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Una pensione da non anticipare

di Bruno Mangiatordi 26.04.2007
La normativa sui fondi pensione prevede che gli iscritti possano richiedere anticipazioni della posizione individuale maturata, fino al 75 per cento del totale dei versamenti effettuati. E' un regime molto liberale, giustificato dalla necessità di mantenere le stesse regole che vigono per il Tfr. Ma comporta il rischio di compromettere la possibilità di garantirsi una rendita pensionistica complementare per l'età anziana. I lavoratori vanno sensibilizzati sulle gravi ripercussioni di un ricorso anticipato al risparmio previdenziale.

La normativa sui fondi pensione contiene numerose aporie che presto o tardi dovranno essere oggetto di riflessione. Un aspetto merita tuttavia un’attenzione immediata per i riflessi negativi che determina per la credibilità del sistema: si tratta delle anticipazioni che gli iscritti ai fondi pensione possono richiedere nel corso del periodo di accumulazione della posizione previdenziale.

Quando si può chiedere l’anticipo

La materia è disciplinata dall’articolo 11, commi 7, 8, 9, e 10, del decreto legislativo 252/05. Le disposizioni prevedono che gli aderenti ai fondi pensione possano richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie in seguito a gravissime situazioni relative allo stesso aderente, al coniuge e ai figli;
b) decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 75 per cento per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di ristrutturazione della prima casa, anch’essi debitamente documentati;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento per ulteriori esigenze.

Dunque, la normativa si limita a prevedere solo che le somme percepite a titolo di anticipazione non possano mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati al fondo pensione, comprese le quote del Tfr, maggiorate delle plusvalenze realizzate a decorrere dalla prima iscrizione alla previdenza complementare.

Regime estremamente liberale

È un regime estremamente liberale e, seppure nei limiti del 30 per cento del montante accumulato, vi si può far ricorso anche per esigenze dei familiari e senza obbligo di motivazione. Ciò è stato spiegato con la necessità di garantire un allineamento con il regime altrettanto liberale delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, identificato come la fonte principale di finanziamento delle previdenza complementare.
Tuttavia, le anticipazioni sul Tfr sono ricollegate a un obbligo di motivazione. Mentre potrebbe essere tutt’altro che marginale l’ipotesi di un iscritto a un fondo pensione che, magari immediatamente prima del pensionamento e quindi dopo aver accumulato un considerevole montante, decida di prelevare il 30 per cento del proprio risparmio previdenziale e utilizzarlo per fini di liquidità. Una generalizzata diffusione di tale fenomeno si porrebbe in netto contrasto con l’intento del legislatore di finalizzare il sistema della previdenza complementare all’esigenza di "assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale". (1)
A maggior ragione, la possibilità di garantirsi una rendita pensionistica complementare per l’età anziana sarebbe quasi del tutto compromessa, qualora un numero cospicuo di lavoratori dovesse richiedere anticipazioni fino ad assorbire il 75 per cento del montante accumulato. La preoccupazione deve essere stata presente al legislatore stesso, tant’è vero che ha previsto la facoltà per l’iscritto di reintegrare in qualsiasi momento l’anticipazione ottenuta.
Peraltro, il regime fiscale previsto per le anticipazioni (con esclusione di quello delle anticipazioni per motivi di salute), pur essendo meno favorevole rispetto a quello previsto per le prestazioni pensionistiche, contempla comunque un’aliquota più bassa (23 per cento) rispetto alla aliquota media applicata al Tfr. È lecito quindi chiedersi come i benefici fiscali di cui godono gli iscritti ai fondi pensione si giustifichino qualora l’aderente si avvalga della facoltà di richiedere anticipazioni. (2)

A garanzia sui prestiti

Inoltre, il comma 10 del già citato articolo 11 del Dlgs 252/05 prevede, in analogia con quanto è previsto nella disciplina del Tfr, che i crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione (con esclusione di quelle per motivi di salute) non siano assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
In concreto, ciò significa che i lavoratori che intendessero stipulare contratti di finanziamento caratterizzati dalla restituzione del prestito mediante cessione di quote dello stipendio (cosiddetta "cessione del quinto") potrebbero garantire tale debito cedendo a chi eroga il prestito i diritti di credito che vantano verso le forme di previdenza complementari cui aderiscono, inclusi i diritti a godere di anticipazioni in caso di acquisto di abitazione o di ulteriori esigenze. È chiaro che dovrà essere regolata la modalità attraverso cui rendere coerente un’eventuale richiesta di anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della casa con l’altrettanto eventuale escussione del credito.
Tuttavia, appare evidente che si determina un palese contrasto tra la finalità previdenziale perseguita attraverso l’iscrizione a un fondo pensione e le esigenze di tutt’altra natura che inducono a sottoscrivere un contratto di prestito per il quale lo stesso risparmio previdenziale può essere concesso in garanzia. E non entro il quinto della prestazione, come accade per la pensione obbligatoria e anche per quella complementare una volta convertito in rendita il montante, ma nei limiti, potenzialmente anche assai superiori, del 75 per cento della posizione previdenziale complessiva, se l’iscritto esercita il diritto all’anticipazione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Naturalmente, si può estendere anche a questa fattispecie la riflessione sull’incentivo fiscale che accompagna la contribuzione ai fondi pensione.
Lasciando da parte le considerazioni sul fenomeno dei prestiti con cessione del quinto, praticati a tassi d’interesse in media pari al 10,23 per cento (3), resta la seria perplessità sulla coerenza di un sistema che consente ai lavoratori aderenti ai fondi pensione di disporre, ben prima del pensionamento, del risparmio previdenziale con un tale margine di libertà.
È certamente difficile intervenire ora con una norma senza alterare il calcolo di convenienza di quanti pensano di aderire ai fondi pensione o l’hanno già fatto. Spetta dunque alle istituzioni competenti e agli stessi fondi pensione il compito di sensibilizzare i lavoratori sulle gravi ripercussioni che un eccessivo ricorso alle anticipazioni determinerebbe sulle loro aspettative di copertura pensionistica.

(1) Articolo 1, comma 1, del Dlgs 252/05.
(2) I benefici fiscali vanno dalla deducibilità dei versamenti annuali, entro l’ammontare di 5.164,70 euro, alla tassazione agevolata sui rendimenti.
(3) Rilevazione trimestrale ottobre–dicembre 2006 del Dipartimento del Tesoro sui tassi effettivamente praticati dalle banche e finanziarie ai fini della legge antiusura.