite dallo statuto della Regione Lazio. In pratica, sembra di capire, Roma diventerebbe una sorta di città-stato, come Berlino.
Infine, si prevedono norme transitorie, assenti nell'attuale Titolo V. Per le nuove materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato e delle Regioni restano in vigore le disposizioni vigenti, fino alla approvazione di leggi e regolamenti statali e regionali in applicazione della nuova Costituzione.
Tabella 1. Le materie concorrenti nell'articolo 117 nel testo ora in vigore e nel disegno di legge costituzionale La Loggia