
Il Decreto 209 e l'emendamento salva-Dit (Dual income Tax), approvato il 23.u.s. dalla Camera in sede di conversione in legge, evidenziano al meglio lo spirito del Decreto così come l'ha sintetizzato il Ministro Buttiglione: togliere ai ricchi (la grande impresa) per dare ai poveri (la piccola impresa), come faceva Robin Hood. I fatti, una volta tanto, si avvicinano alle parole, nel senso che tanto la versione originaria che quella emendata colpiscono le grandi imprese. Se ciò favorisca poi davvero le piccole è, invece, tutto da dimostrare.
Preoccupante imperizia
Non è vietato, in particolare, pensare che il sistema fiscale debba riservare un trattamento più gravoso per le grandi imprese. Per esempio negli USA, il cui sistema fiscale nessuno ha mai tacciato di populismo, vigono aliquote della corporate income tax differenziate per le piccole e grandi imprese (si va addirittura dall'11 al 38%); altrettanto avviene in Olanda (dal 29,5 al 34,5%). Questa impostazione, che pure può essere seguita senza doversene vergognare, non esime però di per sé dal mantenere una coerenza interna al sistema. Cosa che il DL 209 certamente non fa. Innanzitutto non si ha il coraggio di affermare a tutto tondo (se questo davvero si pensa) che il trattamento della piccola impresa deve essere differenziato, che è necessaria, cioè, un'aliquota più bassa. Poi si dichiara di voler colpire i loophole (cioè le pratiche elusive) sfruttati dalla grande impresa, ma contemporaneamente si mostra una preoccupante imperizia quando ci si cimenta con le relative sofisticate problematiche (come nel caso delle svalutazioni di partecipazioni).
Alcuni esempi : la svalutazione di partecipazioni….
Qui si prevede la pura e semplice indeducibilità (per la mamma) di quelle svalutazioni che riflettono perdite delle partecipate (figlie), originate a loro volta da costi indeducibili (in testa alle figlie). Questo intervento ha senso se la figlia perde, per esempio, perché sostiene solo spese assolutamente indeducibili (ad esempio e semplificando: spese di rappresentanza). Si evita così - e questo ha senso - di rendere deducibili in testa alla mamma (attraverso la via della svalutazione di partecipazioni) costi che sarebbero stati indeducibili se sostenuti direttamente dalla stessa. Non ha altrettanto senso, invece, se la figlia perde perché ha effettuato forti accantonamenti a "fondi rischi" e questi non risultano deducibili nell'esercizio in cui sono contabilizzati (per competenza) ma solo in quello in cui si verificherà l'esborso effettivo (cioè per cassa). Il DL 209 non distingue sul punto fra differenze (fiscali) "permanenti" e "temporanee". Da un lato rende indeducibile la svalutazione della partecipazione nella figlia che ha sostenuto costi indeducibili. Dall'altro non consente il recupero di detta deducibilità nell'esercizio in cui il costo, all'origine indeducibile, diventa, invece, pienamente deducibile (1). C'entra qualcosa, tutto questo, con la filosofia di Robin Hood?
… e le correzioni della Dit
Ma anche sulle correzioni alla Dit c'è da ridire. La versione emendata del DL 209 (per la versione originaria si veda Giannini) comporta la facoltà di tenersi la Dit così come era prima del Decreto, con la sola rimessa in campo della aliquota media minimale del 30% (che nella versione in vigore fino al 2000 era del 27%) in luogo di quella attuale del 19% e, nel caso della super-Dit, per le neo-quotate, del 22% in luogo del 7%. Sennonché vi si aggiunge un ulteriore limite: l'ammontare degli investimenti di capitale (che generano i benefici Dit) è ridotto dell'incremento del valore contabile delle partecipazioni possedute rispetto a quelle risultanti dal bilancio 1996. Si vuole, cioè, evitare che il beneficio derivato dall'aumento di capitale (o di patrimonio netto) della mamma venga esteso a sue partecipate (via ulteriori aumenti di capitale) che non costituiscono, in realtà, nuovo afflusso di capitali dalle tasche private al circuito imprenditoriale, ma meri passaggi dall'impresa a monte (la mamma) all'impresa a valle (la figlia o la nipote). La possibile duplicazione del beneficio era stata già presa in considerazione nella versione originaria della Dit e si era preferito stopparla solo nei rapporti controllante/controllata, nella considerazione che solo in questo caso il comportamento (elusivo) della partecipata può essere deciso dalla partecipante. Il nuovo DL 209, invece, estende questo meccanismo a tutte le partecipate (controllate o meno) e lo fa sia a fronte di conferimenti in denaro (l'unica operazione che rileva a fini Dit) sia a fronte di puri e semplici incrementi della voce "partecipazioni" derivanti, magari, da momentanei investimenti di liquidità. Dov'è la ragione per penalizzare questi investimenti? Dove sono i benefici per la piccola impresa?
(1) Si ipotizzi la perdita realizzata dalla figlia per 100, dovuta ad un corrispondente accantonamento per "rischi di contestazioni in corso" (indeducibile). Ne deriva un risultato di bilancio pari a - 100 ed un risultato fiscale di pareggio. Per la mamma la valutazione in bilancio della partecipazione dovrà tenere conto della relativa perdita (quindi - 100) ma questa componente negativa sarà (grazie al DL 209) fiscalmente indeducibile. Si ipotizzi, poi, che nell'esercizio successivo il rischio cui era acceso il fondo si manifesti. Il conto economico della figlia non ne resterà inciso: si azzererà il fondo per sostenere il costo relativo. Tuttavia il sostenimento del costo darà luogo ad una "variazione in diminuzione" del reddito imponibile (cioè 100 a fini fiscali) che riequilibra l'indeducibilità sofferta nell'esercizio precedente. Questo riequilibrio nel risultato fiscale della figlia, tuttavia, non si trasferisce - in base al DL 209 - sulla mamma per la quale l'indeducibilità della svalutazione della partecipazione resta tale, nonostante la prova provata della sua corretta natura fiscale (deducibile). E ciò solo per lo sfalsamento temporale fra il periodo in cui viene contabilizzato il costo (all'epoca) indeducibile e il periodo in cui si vengono a concretizzare i presupposti per la deducibilità dello stesso.