
Nell’affaire Unipol-Bnl un aspetto secondario che però viene costantemente ricordato è che le cooperative godono di privilegi fiscali; questi discendono dalla natura "mutualistica" dell’impresa, ma divengono un privilegio non giustificato se le cooperative invadono l’altrui campo. Sembra opportuno qualche chiarimento a questo proposito.
Riforma del diritto societario e riserve indivisibili
Una normale impresa (cioè di tipo capitalistico) si finanzia con capitale proprio e con debiti. Il capitale sociale più le riserve "sono", per quota parte, degli azionisti delle spa o dei soci delle srl. Se la società si scioglie il capitale proprio sarà diviso tra essi. Nel caso dell’impresa cooperativa la situazione è diversa: a parte i debiti, il capitale proprio della cooperativa si divide tra una parte che è "di proprietà" dei singoli soci, ed una parte, "le riserve indivisibili", che sono della cooperativa in quanto tale, ma non sono dei singoli soci. Se la cooperativa si scioglie, le riserve indivisibili vanno ad un fondo nazionale di finanziamento del settore cooperativo.
Fino alla recente riforma, le riserve indivisibili erano del tutto esentate dalla tassazione e, anche per questa ragione, costituivano uno degli strumenti principali di finanziamento delle cooperative. Uno studio realizzato dall'Ufficio Studi della Lega delle cooperative su un campione di 34 cooperative di cui 8 di consumo e 26 di lavoro nel periodo 1993-1999 ha evidenziato come le riserve indivisibili rappresentassero una quota variabile tra l'84-85% (cooperative di servizi e di costruzioni) ad oltre il 90% (cooperative di produzione e lavoro e, soprattutto, cooperative di consumo).
La riforma del diritto societario del 2003 ha modificato, in particolare, la definizione di cooperative a mutualità prevalente (art. 2545 del codice civile); in sostanza, adesso, le cooperative di consumo sono considerate a mutualità prevalente se le vendite ai soci superano quelle ai non soci mentre le cooperative di lavoro (cioè quelle di produzione e lavoro e quelle di servizi) sono considerate tali se l’insieme delle retribuzioni dei soci supera quello degli altri lavoratori. Nel frattempo Tremonti, all’inizio della legislatura, aveva provveduto ad innalzare le imposte pagate dalle cooperative, con un maggior esborso che nel triennio 2002-2004 ha superato il miliardo di euro. Con la finanziaria 2005 la quota esente degli utili destinati a riserva indivisibile dalle cooperative a mutualità non prevalente è stata limitata al 30%, mentre per le altre arriva al 70% (con trattamenti più favorevoli per quelle agricole e per quelle sociali, che in verità di utili ne fanno ben pochi). Precedenti modifiche avevano riguardato la disciplina fiscale dei ristorni ai soci (vedi riquadro) che, coerentemente con la filosofia mutualistica, sono stati resi notevolmente più convenienti.
Il sistema di tassazione non sembra peraltro ben armonizzato con il codice civile. Logica vorrebbe che la quota esente fosse proporzionale alla quota di prevalenza dell’attività dei soci (di consumo o di lavoro). Ma, comunque sia, è chiaro che solamente una parte degli utili accantonati a riserva indivisibile si troverà in esenzione d’imposta; ora se su di una parte di utili, piccola o grande che sia, si versano imposte, gli utili sui quali è stata versata l’imposta dovrebbero rientrare in quelli che, in ultima istanza, fanno capo ai soci. Se vogliamo si tratta di una variazione sul tema della "no taxation without representation".
Struttura del capitale e governance
Qualche riflessione in più merita la questione delle relazioni tra disciplina fiscale, evoluzione del capitale delle cooperative e governance. In sostanza, nelle cooperative, a seguito della riforma, la struttura patrimoniale risulterà (almeno) tripartita: accanto alle tradizionali riserve indivisibili, vi saranno le riserve divisibili e le quote di capitale distribuite ai soci a titolo di ristorno. Le cooperative prevalenti (fra le quali molte delle grandi cooperative di consumo) presumibilmente continueranno a privilegiare l'accumulo di riserve indivisibili e detassate per il 70% del loro ammontare, con poche o nulle concessioni ai soci o ai terzi finanziatori. Le cooperative non prevalenti (e quelle prevalenti che vogliono "premiare" i soci per aumentare la produttività o fidelizzare la clientela, ovvero che vogliono aprirsi al mercato) si orienteranno maggiormente al ristorno (finanziato con utili detassati) e all'accumulo di riserve divisibili (accumulate con utili tassati).
In merito alla prima opzione, cioè l'utilizzo del ristorno, lo studio della Lega delle cooperative citato in precedenza ha prodotto interessanti risultati. Va considerato che se, da un lato, il ristorno rappresenta un'interessante opportunità per le cooperative, o almeno per alcune di esse, dall'altro lato rappresenta anche un costo, perché si tratta di capitale che va adeguatamente remunerato. I risultati del predetto studio, tuttavia, indicano come, specie per le cooperative di consumo e per quelle di produzione e lavoro, un recupero di efficienza e/o un incremento delle quote di mercato tutto sommato contenuto potrebbe consentire un'adeguata remunerazione del ristorno dei soci. Le quote del capitale sociale potrebbero essere rappresentate da appositi titoli (simili alle già note azioni di partecipazione cooperativa, APC) che potrebbero conservare i vantaggi fiscali solo circolando tra i soci. Un'adeguata circolazione di questi titoli potrebbe quindi essere garantita solo con una politica di forte ampliamento della base sociale (la cosiddetta politica delle "porte aperte").
Più complessa, ed anche in certa misura futuribile, è la seconda strada, quella della rinuncia totale ad ogni vantaggio fiscale, quindi tassazione degli utili e loro eventuale accumulo a riserva divisibile. Gli utili e le riserve divisibili potrebbero poi essere destinati all'emissione di titoli destinati ai soci ed ai non soci, presumibilmente attraverso degli intermediari specializzati, in modo da ottenere un risk sharing, particolarmente opportuno per i soci delle cooperative di produzione e lavoro. Si pone in questo caso, tuttavia, il problema della trasformazione della struttura di governance della cooperativa che, senza violare i principi della mutualità (specie se questa è prevalente), consenta l'adeguata rappresentazione degli interessi dei terzi proprietari di questi titoli.
Il ristorno nelle società cooperative Il ristorno è una modalità tipica di distribuzione della ricchezza prodotta dalle società cooperative. Esso assume normalmente due forme principali: |