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ALBI PROFESSIONALI: L'ESEMPIO INGLESE

di Ilaria Masiero e Michele Polo 20.11.2009

In Italia i requisiti per l'esercizio di una professione sono fissati dal legislatore e dagli ordini professionali. I mercati dei servizi professionali sono così caratterizzati da un alto livello di auto-regolamentazione, secondo criteri ormai lontani dalle motivazioni di garanzia e dettati da interessi economici di categoria. E gli ordini si sono opposti con forza a tutti i tentativi di riforma degli ultimi anni. Resistenze che forse sono tra le cause delle difficili condizioni economiche in cui si trovano oggi questi ceti professionali. Il confronto con la Gran Bretagna.

Di recente, una serie di articoli a firma di Dario Di Vico apparsi sul Corriere della Sera hanno aperto una interessante discussione sulle categorie dei servizi professionali e sugli effetti pesanti che la crisi economica determina sulle loro attività. Si lamenta inoltre una scarsa attenzione della politica e degli studiosi per queste categorie. Tuttavia negli ultimi anni l’organizzazione economica dei mercati dei servizi professionali è stata al centro di una discussione accesa e di tentativi di riforma che hanno cozzato con la resistenza delle categorie interessate. È quindi utile chiedersi se anche queste resistenze alla riforma non siano tra le cause delle difficili condizioni economiche in cui si trovano questi ceti professionali.
 
ASIMMETRIE, SELEZIONI AVVERSE E AZZARDI MORALI
 
Chiedereste mai a un oste sconosciuto di servirvi liberamente l’etichetta e la quantità di vino che ritiene opportune? Ebbene, questo è ciò che accade di norma nei mercati dei servizi professionali: se consultiamo l’odontoiatra per un mal di denti, ci aspettiamo che sia egli stesso a formulare una diagnosi e quindi a intervenire come meglio crede.
Una volta ricevuto il servizio, poi, non siamo del tutto in grado di giudicare l'operato del professionista: se il dentista rimuove il dente malato, il dolore passa. Ma siamo sicuri che non esistessero terapie meno drastiche – o meno care?
In sostanza, l’asimmetria informativa regna sovrana nei mercati dei servizi professionali: i consumatori non sono in grado né di valutare i propri bisogni, né di giudicare la qualità di un professionista, neppure in seguito alla fornitura del servizio. Gli economisti hanno coniato il termine di credence goods per riferirsi a queste situazioni, da cui derivano due problemi principali.
In primo luogo, il professionista potrebbe non avere le competenze e l’aggiornamento necessari per svolgere la propria mansione, un problema noto in economia come selezione avversa. A questo primo aspetto si somma il fatto che il professionista potrebbe svolgere la propria prestazione senza la dovuta cura, attenzione e dedizione agli interessi del cliente, quella che viene definita una situazione di azzardo morale.
A questi problemi è stata data una risposta di natura regolamentare. In particolare, sono stati fissati dei requisiti per l’esercizio della professione (accesso agli albi) per controllare la qualità di quanti svolgono i servizi professionali, e sono state previste forme di verifica delle condotte seguite nell’esercizio della professione. Tale regolamentazione emana principalmente da due soggetti: il legislatore nazionale e gli ordini professionali. Questi ultimi sono enti di diritto pubblico, istituiti dallo Stato per svolgere funzioni regolamentari e di sorveglianza, e formati dai professionisti stessi.
 
AUTO-REGOLAMENTAZIONE
 
Se guardiamo alla situazione italiana, la funzione auto-regolamentare è stata interpretata in maniera piuttosto ampia dagli ordini, tanto che le norme di condotta contenute nei codici deontologici, spesso più stringenti rispetto a quanto previsto dalle norme statali e giustificate con la presunta necessità di assicurare un “decoro professionale”, regolano non solo i problemi informativi sopra richiamati, ma anche il comportamento economico dei professionisti, con effetti assai negativi sul livello di concorrenza. Per esempio, i codici generalmente trattano di tariffe minime non derogabili, impongono divieti estremamente stringenti in materia di pubblicità e stabiliscono vincoli sulle forme organizzative utilizzabili dai professionisti.
Molte di queste restrizioni sono state abolite con la riforma Bersani, demandando agli ordini la riforma dei codici in coerenza con le nuove norme, riforma che tuttavia è raramente avvenuta. Per esempio, diversi ordini continuano a imporre vincoli significativi in materia di pubblicità, aboliti dalla riforma nonché dalla direttiva europea 2006/123/EC, e rimandano indirettamente alla necessità di osservare le tariffe minime, non più obbligatorie a norma di legge.
In conclusione, i mercati dei servizi professionali in Italia sono caratterizzati da un massiccio livello di auto-regolamentazione, di cui lo Stato stesso sembra aver perso il controllo, secondo criteri ormai lontani dalle motivazioni di garanzia della qualità e della condotta professionali e dettati piuttosto da interessi economici di categoria.
Si osservano quindi nei mercati dei servizi professionali molte delle distorsioni che ci aspettiamo in condizioni di debole concorrenza, come sottolineato nei documenti dell’Antitrust italiano e della Commissione europea: un numero eccessivo di imprese con forme organizzative inefficienti e spesso troppo piccole, una scarsa trasparenza del mercato sui già richiamati problemi informativi di qualità e prestazione. A complemento delle importanti riflessioni di Di Vico sull’impatto della crisi possiamo suggerire come settori con queste caratteristiche siano particolarmente vulnerabili di fronte alla congiuntura economica attuale.
 
ITALIA E GRAN BRETAGNA
 
Ci sembra istruttivo delineare un confronto tra Italia e Gran Bretagna per quel che riguarda la composizione, i poteri e le aree di intervento auto-regolamentare degli ordini. Ci concentreremo a titolo esemplificativo sugli ordini dei medici.
In Gran Bretagna, il General Medical Council riveste un ruolo molto simile a quello degli ordini dei medici in Italia. Il Gmc, infatti, è istituito per legge con il compito di garantire il mantenimento di un livello qualitativo adeguato nei servizi medici, attraverso l’imposizione di norme regolamentari e l’esercizio del potere disciplinare. Inoltre, entrambi gli enti svolgono nei rispettivi paesi la funzione di compilare e tenere aggiornato l’albo dei medici, ossia il pubblico registro di coloro che possono legalmente esercitare la professione. Per iscriversi all’albo è necessario possedere determinati requisiti regolamentari, tra cui la laurea in medicina, il tirocinio e, in Italia, il superamento dell’esame di Stato, che vengono verificati dal Gmc in Gran Bretagna e dagli ordini in Italia, a garanzia la qualità della formazione del professionista.
Confrontiamo in primo luogo la composizione degli ordini e del Gmc. Senza scendere nei dettagli, in Italia ogni medico è membro del proprio ordine provinciale di riferimento e ne elegge i rappresentanti, che si riuniscono nella federazione nazionale, un’organizzazione-ombrello responsabile, tra le altre cose, della stesura del codice deontologico. L’organizzazione del Gmc è completamente diversa. In primo luogo, possiede una struttura centralizzata, e non capillare sul territorio. Quanto alla composizione, ne fanno parte solo ventiquattro membri, di cui dodici medici e dodici “laici”, tutti nominati da un’apposita commissione indipendente, che rende conto al ministero della Salute. Pertanto solo dodici medici partecipano all’emanazione dei regolamenti, tra cui quelli relativi alle norme di condotta (Good Medical Practice). Dunque, in Italia la membership degli ordini non si discosta da quella di un sindacato eccezionalmente rappresentativo, e ciò spiega facilmente perché il codice finisca per regolare materie tipicamente economiche secondo una logica di categoria. D’altra parte, l’esempio britannico è decisamente più lineare: la situazione di parità numerica tra membri laici e non garantisce, almeno teoricamente, che il Gmc non si faccia portavoce unicamente degli interessi di categoria dei medici.
Consideriamo ora i poteri disciplinari. Sia negli ordini sia nel Gmc specifiche commissioni interne giudicano i casi di non ottemperanza con le norme di condotta. Anche le pene possibili sono le medesime: dall’ammonizione alla radiazione dall’albo. Tuttavia, esiste una differenza poco rassicurante tra l’esperienza britannica e quella italiana: mentre nel primo caso gli esiti dei procedimenti sono liberamente consultabili on-line, nel secondo solo i medici vi hanno accesso.
Infine, spostiamo lo sguardo sulle norme auto-regolamentari imposte dal codice deontologico e dal Good Medical Practice. Il primo tende a governare anche la condotta economica dei professionisti, facendo frequente ricorso al principio del decoro professionale per giustificare l’introduzione di vincoli e controlli sulla fissazione delle tariffe, l’attività pubblicitaria e la forma organizzativa. Tali argomenti sono del tutto estranei al Good Medical Practice, il quale, in generale, non contiene norme attinenti la sfera economica dell’attività professionale.
Ancora una volta, in materia di concorrenza la Gran Bretagna ci dà una lezione.