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TRIONFO DELLA BUROCRAZIA

di Luigi Oliveri 04.04.2008

Per garantire che la compilazione del modulo di dimissioni volontarie sia una libera scelta del lavoratore occorrono sistemi di indagine e strumenti che certifichino la provenienza del documento da chi lo compila. Come la firma digitale o l'intervento di un pubblico ufficiale. Ma il vero deterrente agli abusi nella gestione dei rapporti di lavoro sono i controlli. La vicenda della legge 188/2007 mosta che l'irrigidimento delle norme troppo spesso serve solo a esaltare le capacità elusive.

L'attuazione della legge 188/2007, che ha introdotto il principio che le dimissioni del lavoratore debbono essere presentate esclusivamente su modelli resi disponibili dai servizi pubblici per l'impiego, una garanzia contro le dimissioni in bianco, si è rivelata un trionfo della burocrazia. Tanto è vero che sono state sin qui necessarie ben due circolari del ministero del Lavoro per disciplinare l’attività. E la seconda è stata emanata, il 25 marzo, per correggere il tiro della precedente, che aveva causato un piccolo caos operativo tra uffici.

L'ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI

Il sistema immaginato dal legislatore e dal decreto attuativo 21 gennaio 2008 si presta alla semplice elusione degli obblighi normativi, come del resto indicato subito dagli analisti. Se per presentare le dimissioni volontarie occorre necessariamente utilizzare il modulo informatico e ottenere la validazione dal sistema informatico o dagli uffici pubblici accreditati, non altrettanto vale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in applicazione dell'articolo 1372 del codice civile, per la quale è sufficiente la forma scritta.
Si è passati, così, dalla firma delle dimissioni in bianco al momento dell'assunzione, alla firma dell'accordo di risoluzione consensuale in bianco, sempre al momento dell'assunzione.
I datori di lavoro si sono prontamente attrezzati, avvalendosi dei moduli per la risoluzione consensuale, così che la regola per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro sta diventando velocemente non la presentazione delle dimissioni, ma il “consenso”. Nessuno, ovviamente, può controllare se il consenso sia effettivo, oppure forzato dalla parte contrattuale più forte, il datore di lavoro.
Lo dimostra la circostanza che nei primi giorni di applicazione della riforma, entrata in vigore il 5 marzo, la quantità di dimissioni volontarie registrata sul sistema messo a disposizione dal ministero del Lavoro è risultata molto più bassa rispetto all'andamento delle cessazioni dei rapporti di lavoro per dimissioni degli anni 2006 e 2007. Gli uffici pubblici, in particolare i centri per l'impiego delle province, hanno tirato un sospiro di sollievo: non vi è stata la temuta “invasione” di lavoratori, costretti dalla norma a dimettersi chiedendo necessariamente la “validazione” del modulo di dimissioni agli uffici pubblici. Tuttavia, il moderato incremento degli afflussi dei lavoratori dimostra che la montagna ha partorito un topolino.

UN SOSTANZIALE FALLIMENTO

Èinnegabile l'eccesso di burocratismo implicito nella versione iniziale del sistema, che aveva imposto ai lavoratori, per dimettersi, di presentarsi personalmente presso gli uffici abilitati, per ottenere la validazione del modulo compilato: era la negazione esatta del cosiddetto e-government, che postula la gestione telematica delle pratiche amministrative, proprio per evitare ai cittadini i costi in termini di tempo e denaro che derivano dalla necessità di svolgere le proprie pratiche nelle sedi degli uffici pubblici.
La legge 188/2007 e le iniziali norme attuative hanno palesato ancora un'eccessiva fiducia in un dirigismo pubblico, che, in realtà, è in grado solo di generare adempimenti e file agli sportelli, senza conseguire obiettivi concreti.
La stagione della lotta al precariato – giusto obiettivo, in astratto – ha generato norme “manifesto”, prive di concreta efficacia, che hanno irrigidito il sistema del lavoro e creato nuova burocrazia.
Il ministero del Lavoro ha preso atto del sostanziale fallimento del sistema, sicché con la circolare del 25 marzo consente quello che si sarebbe potuto e dovuto stabilire sin dall’inizio: i lavoratori potranno compilare da sé, sulle proprie postazioni di computer le domande, senza dover necessariamente affollare i centri per l’impiego e gli altri uffici abilitati.

DIMISSIONI DAL NOTAIO

La soluzione, tuttavia, si rivela sì potenzialmente capace di attenuare l’impatto di burocrazia, ma priva sostanzialmente di ogni efficacia l’intera architettura. Il datore di lavoro invece di farsi sottoscrivere le dimissioni in bianco al momento dell’assunzione, potrà farsi consegnare i dati del documento di identità del lavoratore, la user id e la password assegnati dal sistema, così da poter compilare esso stesso il modulo di dimissioni, quando lo ritenga opportuno. Dimissioni in bianco di seconda generazione.
Insomma, per garantire che la compilazione del modulo sia una scelta del tutto libera del lavoratore, occorrono sistemi di indagine della sua volontà e strumenti che certifichino la provenienza del documento da chi lo compila. Allora, solo la firma digitale e l’intervento di un pubblico ufficiale potrebbero fornire tali garanzie. E questo dovrebbe valere anche per la risoluzione consensuale del contratto. Sarebbe necessario pretendere che dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale siano da considerare valide solo se redatte davanti a un pubblico ufficiale: notaio, segretario comunale, direttore delle direzioni provinciali del lavoro, responsabili dei servizi per l'impiego provinciali.
Resta, tuttavia, da constatare che solo il forte potenziamento dei controlli può costituire il vero deterrente agli abusi nella gestione dei rapporti di lavoro. L'irrigidimento delle leggi, infatti, troppo spesso serve solo a esaltare le capacità elusive di norme, per altro spesso molto lontane dall'essere pienamente meditate e coerenti.