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Riforma dell'orario di lavoro. Gli ultimi ostacoli

di Riccardo Del Punta 20.02.2003
Le nuove norme sono da salutare con favore, nonostante le reazioni negative dei sindacati. Quaranta ore settimanali e orario di lavoro giornaliero sono le questioni più controverse.

La riforma dell'orario di lavoro non ha voluto smentire il suo tormentato destino neanche in dirittura d'arrivo. Circa due settimane fa, il governo ha presentato al Parlamento lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria del 1993 in materia di orario di lavoro. Secondo l'esplicito dettato della delega (art.22 l. n.39/2002), il decreto avrebbe dovuto riprendere sostanzialmente l'"avviso comune" (non un accordo collettivo vero e proprio) sottoscritto fra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 12 novembre 1997. Tuttavia, era necessario apportare alcune integrazioni a quella disciplina per tenere conto delle modifiche introdotte nel 2000 da una seconda direttiva comunitaria, e in particolare per estendere l'intesa raggiunta nel 1997 ai settori non industriali (compresi i comparti pubblici). Il governo ha quindi invitato al tavolo tutte le altre organizzazioni datoriali (ma non, stranamente, l'Aran) e i sindacati per elaborare un nuovo avviso comune. La trattativa si è dimostrata più complicata del previsto: tutti hanno alzato la posta e l'accordo non è stato trovato. Il governo ha deciso di procedere autonomamente, anche per evitare la sanzione comunitaria (scatterebbe nel marzo 2003 e sarebbe la seconda condanna, dopo quella già subita nel 2000).

Restano però i problemi di merito, che hanno suscitato proteste e reazioni soprattutto da parte di Cgil, Cisl e Uil, fino alla richiesta (unitaria) al governo di bloccare il decreto.

Le 40 ore

Un punto, in particolare, ha suscitato le reazioni dei sindacati, soprattutto di quelli del lavoro pubblico. L'articolo 3 del decreto ribadisce, sulla scia dell'avviso comune del 1997 e dell'articolo 13 della legge n.196 del 1997, che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali (l'orario massimo, comprese le ore di lavoro straordinario, scende invece a 48 ore). Il decreto ribadisce espressamente che si tratta di una durata che può essere ridotta (e forse anche elevata) dai contratti collettivi. Ma in cauda venenum: l'ultimo articolo del decreto (l'articolo 18) contiene una disposizione transitoria per cui, ove le previsioni dei contratti collettivi attualmente vigenti in materia di orario vadano a scadenza e non siano rinnovate oltre la data del 31 dicembre 2004, esse verranno sostituite dalle nuove norme di matrice legale. Morale: i lavoratori pubblici (che hanno un orario settimanale di 36-37 ore) e in generale i settori che lavorano meno di 40 ore, si vedrebbero "imposto" l'orario legale di 40 ore. Da qui le proteste sull'"espropriazione" della contrattazione da parte della legge.

La mia opinione è che dal decreto non emerga una reale intenzione di scavalcamento della contrattazione su una materia come quella dell'orario, giustamente gestita da sempre con amplissima autonomia. Le parti sociali potranno comodamente scongiurare la conseguenza temuta concludendo nuovi accordi collettivi, che tengano conto del modificato quadro legale, entro il 31 dicembre 2004. Resta il fatto che, sopravviva o meno il termine del 31 dicembre (e forse sarebbe opportuno toglierlo, se il prezzo fosse quello di una inutile rottura), una volta scaduti i vecchi contratti, per regola generale le associazioni datoriali hanno la possibilità (pur esercitata raramente) di considerare ormai scaduto il vecchio contratto o di disdettarlo. E tornerebbe ad applicarsi soltanto la disciplina di legge, anche senza la norma transitoria che sembra far tanto soffrire le nostre confederazioni maggiori.

L'orario giornaliero

Un altro punto controverso del decreto, peraltro più in sede dottrinale che sindacale (ma la critica è ripresa da un recente documento Cgil), è la asserita mancanza di un limite alla durata giornaliera dell'orario di lavoro, in contrasto con uno specifico dovere costituzionale. L'articolo 7 stabilisce il diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, da cui si ricava, per differenza, un limite legale di 13 ore alla giornata lavorativa (e i contratti collettivi lo riducono in genere a una giornata di otto ore).Pertanto, un limite c'è, anche se alto e formulato in modo singolare. Il problema è complicato dal fatto che non è ben chiaro se il tetto legale delle otto ore, previsto dalla vecchia legge del 1923 e già frutto di una controversa interpretazione, possa dirsi tuttora vigente. Ma anche su questo punto sarebbe bene sdrammatizzare perché non è messa in discussione la competenza dei contratti collettivi a delimitare la giornata lavorativa. Peraltro occorrerebbe quantomeno prevedere che il suddetto limite delle 13 ore non possa essere superato attraverso un contratto collettivo, persino di livello aziendale, come sembra invece consentito, attualmente, dall'art.17 dello schema di decreto; questo sarebbe veramente troppo.

Il riposo domenicale è salvo

Il decreto ribadisce il principio della normale coincidenza del riposo settimanale con la domenica, peraltro (come accade oggi) con una serie cospicua di eccezioni. Si era pensato in un primo tempo di superare questo principio per seguire una modifica apportata dalla direttiva europea del 2000 su impulso della Corte di Giustizia, ma almeno da questo punto di vista, le "radici cristiane", delle quali si sta animatamente discutendo in sede di Convenzione, hanno resistito.

Viene inoltre codificato per la prima volta, nella legislazione ordinaria, il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

Nel complesso, la riforma è da salutare con favore, anche se i suoi effetti si misureranno soprattutto sul terreno della razionalizzazione normativa (gli impatti pratici saranno scarsi, per il ruolo dominante della contrattazione sul governo degli orari), purché si riesca a superare l'equivoco delle 40 ore e purché si correggano alcuni profili residuali di incompatibilità fra lo schema di decreto e la direttiva comunitaria di riferimento (sarebbe meglio farlo adesso, piuttosto che lasciarlo fare in futuro alla Corte di Giustizia). Il principale è relativo alla nozione di orario, che la direttiva definisce, modernamente, come periodo anche di mera messa a disposizione delle energie lavorative, mentre il decreto, dopo aver adottato ufficialmente tale nozione, riprende la vecchia esclusione dai limiti settimanali di orario delle "occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia".

Ambienti della Cgil sostengono la tesi secondo cui varie norme del decreto sarebbero illegittime per violazione del cosiddetto principio di "non regressione", secondo cui la recezione di una normativa comunitaria non dovrebbe essere occasione per peggiorare gli standards di tutela previsti a livello nazionale. Ora, a parte la questione se tale peggioramento vi sia o no, è tutto da dimostrare che il principio di "non regressione" sia invocabile come motivo di illegittimità della normativa nazionale di recezione (un principio già invocato a proposito della legge del 2001 sul contratto a termine, ma poi non fatto oggetto delle minacciate iniziative giudiziarie). Quello che conta è che la normativa nazionale che attua una direttiva sia conforme agli standards previsti dalla direttiva stessa; non pare invece possibile trarre dalla direttiva un ulteriore vincolo per il Parlamento nazionale, che avrebbe ad oggetto il non peggioramento dei trattamenti previsti dalla legislazione nazionale preesistente.