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I fondi strutturali: le regole europee

di Claudio Virno 13.01.2003
I fondi strutturali sono un’importante fonte di finanziamento per i programmi delle Regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) e delle zone con problemi strutturali (obiettivo 2), .....

I fondi strutturali sono un'importante fonte di finanziamento per i programmi delle Regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) e delle zone con problemi strutturali (obiettivo 2), nonché per le politiche di occupazione e formazione (obiettivo 3). I programmi predisposti da ciascun paese sono finanziati in parte con risorse comunitarie e in parte con risorse nazionali. Per quanto riguarda l'Italia, le iniziative di maggior rilievo riguardano le Regioni in ritardo di sviluppo (Mezzogiorno), per le quali – per il periodo 2000-2006 – sono previsti stanziamenti pari a oltre 50 miliardi di euro, di cui circa 22 miliardi a carico del bilancio comunitario.

I meccanismi di sanzione e i ritardi dell'Italia

I regolamenti comunitari prevedono alcuni meccanismi di sanzione e di premio per favorire un efficiente utilizzo dei fondi. Il sistema di penalità è gestito direttamente dalla Commissione europea e riguarda i tempi di realizzazione della spesa. Se gli impegni assunti in un determinato esercizio non si traducono in pagamenti (o in domande di pagamento ammissibili) nei due anni successivi la Commissione procede ad un automatico disimpegno con conseguente perdita definitiva di risorse per i singoli programmi dello Stato membro. Questa regola, nota come "n+2", verrà applicata per la prima volta a partire dal 31 dicembre 2002 con riferimento alle somme che risultano impegnate nell'esercizio 2000. La Commissione è chiaramente interessata al profilo dell'efficienza finanziaria della spesa, considerata come una precondizione affinché gli interventi programmati producano gli effetti previsti. Infatti, ritardi nell'esecuzione della spesa modificano il bilancio dei costi e dei benefici e alterano quindi i risultati che si intendono conseguire con i finanziamenti concessi.

L'Italia è un paese a rischio di perdita di fondi a causa dei ritardi accumulati da alcuni programmi operativi. Ciò è stato ampiamente illustrato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 settembre 2002 e nel Documento di lavoro sulla situazione dei fondi strutturali in Italia presentato al Parlamento europeo il 2 luglio 2002 (1). Lo Stato membro non può esercitare alcuna influenza sui meccanismi che regolano il disimpegno automatico, salvo promuovere la mobilitazione delle amministrazioni ai fini di una accelerazione dei pagamenti eseguiti o in corso di esecuzione. Se anche si centrassero gli obiettivi relativi all'anno 2000, come risulta da fonti ministeriali, e quindi si evitasse la perdita di risorse, tale rischio si avrebbe comunque negli anni successivi a causa dei bassi livelli di spesa finora conseguiti.

I meccanismi di premio

Più complessa è l'articolazione del sistema di incentivi da attuarsi tramite la cosiddetta riserva di efficacia ed efficienza, ossia un accantonamento pari al 4 per cento degli stanziamenti destinati a ogni programma operativo. A tale proposito, la Commissione ha fornito solo alcune indicazioni generali, richiedendo la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza di ciascun programma sulla base di indicatori (definiti dallo Stato membro in accordo con la Commissione) che misurino i risultati intermedi raggiunti entro il 31 dicembre 2003 e che riflettano l'andamento della gestione e dell'attuazione finanziaria. L'intera procedura è gestita dallo Stato membro che è responsabile di una corretta applicazione di detti indicatori.

La regola premiale ha chiaramente lo scopo di offrire alle amministrazioni un incentivo a migliorare la qualità della spesa (risultati conseguiti, modalità di gestione, ecc.), dopo aver accertato che siano stati rispettati i tempi di erogazione della stessa (quantità della spesa). Ciò, oltre dalla semplice logica, si deduce dal fatto che tra gli indicatori finanziari suggeriti dalla Commissione ve ne era uno teso ad accertare che i pagamenti rappresentassero effettivamente il 100 per cento degli impegni dei primi due anni e che quindi non dessero origine a procedure di disimpegno automatico.

La Commissione ha comunque lasciato ai singoli Stati la facoltà di adattare il sistema di incentivi utilizzando modalità e criteri di attribuzione ritenuti più idonei.

 

(1) Si veda www.europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/document/com2002_0528it01.pdf e www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/budg/20020717/469356it.pdf