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A 65 ANNI IN PENSIONE, SE BEN CHE SONO DONNE

di Matteo Duiella 19.12.2008

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito l'equiparazione dell'età di pensionamento tra uomini e donne. E in Italia nasce un vivace dibattito. Ma che cosa dice esattamente la sentenza? Ecco chi sono le lavoratrici coinvolte, come si applica la disposizione, e qual è il senso. Ma è davvero un provvedimento contro le donne o un altro passo verso la parità?

Molte lavoratrici del settore pubblico hanno accolto con apprensione la sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-46/07) che stabilisce l’equiparazione dell’età di pensionamento di uomini e donne.

Cosa dice la sentenza?

La Corte ha giudicato l’Italia inadempiente nell’applicare l’articolo 141 del Trattato CE, il quale stabilisce che «Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore ».

… Cosa c’entrano le retribuzioni? Qui si parla di pensioni!

Anche le pensioni possono essere considerate come parte della “retribuzione”. In particolare, la Corte ha confermato che una pensione corrisposta da un datore di lavoro ad un ex dipendente per il rapporto di lavoro intercorso costituisce (ai sensi dell’art. 141 CE) una retribuzione.

Perché solo i lavoratori pubblici, e non i privati?

Il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale - e dunque anche i regimi previdenziali legali- è disciplinato dalla direttiva 79/7/CEE. Tale direttiva, nel sancire l'assenza di qualsiasi discriminazione in base al sesso, lascia la facoltà agli Stati membri (articolo 7) di mantenere età di pensionamento diverse per gli uomini e le donne.
Tale Direttiva si applica ai regimi legali, e non ai regimi cosiddetti professionali. In questo caso, la Corte ha stabilito che la pensione percepita dai lavoratori pubblici è da considerarsi professionale, venendo corrisposta dallo Stato in quanto ex-datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato iscritti all’INPS, invece, la Comunità Europea non è in grado di imporre età di pensionamento uguali per uomini e donne, e dunque continuano a valere le regole precedenti.

Ma a chi si applica, esattamente, questa sentenza?

La Commissione Europea, nel suo ricorso, contesta l’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cd. Riforma Amato), il quale sancisce che per la pensione di vecchiaia per le “forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria” (tra le quali è ricompresso il regime INPDAP per i dipendenti pubblici) valgano le regole sancite dall’articolo 1 della stessa legge: 60 anni di età per le Donne, 65 anni per gli uomini.
Tale norma oggi si applica solo a quei lavoratori che al 1 gennaio 1996 potevano vantare almeno 18 anni di anzianità contributiva, venendo dunque esclusi dalla riforma Dini (1) che introduceva, assieme al metodo di calcolo contributivo, un’età di pensionamento flessibile tra i  57 e 65 anni uguale per uomini e donne. La sentenza, dunque, riguarda direttamente solo i dipendenti pubblici più “anziani”, rimasti sotto il sistema retributivo.

… le dipendenti pubbliche "contributive", possono stare tranquille?

Non esattamente. Infatti, la riforma Maroni ha reintrodotto (2) un’età di pensionamento diversa per donne (60 anni) e uomini (65), rinnegando i principi di flessibilità e uguaglianza stabiliti dalla riforma Dini.
La Commissione potrebbe fare nuovamente ricorso contro l’Italia con riferimento questa volta al regime contributivo. E l’esito sarebbe scontato.

Perché la Corte se la prende con le donne? Non si trattava di un vantaggio?

Il citato articolo 141 CE, nello stabilire la parità di retribuzione tra uomini e donne, permette agli Stati membri di mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici «[…] diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale». Ebbene, la Corte ha ritenuto che fissare una diversa età di pensionamento a seconda del sesso non compensi gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle dipendenti pubbliche e non le aiuti nella loro vita professionale. In altre parole, andare in pensione prima non viene ritenuta una misura compensatoria adeguata e non agevola le donne a superare i problemi che possono incontrare durante la loro carriera professionale. Misure compensatorie di altro tipo sono invece ben accette.

Chi è esattamente un "dipendente pubblico" secondo la Corte?

Questo interrogativo pone delle difficoltà interpretative. Infatti la Corte nel definire il regime INPDAP come professionale ha ritenuto i dipendenti pubblici una “categoria particolare” di lavoratori. La Repubblica Italiana ha provato a opporsi a tale interpretazione, asserendo che «[…] il regime pensionistico dell’INPDAP comprende oltre ai dipendenti pubblici, anche lavoratori del settore pubblico e lavoratori che in passato avevano prestato servizio per un ente pubblico» (3).
La Corte ha però rigettato tale argomento, in quanto: «nella presente causa, non si tratta di determinare se i lavoratori del settore pubblico e i lavoratori che in passato avevano prestato servizio per un ente pubblico costituiscano anch’essi una categoria particolare di lavoratori o se costituiscano, considerati unitamente ai dipendenti pubblici, una sola categoria particolare di lavoratori […]. Il fatto che il regime pensionistico gestito dall’INPDAP si applichi non solo ai dipendenti pubblici ma anche ad altre categorie di lavoratori non può privare i dipendenti pubblici della tutela conferita dall’art. 141 CE […]» (4).

Che differenza c’è tra "dipendente pubblico" e "lavoratore del settore pubblico"

A questo proposito, è d’aiuto la versione in lingua francese della medesima sentenza (5): confrontando il testo, si scopre che la dicitura “dipendente pubblico” è stata tradotta con “fonctionnaires”. È lecito ipotizzare, dunque, che i dipendenti pubblici a cui fa riferimento la sentenza, siano da intendersi in senso stretto come funzionari pubblici (di ministeri, prefetture, forze armate e di pubblica sicurezza, corpi diplomatici, magistratura, ecc): tutte funzioni non assimilabili a rapporti di impiego di tipo privato.

(1) Legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
(2) Legge n. 243, 23 agosto 2004 art. 1, comma 6, lettera b
(3) Punto 42 della sentenza.
(4) punto 43 della sentenza.
(5) Disponibile qui.