
Continua stancamente la recita parlamentare sulla legge per la tutela del risparmio. La Camera, se basteranno i tre giorni di cui dispone, modificherà il testo ricevuto dal Senato.
In almeno un caso si tratterà di una modifica fortemente peggiorativa: la restaurazione del regime sanzionatorio per false comunicazioni sociali del 2002, con il ritorno alla "modica quantità", alla querela di parte e a tutte le clausole che degradano il falso in bilancio a un peccadillo minore.
Altre e più desiderabili modifiche, quali un ritorno al testo della Camera per le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, opportunamente riscritte, e per la divisione di poteri fra Consob e Banca d’Italia, sono invece improbabili. È comunque indispensabile la revisione dell’articolo 19 sull’organizzazione della Banca d’Italia, aggiunto al Senato dal Governo, nella vana speranza che tanto bastasse a far dimettere il governatore.
Le disposizioni contenute in quell’articolo non rimuovono le cause delle degenerazioni che si sono manifestate nell’operato dell’autorità di vigilanza e prestano il fianco a obiezioni di merito, sollevate anche dalla Banca centrale europea nel suo parere. Non sarà un caso se il Senato, ove si arrocca il nucleo duro dei difensori dello status quo, ha approvato quel testo senza discussioni.
Poteri e assetto della Banca d’Italia
Un rapporto dell’associazione Astrid, già presentato in bozza (
www.astridonline.it) e di prossima pubblicazione in versione definitiva, elenca due insiemi di questioni che dovrebbero essere affrontate: poteri della Banca d’Italia; assetto e governance dell’istituto.L’assetto proprietario
La questione della procedura di nomina, sia del governatore sia degli altri membri del direttorio, si intreccia con quella dell’assetto proprietario.
Oggi le quote del capitale di Banca d’Italia sono di proprietà delle banche. Queste designano un Consiglio superiore, che, oltre ad avere competenza formale su alcune materie di amministrazione interna, è uno dei tre soggetti (con il presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica) coinvolti nella nomina e revoca del governatore e dei membri del direttorio. Vi sono in questo disegno due anomalie: la prima, più di forma che di sostanza, si rinviene nel possesso da parte dei controllati del capitale del controllante; la seconda è la competenza del Consiglio nella procedura di nomina e revoca, che in ogni altro ordinamento appartiene al potere politico.
L’articolo 19 risolve malamente il problema, trasferendo le partecipazioni allo Stato o ad altri enti pubblici e non occupandosi del Consiglio superiore. In tal modo si creano le condizioni per una più sostanziosa lesione dell’autonomia della Banca: il Consiglio superiore sarebbe designato dal ministero dell’Economia, il quale, come partecipante, interverrebbe anche nella ripartizione degli utili. Si apre inoltre uno spinoso problema di valutazione delle quote da trasferire dalle banche allo Stato. Quella disposizione dell’articolo 19 deve essere certamente soppressa, anche per evitare la altrimenti certa censura della Bce.
Le soluzioni alternative sono tre: Banca d’Italia riacquista (o converte in obbligazioni) le quote delle banche, sostituendo il Consiglio superiore con un organo simile, ma di nomina esterna (proposta Agostini – Ds); le partecipazioni restano in mano delle banche, ma si elimina l’inutile architettura del Consiglio superiore (proposta Astrid); le cose restano come stanno (probabile proposta governativa in sostituzione della precedente).
Una previsione? Se su Banca d’Italia la Camera approverà modifiche incisive, è improbabile che l’intero disegno di legge veda la luce, a motivo dell’opposizione del Senato: una disastrosa brutta figura del legislatore e del Governo. Un’alternativa? Approvare il disegno di legge stralciando l’articolo su Banca d’Italia; rinviare perciò alla prossima legislatura una riforma più organica, che comprenda anche una revisione della legislazione sui poteri e sulle competenze dell’autorità di vigilanza.