
Pubblichiamo il testo del progetto di legge corrispondente all'ipotesi di riforma della materia dei licenziamenti che va sotto il nome di "modello tedesco", in quanto prevede un regime molto simile a quello vigente in Germania, salvo che per il limite massimo dell'indennizzo, che la legge tedesca fissa in diciotto mensilità dell'ultima retribuzione del lavoratore licenziato. Il progetto contiene peraltro anche due articoli volti a estendere alcune protezioni essenziali ai collaboratori coordinati e continuativi.
NORME IN MATERIA DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
E PROTEZIONE DEI LAVORATORI
IN POSIZIONE DI DIPENDENZA ECONOMICA
Relazione introduttiva
È stata sottolineata da diverse parti politiche, anche molto distanti tra loro, una caratteristica gravemente negativa del sistema di protezione del lavoro italiano attuale: a fronte di una protezione molto efficace nell'area del pubblico impiego e del lavoro subordinato nelle imprese medio-grandi, la protezione è ridotta, debole o nulla in altre aree, pur assai rilevanti. Ne consegue una marcata connotazione dualistica del nostro mercato del lavoro, nel quale una metà dell'offerta (più di tre milioni di lavoratori subordinati dipendenti da imprese con organico inferiore ai sedici dipendenti, circa due milioni di "parasubordinati" e assimilati, almeno altrettanti irregolari) sopporta una parte largamente sproporzionata per eccesso del peso della flessibilità di cui il sistema economico ha complessivamente bisogno. Contro questo dualismo del nostro mercato del lavoro e la sua intrinseca iniquità – oltre che carenza di giustificazione razionale – sono oggi dirette una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro e un'iniziativa referendaria, che ha ultimamente superato il controllo della Corte costituzionale.
Sono stati pure sottolineati da più parti, peraltro, alcuni effetti marginali non desiderabili, talora conseguenti all'applicazione della protezione "forte" (c.d. "tutela reale") contro il licenziamento nell'area dell'impresa medio-grande, nella sua attuale configurazione caratterizzata dall'automatismo della reintegrazione del lavoratore in azienda a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento, nonché dall'automatismo della commisurazione del risarcimento del danno al tempo intercorso tra il licenziamento stesso e la sentenza di reintegrazione (automatismi, entrambi, che costituiscono una peculiarità dell'ordinamento italiano, non essendo previsti in alcun altro ordinamento, europeo o extra-europeo). Contribuisce a incrementare gli effetti anomali dei suddetti automatismi la durata media dei procedimenti giudiziali in questa materia - dal primo grado alla Cassazione, talora con prosieguo in ulteriori gradi di merito -, durata che attualmente va dai quattro-cinque anni dell'Italia settentrionale ai sei-otto anni di quella meridionale: essa è suscettibile di riduzione soltanto con misure volte al migliore funzionamento degli uffici giudiziari, dalle quali non ci si possono attendere effetti immediati.
È dunque opportuno un intervento legislativo volto, da un lato, a correggere gli eccessi e incongruenze talora prodotti dall'automatismo dell'apparato sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi, nell'area della protezione "forte", dall'altro lato a superare il dualismo che caratterizza mercato e diritto del lavoro italiani attuali, realizzando una disciplina della materia del recesso unilaterale del datore di lavoro suscettibile di applicazione in un'area assai più vasta rispetto a quella dell'attuale "tutela reale" (articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 come modificato dalla legge n. 108/1990), ma pur sempre graduata in relazione alle caratteristiche dell'impresa e del singolo rapporto di lavoro.
È questo l'intendimento con il quale presentiamo il progetto di legge contenuto nelle pagine che seguono. Progetto del quale auspichiamo una discussione e approvazione in tempi rapidi, che consentirebbe di risparmiare al Paese la celebrazione della consultazione referendaria sopra menzionata: essi, infatti, tende a realizzare proprio quella sostanziale unificazione dell'apparato sanzionatorio contro il licenziamento illegittimo al di sopra e al di sotto della vecchia soglia dei sedici dipendenti, che costituisce l'obbiettivo fondamentale perseguito dal referendum. Certo, tale unificazione presuppone che alla drastica diversità di regime attualmente in vigore si sostituisca un regime emendato degli eccessi marginali di cui si è detto sopra e dotato della necessaria flessibilità e gradualità, suscettibile cioè del necessario adattamento alla grande varietà delle situazioni aziendali e delle circostanze.
Nel progetto di legge che segue questi obbiettivi sono perseguiti attraverso due temperamenti del vecchio apparato sanzionatorio, consistenti rispettivamente nell'imposizione di un limite massimo di entità dell'indennizzo per il licenziamento illegittimo, nonché nell'attribuzione al giudice della scelta tra la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione, all'indennizzo, o a entrambe le sanzioni al tempo stesso. Siffatti temperamenti, mentre per un verso non recano alcun pregiudizio apprezzabile ai lavoratori dipendenti da enti pubblici o da imprese medio-grandi, per altro verso consentono un'applicazione ragionevole dello stesso apparato sanzionatorio anche in aziende di piccole dimensioni, essendo fatto obbligo esplicito al giudice di tenere nel debito conto tali dimensioni.
Il progetto di legge si propone anche di estendere la protezione essenziale, costituzionalmente dovuta (art. 35 Cost.), ai lavoratori operanti in regime di autonomia, ma in condizione di dipendenza economica dal committente, per il fatto di trarre dal rapporto con esso l'intero proprio reddito di lavoro o la sua parte preponderante. È questa una modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione nella quale la scienza economica individua la causa di possibili distorsioni, anche gravi, a danno del soggetto svantaggiato del rapporto. Della correzione di tali possibili distorsioni il nostro ordinamento si è fatto carico in riferimento ai rapporti di subfornitura (legge 18 giugno 1998 n. 192): non vi è ragione che non si provveda analogamente anche in riferimento ai rapporti di collaborazione continuativa che presentino la stessa caratteristica di dipendenza economica.
*
Alla riforma e unificazione della disciplina limitativa del recesso del datore di lavoro subordinato provvede, nei termini di cui si è detto, l'articolo 1 del progetto. In analogia a quanto è stabilito nell'ordinamento tedesco, viene affidato al giudice il compito di scegliere la sanzione più appropriata caso per caso, secondo buon senso, tenendo conto "dei motivi del licenziamento, del comportamento delle parti precedente e successivo ad esso, delle dimensioni dell'impresa, nonché di ogni altra circostanza rilevante". Ancora in analogia con il modello tedesco, si esclude dalla sanzione della reintegrazione – ma non da quella dell'indennizzo - l'unità produttiva con organico inferiore a cinque dipendenti, salvo che il datore di lavoro occupi complessivamente più di sessanta dipendenti sul territorio nazionale (soglia, quest'ultima, che resta invariata rispetto a quanto disposto dalla legge n. 108/1990).
All'estensione di una protezione essenziale nell'area del lavoro c.d. "parasubordinato" provvedono gli articoli 2 e 3. Viene qui innanzitutto individuata - sulla scorta delle elaborazioni proposte dalla scienza economica circa i meccanismi che producono distorsioni ai danni dei prestatori nel mercato del lavoro - una definizione precisa della fattispecie, fondata sul riferimento al reddito percepito dal lavoratore nel biennio fiscale precedente all'anno fiscale in cui il rapporto si svolge, così superandosi opportunamente l'indeterminatezza della vecchia nozione di "lavoro parasubordinato" e le controversie in proposito. Al rapporto di lavoro non subordinato caratterizzato dalla posizione di dipendenza economica del prestatore viene estesa dall'articolo 2 la garanzia elementare del preavviso di recesso unilaterale (di durata differenziata a seconda che a recedere sia il prestatore o il committente). L'articolo 3 estende invece a tale rapporto le garanzie essenziali contenute nei titoli I e II della legge 20 maggio 1970 n. 300 per la libertà e dignità del lavoratore, con l'ovvia esclusione delle norme – quali l'articolo 7 in materia di provvedimenti disciplinari e l'articolo 13 in materia di mansioni – che sono per loro natura peculiari del rapporto di lavoro subordinato, nonché dell'articolo 18 in materia di licenziamento.
L'auspicio è che questo intervento legislativo, estremamente semplice e snello nella sua struttura, possa costituire un passo importante sulla via della costruzione di un sistema di protezione contrattuale del lavoro equilibrato, davvero universale - in quanto capace di assicurare la tutela necessaria a tutti e soltanto coloro che effettivamente ne hanno bisogno -, saldamente e armonicamente inserito nell'ordinamento comunitario. L'opera di riforma, ovviamente, non si limita a questo: resta ancora da compiere gran parte dell'opera necessaria per rafforzare e rendere sicura la posizione del lavoratore nel mercato del lavoro, attraverso la creazione di un sistema efficiente di assistenza e sostegno del reddito dei disoccupati e una rete efficiente di servizi di orientamento, informazione, formazione professionale e assistenza alla mobilità geografica.
* * *
Progetto di legge
Articolo 1
Dopo l'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 è aggiunto il seguente:
"Art. 6-bis. – "Il giudice, quando pronuncia sentenza di accoglimento di ricorso per impugnazione di licenziamento per illegittimità formale o sostanziale dello stesso, in applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, decide - tenuto conto dei motivi del licenziamento, del comportamento delle parti precedente e successivo ad esso, delle dimensioni dell'impresa, nonché di ogni altra circostanza rilevante - se disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto occupato prima del licenziamento, limitare la condanna del datore di lavoro a un indennizzo, o applicare entrambe le sanzioni. La presente disposizione si applica a tutti i datori di lavoro che occupino complessivamente più di 4 dipendenti nello stesso comune, o comunque più di 60 dipendenti sul territorio nazionale.
"Quando il numero dei dipendenti sia inferiore alle soglie indicate nel comma precedente, il licenziamento ingiustificato può dar luogo soltanto alla condanna del datore di lavoro all'indennizzo.
"L'indennizzo deve essere determinato in relazione all'anzanità di servizio del lavoratore e al danno effettivamente da lui subito in conseguenza del licenziamento illegittimo, entro il limite massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore stesso, calcolata a norma dell'art. 2121 del codice civile. Tale limite massimo è ridotto a 24 mensilità per i datori di lavoro che occupino complessivamente meno di 60 dipendenti sul territorio nazionale; per i datori di lavoro, tra questi ultimi, che occupino complessivamente meno di 15 dipendenti nello stesso comune, è ridotto a 14 mensilità.
"Qualora venga disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, resta ferma l'applicazione del quinto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108."
Articolo 2
Dopo l'articolo 2118 del Codice civile è aggiunto il seguente:
"Art. 2118-bis. – Recesso dal rapporto di collaborazione autonoma continuativa caratterizzato da dipendenza economica.
Nel rapporto di collaborazione autonoma continuativa a tempo indeterminato, dal quale il prestatore tragga l'intero proprio reddito di lavoro o più della metà di esso, il recesso del creditore, quando non sia motivato da inadempimento grave del prestatore, deve essere preceduto da un preavviso minimo pari a mezzo mese per ogni anno o frazione di anno di durata del rapporto, fino a un massimo di sei mesi, salva ogni pattuizione individuale o collettiva più favorevole al prestatore. Il recesso del prestatore deve essere preceduto da un preavviso pari alla metà di quello dovuto dal creditore. Quando il preavviso venga omesso, in tutto o in parte, la parte recedente è obbligata a pagare all'altra parte un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso omesso.
"Per la determinazione del requisito di esclusività o prevalenza del reddito di lavoro deve farsi riferimento al reddito dichiarato o destinato a essere dichiarato dal prestatore di lavoro ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i due anni precedenti a quello nel quale il recesso viene intimato."
Articolo 3
Dopo l'articolo 2129 del Codice civile è aggiunto il seguente:
"Art. 2129-bis. – Protezione del lavoratore non subordinato in posizione di dipendenza economica.
"Nel rapporto di collaborazione autonoma continuativa, dal quale il prestatore tragga l'intero proprio reddito di lavoro o più della metà di esso, determinato a norma del secondo comma dell'art. 2118-bis, si applicano le disposizioni di cui ai titoli primo e secondo della legge 20 maggio 1970 n. 300, esclusi gli articoli 7, 13 e 18, nonché tutte le disposizioni in materia di protezione della sicurezza e igiene del lavoro, in quanto rilevanti e compatibili con le modalità contrattuali di svolgimento del rapporto."
18.
Reintegrazione nel posto di lavoro.Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti (3/e) (1/cost).
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore
Patto per l'Italia - Contratto per il Lavoro
Intesa per la competitività e l'inclusione sociale
….
Allegato 2
Art. …. (Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese)
1. Ai fini di sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese il Governo è delegato ad emanare in via sperimentale uno o più decreti legislativi, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ai fini della individuazione del campo di applicazione dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, non computo nel numero dei dipendenti occupati delle nuove assunzioni mediante rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, o con contratto di formazione e lavoro, instaurati nell'arco di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b) inapplicabilità della misura di cui alla lettera a) ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, già rientranti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel campo di applicazione dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in quanto abbiano occupato mediamente nei dodici mesi precedenti, un numero di dipendenti corrispondente alle soglie dimensionali indicate dallo stesso articolo 18;
c) non riconducibilità al concetto di nuova assunzione delle ipotesi di subentro di un'impresa ad un'altra nella esecuzione di un appalto, là dove presente una disposizione di legge o una clausola contrattuale a tutela del passaggio del personale alle dipendenze dell'impresa subentrante;
d) previsione di misure di monitoraggio coerenti con la natura sperimentale del provvedimento;
e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà a una verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sulle dimensioni delle imprese, sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento e valutare l'efficacia della misura.