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La devolution tra mito e realtà

di Enzo Balboni 27.02.2003
La devolution: un pasticcio di difficile interpretazione che risponde a esigenze politiche piuttosto che tecniche. La Costituzione vigente infatti prevede già forme di regionalismo differenziato. E sulle materie devolute esistono conflitti con altre norme.

Alla fine dello scorso anno il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge costituzionale sottoscritto dal Presidente del Consiglio su proposta dei ministri Bossi e La Loggia, più noto al pubblico come riforma Bossi sulla devolution.

Alla base di tutto sta il fatto che l'attuale Governo non solo considera inadeguata e incompleta la riforma regionalista approvata dall'Ulivo con la legge costituzionale n. 3/2001, ma anzi la avversa accusandola di essere una riforma fittizia e una indebita invasione di un campo, quello del cosiddetto federalismo, che è sempre stato rivendicato come proprio dal centro-destra, sin dal riavvicinamento della Lega Nord alla coalizione.

La riforma del 2001 già prevede forme di regionalismo differenziato. L articolo 116, III comma Costituzione, infatti, prevede che in tutte le materie di competenza concorrente e addirittura in alcune di quelle di competenza esclusiva statale, possano essere attribuite a talune Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia , previa intesa con lo Stato. Da un punto di vista puramente giuridico, il contenuto materiale del Ddlc Bossi avrebbe anche potuto transitare attraverso queste intese.

L'esigenza della Lega Nord
Ma rispetto a questi dati ha avuto peso preponderante l'esigenza politica della Lega Nord di dimostrarsi capace di ottenere dai propri alleati il pagamento della cambiale ricevuta in pegno del patto elettorale, con la conseguenza che nell'iniziativa di devolution gli effetti di annuncio prevalgono in modo sproporzionato rispetto all'effettivo e concreto contenuto giuridico.

Il testo del Ddlc Bossi è assai scarno (1) e si riferisce a porzioni tutto sommato modeste di competenza: l'organizzazione sanitaria, già quasi per intero regionalizzata; l'organizzazione delle scuole, con limitati poteri di determinazione dei programmi di istruzione; la polizia locale, che - per ragioni sistematiche - si dovrebbe identificare nella polizia amministrativa locale di cui all'articolo 117, II comma, lett. h, anch'essa da sempre di competenza regionale. Se però si scorrono le pagine della relazione di accompagnamento del Ddlc, si vede come le intenzioni politiche del Governo si riferiscono a temi ben più corposi e di maggior presa sull'opinione pubblica, alludendo a una competenza della polizia locale nella lotta alla microcriminalità.

Ambiguità interpretative
L'equivoco di fondo si gioca tutto sull'ambiguità delle laconiche formule testuali. E in effetti, già oggi si possono scorgere due interpretazioni opposte del Ddlc Bossi. Da un lato stanno i continuisti , secondo i quali la devoluzione ben poco aggiunge al quadro attuale. Questo schieramento comprende sia alcuni sostenitori della riforma, come Francesco D'Onofrio, sia alcuni critici come Francesco Cossiga, che ha definito il Ddlc Bossi una truffa (sic). Sul fronte opposto si trovano invece coloro che ritengono che la devoluzione comporterà radicali cambiamenti. Positivi per il ministro Bossi, deleteri e tali da mettere in pericolo i diritti costituzionali dei cittadini, per l'opposizione.

In effetti, individuare l'esatto contenuto normativo del Ddlc Bossi non è facile. A titolo di esempio, si consideri una questione già accennata: l'attuale articolo 117, II comma, lett. h riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza, a eccezione della polizia amministrativa locale . Il Ddlc Bossi assegna alle Regioni la polizia locale: ebbene, si tratta della funzione di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza locale, o della vecchia polizia amministrativa locale, un tempo denominata urbana e rurale? Il problema non ha forse una soluzione giuridica univoca e lineare.


C è poi un altro profilo metodologico da considerare. L'attuale articolo 116, III comma Costituzione prevede, come si è detto, che le Regioni possano acquisire maggiori spazi di autonomia previa intesa con lo Stato: il Ddlc Bossi consente invece alle Regioni di annettersi nuove competenze mediante un atto esclusivamente regionale. Questo carattere è del tutto anomalo e costituisce un punto di tensione forte con il principio di unità nazionale.


(1) Lo scarno testo del Ddlc Bossi (art. 1) merita di essere integralmente trascritto, prima del commento: Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente "Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia locale" . Si tenga presente che il riferimento all autonomia scolastica è frutto di un emendamento proposto dal senatore Bassanini, estraneo al testo originario: questa è stata l'unica apertura verso l'opposizione.