Logo stampa
 
 
 
  Invia la notizia  PDF dell'articolo

A che cosa serve la devolution

di Alessandro Petretto 05.12.2002
La devolution è un processo che prevede il trasferimento a un livello di governo inferiore di competenze su attività relative alla fornitura di servizi e di prestazioni pubbliche: una decisione istituzionale che dovrebbe essere presa dopo averne soppesato benefici e costi per la collettività.....

Processi di devoluzione e federalismo fiscale

La devolution è un processo che prevede il trasferimento a un livello di governo inferiore di competenze su attività relative alla fornitura di servizi e di prestazioni pubbliche: una decisione istituzionale che dovrebbe essere presa dopo averne soppesato benefici e costi per la collettività. Questa verifica deve anche contemplare i meccanismi di attribuzione delle necessarie risorse, valutando in particolare i costi che esse determinano una volta sottratte da altre destinazioni, private (consumo e risparmio) e pubbliche (altri items di spesa pubblica o riduzione di pressione fiscale complessiva). Ciò rende del tutto inscindibile un disegno di devolution da un disegno di organizzazione della finanza pubblica per livelli di governo (il federalismo fiscale appunto). Questa dissociazione ha già prodotto in passato guasti significativi per la sostenibilità finanziaria di alcune componenti di spesa pubblica decentrata nel nostro paese e molti di più minaccia di generarne in futuro.

Nel ridisegnare l'architettura istituzionale originata dalla devoluzione di certe materie occorre, data la scarsità delle risorse, risolvere un trade-off tra obiettivi di efficienza, che tendono ad assicurare la libertà di scelta secondo le preferenze dei cittadini/utenti, e obiettivi di equità, finalizzati a consentire a tutti indipendentemente dalla collocazione geografica una sostanziale uguaglianza delle opportunità. Ovviamente verso quale parte pendere maggiormente è un'indicazione che proviene dai giudizi di valore su cui è fondata la società, nella sua accezione necessariamente nazionale, almeno fino a quando la Costituzione stessa sarà tale. Ad ogni modo, è evidente come uno squilibrio da un lato o dall'altro possa condurre ad esiti socialmente non desiderabili.

Il decentramento di attività può però investire la sfera di programmazione e indirizzo - la competenza legislativa e la sfera della gestione e organizzazione produttiva di servizi - la competenza amministrativa. La distinzione, fatta propria dalla riforma del Titolo V, non è così pacifica e genera non poche ambiguità; tuttavia, può essere utilizzata per affermare che, se l'obiettivo è quello di tenere adeguatamente conto delle specificità locali non è necessario devolvere l'intera competenza di legiferare nella materia. Una legislazione concorrente, assistita da una coerente attribuzione di competenze di tipo organizzativo ad enti locali o istituzioni locali di produzione e prestazione può adeguatamente funzionare (vedi Bordignon-Pisauro). Valgono alcuni esempi nelle tre materie scelte dal D.L. costituzionale di Bossi.

L'organizzazione dell'assistenza socio-sanitaria

In questa materia, il D.L attribuisce competenza esclusiva alle Regioni, ma, in realtà, gli obiettivi della devolution sono già stati in gran parte conseguiti con l'abolizione dei vincoli di destinazione delle risorse attribuite alle Regioni disposta con il D.Lgs. 56/2000 e seguenti. La legislazione ordinaria vigente già consente alla Regioni di sviluppare un sistema di assistenza sociale e di tutela della salute che segue da vicino le esigenze della collettività locale. Gia oggi, senza la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, l'immagine di 20 sistemi sanitari regionali non è molto lontana dal vero e non è certamente una bella immagine.

L'organizzazione dell'istruzione scolastica

Nel nuovo art.117 l'istruzione scolastica è materia concorrente, mentre tende, con il D.L Bossi, a divenire materia esclusiva per le Regioni. La conseguenza è che l'organizzazione scolastica tenderà a favorire la differenziazione sul territorio, valorizzando le specificità con un ampliamento dello spettro e delle possibilità di scelta e prefigurando una consistente scuola privata in competizione con quella pubblica. In altre parole si sposterà il pendolo, ridimensionando inevitabilmente gli obiettivi di uniformità ed uguaglianza, forse rompendo quell'equilibrio tra i valori dell'efficienza e dell'equità costantemente tenuto presente in tutti i sistemi scolastici dei paesi più evoluti. A tale equilibrio si sono infatti ispirate le riforme, che negli ultimi anni hanno perseguito, anche in Italia, il decentramento territoriale di alcune funzioni e un'autonomia scolastica di tipo anche organizzativo (non soltanto quindi relativa alla valorizzazione e alla differenziazione della didattica). Queste riforme hanno tentato di governare il compromesso efficienza-equità attraverso l'espediente di introdurre elementi volti a stimolare la concorrenza all'interno del sistema scolastico pubblico (e moderatamente anche tra quello pubblico e quello privato). Il funzionamento di un siffatto sistema di autonomia dipende dalla capacità di offrire prodotti differenziati per aree geografiche ed istituti, pur nel rispetto di standard comuni e uniformi fissati dalla legislazione nazionale e in presenza di un settore privato, anche in questo caso, adeguatamente regolato (e accreditato).

L'organizzazione della prevenzione e la sicurezza dei cittadini

Nella riforma del Titolo V la sicurezza è, insieme all'ordine pubblico, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre alle Regioni passa la polizia urbana e rurale (vigili urbani e guardie campestri), ma niente vieta che, in applicazione del principio di sussidiarità, la competenza amministrativa su materie di sicurezza sia attribuita alle Regioni e anche agli enti locali. A Bossi questa opportunità non basta, il suo D.L. p attribuisce infatti alle Regioni competenza legislativa esclusiva in questa materia (la "polizia locale"). In realtà, per ovviare ai limiti di una gestione centralizzata, in particolare dell'attività di prevenzione, si potrebbe più semplicemente far riferimento all'attribuzione di competenze amministrative ad Autorità territoriali di polizia di prevenzione, ottenute come aggregazioni di aree geografiche omogenee sulla base delle caratteristiche del territorio e degli indici di criminalità.. In ogni ambito potrebbero operare degli organismi, composti da rappresentanti dei comuni e da magistrati, con il compito di individuare obiettivi precisi e misurabili, pertinenti al territorio di competenza e di verificarne la realizzazione nel tempo in relazione alle risorse, finanziarie e di personale, attribuite.

Conflitti istituzionali o coordinamento?

In conclusione, per ottenere gli esiti desiderati da un coerente e organico processo di devolution non è necessario percorrere la via forzata tracciata dal D.L. Bossi; prevedere, come questo fa, la discrezionalità da parte delle Regioni di "attivare" competenza legislativa esclusiva in materie in cui è stata sancita la competenza concorrente da una precedente norma costituzionale significa innescare un conflitto tra i due livelli di governo di difficile composizione. Al contrario di quanto sostenuto dai sostenitori del D.L. Bossi, la riduzione delle materie a competenza concorrente e il passaggio a competenza esclusiva regionale, non limita i conflitti istituzionali ma li enfatizza e li rende espliciti. Piuttosto un rafforzamento del valore della differenziazione si poteva più efficacemente conseguire individuando una sede istituzionale di coordinamento dei conflitti e di difesa delle autonomie, più "forte" delle semplici Conferenze, come una Camera delle Regioni e delle autonomie.