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Metti una farmacia tra Antitrust e Corte Costituzionale

di Chiara Bonassi , Fabio Pammolli e Nicola Salerno 14.02.2007
Nonostante le novità del decreto Bersani 1, la distribuzione al dettaglio dei farmaci continua a essere caratterizzata da un assetto anticoncorrenziale. Ora una segnalazione dell'Antitrust invita le Regioni a rimuovere tutti i vincoli su orari e giorni di apertura. In contrasto con una sentenza della Corte Costituzionale. Non è la prima volta che accade, anche perché la Corte adotta un punto di vista giuridico, l'Agcm economico. Per il futuro, l'auspicio è di una convergenza e di un raccordo tra le due istituzioni.

In Italia, la distribuzione al dettaglio dei farmaci è caratterizzata da un assetto anticoncorrenziale. La Commissione europea vede il nostro paese secondo solo alla Grecia per sovraregolamentazione del comparto e al primo posto per ricavo medio sulla singola unità di farmaco: oltre il 34 per cento in più della media dell’Unione europea e oltre l’80 per cento in più del Regno Unito. (1)
Sin dal 1995, l’Antitrust ha segnalato questa situazione (2), sollecitando a eliminare il limite al numero di farmacie; permettere a tutti i farmacisti abilitati di avviare una farmacia; riformare i margini di ricavo sui farmaci rimborsati
; separare la proprietà della farmacia dalla sua gestione (3); eliminare i tetti a orari e giorni di apertura; liberalizzare la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione al di fuori delle farmacie.

La segnalazione dell’Agcm del 1° febbraio

La legge n. 248/2006 (che ha recepito il cosiddetto decreto "Bersani-1") ha liberalizzato la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione (circa 10 per cento del mercato). Tuttavia, la gran parte delle richieste dell’Antitrust rimane inevasa.
Il 1° febbraio 2007, l’Antitrust è tornata ad occuparsi di farmacie, con una Segnalazione (la AS301), che invita i legislatori regionali a rimuovere tutti i vincoli su orari/giorni di apertura.
Il punto era già stato segnalato in passato, ma ora si precisano due elementi nuovi. La segnalazione: arriva su impulso di numerosi titolari di farmacia; appare in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2003, che sullo stesso tema si era espressa diversamente.

Eppur si muove: alcuni farmacisti titolari chiedono più "mercato"

Dopo la liberalizzazione dei farmaci senza obbligo di prescrizione, alcuni titolari di farmacia lamentano l’impossibilità di competere "sullo stesso piano" degli altri distributori, in particolare, la grande distribuzione, a causa dei limiti di operatività posti dalla normativa, tra cui i vincoli su orari/giorni.
Su prodotti prima loro riserva di vendita, le farmacie adesso chiedono la possibilità di competere con gli altri canali di distribuzione: quegli stessi canali che fanno registrare riduzioni di prezzo sino al 30 per cento, e in alcuni casi anche oltre. (4)
Bene ha fatto l’Antitrust a raccogliere questi segnali che giungono dagli operatori più dinamici e potrebbero svolgere un ruolo importante a sostegno di riforme future.

Una relazione da perfezionare

Quello del rapporto tra Antitrust e Corte Costituzionale è un tema di rilievo, emerso anche lo scorso anno. Allora, l’Antitrust chiedeva l’eliminazione dell’incompatibilità tra l’attività di distribuzione all’ingrosso e al dettaglio dei farmaci (AS326), mentre l’interpretazione del legislatore (Dlgs n. 219/2006) di una precedente sentenza della Corte (n. 275/2003) andava in direzione opposta. È poi intervenuta la legge n. 248/2006, che ha rimosso ogni incompatibilità.
Il contrasto si spiega se si considera che la Corte adotta un punto di vista giuridico, l’Antitrust economico: il primo verifica la coerenza interna della normativa e la sua rispondenza ai principi costituzionali; il secondo la pone al vaglio dell’analisi economica.
In occasione della sentenza n. 27/2003, la Corte non mette in discussione la scelta del legislatore di perseguire la salute pubblica limitando la concorrenza tra farmacie. Si "giustificano" i vincoli sugli orari per lo stesso motivo per cui le farmacie sono contingentate nel numero: una migliore realizzazione del servizio pubblico.
Con la sentenza n. 275/2003, la Corte è attivata in merito alla diversa applicazione dell’incompatibilità tra attività all’ingrosso e al dettaglio per le farmacie private (su cui sussisteva) e pubbliche (per le quali non era prevista). Di conseguenza, ci si limita a chiedere la rimozione della disparità di trattamento, senza mettere in discussione la ratio economica dell’incompatibilità.
L’Antitrust agisce secondo una "logica" diversa e mette in discussione proprio il "postulato" secondo cui i vincoli su orari/giorni (AS301) sarebbero necessari a sostenere la qualità: l’ampliamento dell’offerta migliora la copertura territoriale e riduce i costi del servizio. (5)
Coerentemente con questa impostazione, l’Antitrust mette in discussione la ratio economica dell’incompatibilità tra distribuzione all’ingrosso e distribuzione al dettaglio (AS326). Infatti, se l’apertura delle farmacie fosse liberalizzata, la riduzione dei costi di approvvigionamento/magazzino si tradurrebbe, sotto la spinta concorrenziale, in minori prezzi al consumo. Da questo punto di vista, sembra necessario un completamento della legge n. 248/2006 perché, senza l’eliminazione del contingentamento numerico delle farmacie, i minori costi difficilmente produrranno benefici per i consumatori, ma tenderanno piuttosto a tradursi in maggiori ricavi per le farmacie integrate a monte. (6)
Per il futuro, l’auspicio è quello di una convergenza e di un raccordo tra le due istituzioni, prevedendo che l’Antitrust possa sia attivare la Corte sia comparire tra le parti audite dalla Corte su questioni inerenti la concorrenza e il mercato. (7)


(1)
Cfr. Commissione europea http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/professional_services/studies/studies.html.
(2) Segnalazioni AS057/95, AS131/98, AS144/98, AS194/2000, AS300/2005, AS326/2006 (cfr.
www.agcm.it).
(3) Sul punto, la Commissione europea ha, in data 21 marzo 2005, inviato al governo italiano una Comunicazione ufficiale per violazione degli articoli 43 e 56 del Trattato della Comunità europea.
(4) Per un approfondimento, cfr. "
Confronto internazionale dei prezzi dei farmaci OTC - Per apprezzare i vantaggi della liberalizzazione della vendita (Nota Cerm n. 10-06).
(5) Basti solo pensare che circa l’80 per cento dei comuni italiani, pari al 27 per cento della popolazione, sono serviti da una sola farmacia; o che, a fronte di 30 mila farmacisti abilitati, l’offerta è "artificiosamente compressa" a 16 mila farmacie (AS144 del 1998, cfr.
www.agcm.it).
(6) Per un approfondimento, cfr. "
Liberalizzazioni e riforme a costo zero - Un commento al decreto predisposto dal Governo" (Nota Cerm n. 9-06, pagine 10-11).
(7) Sulla scorta delle ipotesi di riforma adombrate nella "Relazione Annuale sull’attività svolta – Anno 1995" dell’Agcm (pagine 13-14). Cfr. anche "Distribuzione dei farmaci, tutela della salute e diritti soggettivi" (Nota Cerm 1-06; pagine 5-6).