
La locuzione "spoils system" ha avuto origine nei sistemi anglosassoni e indica la facoltà riconosciuta alla parte politica vincitrice nella competizione elettorale di collocare persone di fiducia nei posti chiave dell'apparato burocratico: da qui il nome, che evoca la presa delle spoglie da parte del vincitore.
All'inizio degli anni novanta, poi, l'espressione è entrata nel nostro linguaggio politico , contemporaneamente con l'affermarsi dei sistemi elettorali maggioritari. Essa sintetizza il complesso dei poteri che consentono agli organi politici (Ministro, Consiglio dei Ministri, Presidente della Regione, Presidente della Provincia e Sindaco) di scegliere, di norma fra soggetti già dipendenti dell'amministrazione, le figure di "vertice" (segretari generali, capi dipartimento, direttori generali, segretari comunali ecc.).
Il sistema è generalmente congegnato in modo che i tempi dell'incarico dei prescelti non ecceda la durata in carica dell'organo politico che li ha designati. Ciò non vuol dire però che, a seguito del cambio di maggioranza politica, l'amministrazione licenzi questi soggetti: essi sono posti a disposizione per altri incarichi. Solo per quei soggetti scelti all'esterno dell'amministrazione e assunti a tempo determinato (ad esempio il direttore generale del Comune) la cessazione dalla carica dell'organo politico segna anche la fine del rapporto di lavoro.
La nuova Legge
Le maggiori perplessità sollevate dallo "spoils system" italiano riguardano essenzialmente la scelta dei burocrati di "vertice" da parte dei politici: il rischio paventato è quello di un'amministrazione in balìa della politica. Queste preoccupazioni si sono riacutizzate allorquando lo "spoils system" - originariamente previsto per i segretari comunali e provinciali - è stato prima esteso a tutti i dirigenti di vertice delle amministrazioni pubbliche (in particolare ai dirigenti generali dei ministeri) e poi notevolmente potenziato per effetto della recente Legge n. 145/2002. Per i dirigenti ministeriali di "vertice" (segretario generale del ministero, capo del dipartimento e dirigenti di livello equivalente) è ora previsto che l'incarico cessi decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo, quand'anche l'incarico assegnato dal Governo precedente non sia scaduto. E' stata inoltre ampliata la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti di elevata professionalità esterni all'amministrazione; in via transitoria, infine, gli incarichi di "vertice" in corso - in larga misura risalenti ai precedenti Governi - cessano al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge (cioè in questi giorni).
Tali perplessità sono in larga misura dettate dalla mancata lettura d'insieme delle riforme degli ultimi anni, in primis della distinzione fra attività di indirizzo riservata agli organi politici e attività gestionale riservata ai dirigenti: questi ultimi sono "responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" e hanno poteri analoghi a quelli del privato datore di lavoro nell'organizzazione dei loro uffici (artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 165/2001).
In un simile contesto il "politico" non assume più alcuna decisione concreta. Gli organi politici sono eletti dai cittadini per l'attuazione di un certo indirizzo politico e di questo rispondono davanti agli organi rappresentativi (ad es. l'art. 95 della Costituzione stabilisce che il Ministro risponda innanzi al Parlamento) e ai cittadini stessi.I politici, tuttavia, non avendo alcun potere gestionale concreto, possono garantire l'attuazione dell'indirizzo solo con la scelta fiduciaria dei vertici delle amministrazioni. Una scelta completamente sottratta agli organi politici, per un verso, violerebbe il principio democratico - perché si avrebbe un'amministrazione priva di investitura popolare e che non risponde ad alcuno del proprio operato - e, per altro verso, svuoterebbe completamente di significato la responsabilità politica.
D'altro canto la scelta fiduciaria non esclude, ma anzi presuppone, una valutazione delle capacità del dirigente: l'organo politico risponde dell'andamento dell'amministrazione. La scelta fiduciaria del resto non implica un "asservimento" del dirigente agli organi politici, poiché egli conserva per legge una forte autonomia gestionale e resta il responsabile dell'amministrazione.
L'attuale sistema, peraltro, non penalizza in maniera eccessiva i dirigenti "sostituiti", i quali, in attesa di un nuovo incarico, conservano il rapporto di lavoro e in qualche caso anche il trattamento economico maturato.
Certo, nel concreto sono possibili alcune distorsioni. Gli organi politici potrebbero intromettersi nella gestione riservata ai dirigenti o incaricare alcuni soggetti, caratterizzati da una certa appartenenza politica, a prescindere dalle effettive capacità.
Si tratta però, a ben vedere, di problemi che non sono nati con lo "spoils system", ma che esistevano già in passato e avevano anzi, in quel contesto, raggiunto stadi fortemente patologici. Proprio il tentativo di sottrarre ai politici le scelte gestionali, senza per questo abdicare al principio democratico, ha reso necessario un sistema in cui gli organi politici potessero scegliere i vertici burocratici delle amministrazioni.
Inoltre la formazione dei dirigenti pubblici dovrebbe oggi favorire la diffusione di capacità gestionali che, se correttamente interiorizzate, escludono la possibilità di un'eccessiva invadenza politica.
Il cambio della dirigenza nei ministeri grazie all'applicazione dello "spoils system" è stato sin qui discusso con riferimento a problemi di legittimità giuridica e di opportunità politica. Un tema sin qui gravemente trascurato è quello dell'efficienza dell' attività governativa e dell'efficienza della macchina pubblica, quest'ultima intesa come un' organizzazione i cui lavoratori sono soggetti a problemi di incentivazione e di coordinamento.
Un livello ottimale di spoils system.
Dal punto di vista dell'efficienza di un sistema democratico, un governo legittimamente eletto deve avere il diritto di essere assistito da una apparato burocratico non ostile, e in qualche misura efficace ad implementare gli obiettivi del governo stesso. Dunque, un certo ammontare di "spoils system" è efficiente e desiderabile dal punto di vista sociale. Disastroso, dal punto di vista dell'efficienza democratica, sarebbe infatti un sistema che potesse generare un esecutivo boicottato da una burocrazia ostile (si veda Cerbo). Tuttavia un eccessivo turnover dei dirigenti pubblici può produrre importanti problemi di incentivo e coordinamento degli apparati burocratici, generando, a sua volta, disfunzioni nell'amministrazione pubblica (si veda Cassese). In altre parole, se è desiderabile un certo ammontare di "spoils system", bisogna d'altronde evitare una regola che imponga il cambiamento di tutti i dirigenti pubblici. Insomma, siamo di fronte ad un classico trade-off, la cui soluzione ottimale richiede di soppesare costi e benefici relativi delle varie opzioni.
Di qui la domanda: oggi in Italia c'è troppo o troppo poco "spoils system"? E' stata la legge applicata in modo ragionevole? E' difficile rispondere in maniera univoca a queste domande, ma da una prima analisi è possibile sostenere che forse si è esagerato, non solo nei numeri, ma soprattutto nel modo con cui la legge è stata applicata.
Cosa suggeriscono i dati?
Cominciamo dai numeri. L'entità del fenomeno non è trascurabile. Con le norme del 1998-99 furono esonerati dall'incarico circa il 16 per cento dei direttori generali e circa il 2 per cento dei dirigenti (1). Con le ultime norme, è cambiato circa il 40 per cento dei posti di dirigenti generali (2). Ma non solo, in molti casi si tratta di riconferme a breve termine. Prendiamo il caso emblematico del Ministero dell' Istruzione , dell'università e della ricerca. Nel settore Istruzione sono previsti 28 posti di dirigente generale. Solo 12 di essi (pari al 40%) sono stati confermati, ma per 6 di essi la conferma è per una durata di 5 mesi(sic!). Se considerassimo un contratto a 5 mesi come una sostanziale non riconferma la percentuale dei rimossi sale al 78% (3). Una vera e propria decapitazione, tipica dei migliori take over nel settore privato. E meglio non è andata ai neo assuntidi cui due hanno ottenuto un nuovo contratto per soli 5 mesi.
Vi è stato quindi un uso accentuato della flessibilità introdotta dal passaggio alla natura privata del contratto con i dirigenti, cui consegue una più evidente precarizzazione della stessa prestazione lavorativa. Riteniamo però che la strada applicata, alla luce dei numeri sopra menzionati, ponga dei seri problemi, che possono essere ravvisati sotto due aspetti:
a) Riduzione degli incentivi all' acquisizione di competenze istituzionali da parte della dirigenza
b) Rischio di funzionamento a singhiozzo della pubblica amministrazione.
Effetti sull'acquisizione di competenze istituzionali
L'analisi economica suggerisce l'esistenza di un conflitto tra l'incentivo individuale ad acquisire competenze relative all'organizzazione, e le prospettive di carriera. Indipendentemente da come vengono assegnate le posizioni apicali (per anzianità di servizio, o per risultati conseguiti), i lavoratori appaiono tanto più incentivati ad acquisire competenze specifiche e istituzionali quanto più percepiscono che le stesse potranno essere utilizzate in futuro. Le direzioni d'impresa nel settore privato sono ben coscienti di questo meccanismo, al punto che spesso ricorrono a sistemi indiretti per assicurarsi la permanenza in azienda dei dipendenti: tipico è il caso delle pensioni aziendali, riscuotibili solo dopo aver maturato un periodo sufficientemente lungo di anzianità aziendale. La precarizzazione del rapporto di lavoro, per quanto compensata monetariamente (4), riduce totalmente gli incentivi ad acquisire competenze idiosincratiche all'organizzazione, specialmente in un ambito quale la pubblica amministrazione, dove i costi di apprendimento sono molto elevati. E le conseguenze non si riflettono tanto sulla generazione corrente di dirigenti (cui può aver fatto relativamente comodo lo scambio precarizzazione/maggior retribuzione, visto che le competenze comunque erano state acquisite), quanto sugli incentivi futuri a far carriera all'interno della pubblica amministrazione. Qual è l'attrattiva di un percorso di carriera che assicura in 1 caso su 5 di venir scavalcato da qualcuno proveniente dall'esterno (e con buona probabilità per meriti di tipo politico e non di competenza) e in 4 casi su 5 il licenziamento al momento del raggiungimento della posizione apicale? Lungi da noi l'auspicare il ritorno all'inamovibilità dei dirigenti generali. Tuttavia, riteniamo che si debbano mantenere gli incentivi giusti per favorire una formazione di competenze all'interno delle carriere maturate nella pubblica amministrazione, per esempio ricorrendo alla formazione di liste di idonei per concorso e/o per merito e/o per anzianità.
Effetti sul funzionamento della macchina pubblica
L'altro aspetto riguarda le possibili conseguenze sul funzionamento di un organizzazione complessa, quale la pubblica amministrazione, che viene periodicamente decapitata. Nella migliore delle ipotesi questo sistema produce un decentramento sostanziale delle responsabilità decisionali: nelle more delle nomine, riconferme, nuove nomine, presa di servizio dei nuovi dirigenti, familiarizzazione con l'apparato, i dirigenti sottoposti ed i direttori di comparto dovranno assumere decisioni di non loro competenza, solo per assicurare il minimo funzionamento della macchina pubblica. Più probabilmente, la decapitazione del primo e secondo livello della macchina pubblica genererà un funzionamento a singhiozzo della pubblica amministrazione. Ad ogni rinnovo si deve attendere l'esercizio di una effettiva capacità direzionale da parte dei nuovi dirigenti; e non siamo lontani dal vero se ipotizziamo che questo richieda un lasso temporale di almeno 6 mesi, ovvero un sesto della durata contrattuale massima per i dirigenti generali (che si abbassa ad un decimo per i dirigenti ordinari). Per minimizzare il rischio del funzionamento a singhiozzo, sarebbe necessario ridurre il tempo che intercorre tra l'insediamento dell'esecutivo e l'applicazione totale dello "spoils system". Diciotto mesi appaiono decisamente troppi, tenendo conto che lo stesso esecutivo necessita di un periodo fisiologico per iniziare a operare a pieno ritmo.
In sostanza, guardando all'entità del fenomeno e al modo in cui è stato gestito dall'attuale esecutivo, riteniamo che lo "spoils system" italiano rischi seriamente di generare costi superiori ai benefici, peggiorando così il funzionamento dell'apparato pubblico, e provocando un risultato opposto a quello per cui era stato inizialmente concepito. Non si tratta di rimettere in discussione la logica attuale del sistema, che punta a risolvere un problema reale dato dalla separazione delle competenze e dalla loyalty della dirigenza, tuttavia che l'introduzione (più corretto sarebbe parlare di reintroduzione, visto che la norma preesisteva alla riforma del 2002) di una soglia minima di durata dell'incarico (diciamo di due o tre anni e di una massima corrispondente alla durata del governo) servirebbe ad attenuare gli effetti negativi che abbiamo delineato. Tale durata, infatti, potrebbe rendere accettabili i costi di apprendimento relativi alla nuova posizione da parte del dirigente neoincaricato e offrire un orizzonte di programmazione sufficiente per il dirigente riconfermato. D'altro canto, l'organizzazione della burocrazia pubblica non verrebbe rivoluzionata troppo di frequente, permettendo l'instaurarsi di routines organizzative sperimentate.
(1) Si veda S. Cassese, articolo in corso di pubblicazione sul Giornale di diritto amministrativo, n.12/2002 edito dall'Ipsoa.
(2) Su 387 dirigenti generali, solo 232 sono stati confermati, pari al 59.9 per cento. I restanti sono stati affidati per metà ad esterni (21.9 %), mentre i dirigenti rimossi sono stati assegnati ad altri incarichioppure hanno avuto incarichi di studio di durata massima annuale. Fonte: Comunicato Stampa Ministero della Funzione Pubblica.
(3) I numeri aumenterebbero se considerassimo anche i 5 dirigenti del settore università, tutti riconfermati per soli 5 mesi.
(4) Vale la pena di ricordare che i dirigenti hanno ottenuto con le nuove norme un raddoppio del loro stipendio, passato da 62-72mila euro annui a 114-124mila euro per anno.
Negli anni tra la fine del XX secolo e gli inizi di quello successivo, nella storia della Costituzione italiana, caratterizzata da una grande continuità, si è prodotta una frattura: prima si poteva dire che, come in tutti i principali Stati, i governi passano, la burocrazia resta; in Italia, ora le parti si sono invertite, perché i governi sono diventati stabili, la burocrazia transeunte. Due norme, una del Governo di centro sinistra (1998), una del Governo di centro destra (2002) hanno, da un lato, fatto cessare i dirigenti pubblici in carica; dall'altro, stabilito che i dirigenti pubblici durano in carica per una durata inferiore a quella dei governi. Se, prima, l'alta funzione pubblica era poco sensibile alla politica e formalistica, ora essa è posta alla mercé della politica, quindi indebolita.
Il contenuto delle norme
Vediamo in estrema sintesi il contenuto delle norme. Nel 1998-1999, è stato stabilita, in primo luogo, la cessazione degli incarichi dirigenziali esistenti, che dovevano essere confermati entro novanta giorni. In secondo luogo, che i quaranta incarichi dirigenziali più alti (segretari generali dei ministeri e capi di dipartimento) potevano essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. In terzo luogo, che tutti gli incarichi dirigenziali dovevano essere conferiti a tempo determinato, per una durata non inferiore a due e non superiore a sette anni. In quarto luogo, che per il 5 per cento dei posti sia di dirigente generale, sia di dirigente, i ministri potevano nominare persone scelte dall'esterno.
Nel 2002, è stato stabilito, in primo luogo, la cessazione degli incarichi dirigenziali generali (direttori generali), che vanno attribuiti "ex novo" (alla stessa persona o ad altri), e di quelli dirigenziali non generali (capi divisione), che sono confermati se non sono attribuiti ad altra persona entro novanta giorni. In secondo luogo, che i quaranta incarichi dirigenziali più alti cessano dopo novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. In terzo luogo, che tutti gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato, per una durata massima di tre anni per i dirigenti generali e di cinque per gli altri. In quarto luogo, che per il 10 per cento dei posti di dirigente generale e per l'8 per cento di quelli di dirigente possono essere nominati esterni all'amministrazione.
Già disposizioni precedenti (del 1992-1993) avevano stabilito una distinzione tra governo ed alta funzione pubblica, assegnando al primo l'indirizzo e il controllo e alla seconda la gestione. Si disse, quindi, che i dirigenti avevano compiti propri di cui dovevano essere responsabili; che i ministri dovevano stabilire obiettivi e direttive, poi valutare alla loro stregua la gestione fatta dai dirigenti, ed essere, quindi, liberi di dismettere i dirigenti che non avessero raggiunto gli obiettivi o rispettato le direttive. Tutto ciò, però, non spiegava né la cessazione generalizzata, né la durata determinata dell'incarico. Infatti, sarebbe bastato stabilire l'obbligo di valutazione dell'attività e la dismissione dei dirigenti per mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive. Che la spiegazione non tenesse è dimostrato dal fatto che i ministri non hanno fissato obiettivi, né dato direttive, né, infine, fatto controlli.
Quali sono i fattori che hanno provocato un cambiamento così radicale?
La spiegazione data inizialmente in sede ufficiale è la seguente: la burocrazia italiana è un mondo cristallizzato, poco mobile, scarsamente sensibile all'innovazione, interessato alla carriera e ai piccoli privilegi interni più che al rendimento. Dunque, occorre introdurre mobilità e responsabilità.
Questa spiegazione non regge: essa parte da una diagnosi giusta e propone un obiettivo anch'esso giusto. Ma il mezzo prescelto, e cioè il ricambio per nomina politica dei dirigenti e la loro precarizzazione non è l'unico strumento per raggiungere l'obiettivo, e neppure quello più efficace. Infatti, più mobilità e maggiori rendimenti si sarebbero potuti ottenere con la selezione sulla base del merito e non dell'anzianità (e, quindi, istituendo un "fast stream" per l'accesso, anche dall'esterno, dei più meritevoli al vertice amministrativo) piuttosto che "azzerando" la dirigenza e rimettendo la sostituzione a un giudizio del governo, e con un sistema imparziale di valutazione periodica, seguito dalla dismissione in caso di giudizio negativo, piuttosto che limitando dall'inizio la durata nella carica dei dirigenti.
Il vero fattore del cambiamento va cercato altrove, nei mutamenti prodottisi nel sistema politico. Negli anni '90 del XX secolo, vi è stata una generale stabilizzazione degli esecutivi. Al centro, questa è stata prodotta dalla introduzione del metodo elettorale maggioritario. In periferia (regioni, province e comuni), la stabilizzazione è stata prodotta dalla introduzione della elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali e provinciali e dei sindaci.
Questo rafforzamento della politica, nel senso di stabilizzazione dei partiti nei governi e della loro durata, è avvenuto in un decennio di "quarantena della politica", di privatizzazioni (che hanno fortemente diminuito il settore pubblico industriale e le amministrazioni "parallele" dominate dal patronato politico) e di affidamento di compiti prima governativi ad autorità amministrative indipendenti dal governo.
Quali le conseguenze
Le conseguenze di questi cambiamenti concomitanti si sono subito fatte sentire. La durata media dei governi, prima di un anno, è divenuta (tendenzialmente) quella della legislatura, quindi quinquennale. I partiti al governo si sono finalmente sentiti sicuri e padroni, perché hanno alle spalle una solida maggioranza parlamentare. E sono stati subito ripresi dalla "passion des places", più forte per la cura dimagrante fatta in precedenza e più difficile da soddisfare per essersi i governi degli anni '90 spogliati di posti e di poteri, con le privatizzazioni e la istituzione di autorità indipendenti.
Dunque, il ricambio per nomina politica e la precarizzazione non rispondono ad esigenze funzionali della gestione dello Stato, bensì a esigenze interno di un corpo politico, come quello italiano, che ha sempre avuto fame di posti per sistemare propri clienti e che vuole per questa strada assicurarsi la fedeltà politica della burocrazia. E' paradossale che quello che né il fascismo, né il lungo "regno" della Democrazia cristiana avevano fatto, sia stato, invece, fatto, in così breve tempo e con tanta coerenza, dai due governi di opposta tendenza del maggioritario.
Un'ultima osservazione riguarda le politiche legislative. Nel breve giro di quattro anni, due diverse maggioranze si sono dotate di leggi per regolare la dirigenza. Ogni governo si è fornito di poteri "ad hoc", lungo la stessa direzione, ma con accenti diversi. Questa generale "manipolabilità" di un assetto che dovrebbe essere stabile, induce a previsioni pessimistiche sul futuro, che potrebbe essere ancora peggiore, rafforzando il dominio della politica sull'amministrazione. La continuità dello Stato sarà, dunque, assicurata meno da un corpo di professionisti scelti sulla base dei loro meriti, che da una classe politica di "amateurs" selezionati secondo il criterio del successo elettorale.
(anticipazione da un articolo in corso di pubblicazione sul Giornale di diritto amministrativo, n.12/2002 edito dall'Ipsoa)
I tre articoli sulla riforma della dirigenza pubblica pubblicati da lavoce.info offrono un quadro interessante delle principali opinioni in materia. Mi pare utile tuttavia precisare alcuni dati di fatto e sottolineare alcuni criteri di valutazione che rischiano di essere trascurati nel dibattito in corso.
1. Troppi parlano di spoils system senza conoscerlo. Forse sarebbe il caso di ricordare: - che lo spoils system non caratterizza l'amministrazione dei paesi anglosassoni, ma solo di alcuni di essi (e in specie gli Stati Uniti), - che anche negli Stati Uniti si applica solo ad una parte dei dirigenti delle amministrazioni e agenzie federali; - che il sistema americano ha una serie di importanti checks and balances (come l'advice and consent del Senato su tutte le principali nomine). In più: nello spoils system americano il dirigente rimosso perde il posto; nella "variante italiana" (ma può considerarsi una variante di quel sistema?) perde l'incarico, non il posto.
2. Non è vero che l'amministrazione italiana sia stata caratterizzata fino al 1998 dalla inamovibilità degli incarichi dell'alta dirigenza; e non è vero che lo spoils system all'italiana è stato introdotto solo con l'affermarsi dei sistemi maggioritari. Da sempre, e dunque anche quando vigevano sistemi elettorali proporzionali, vige un regime di precarietà degli incarichi per i capi delle ambasciate, delle prefetture, e delle grandi unità militari: possono essere in qualunque momento sollevati dall'incarico e messi a disposizione per decisione dell'autorità politica (Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di settore). Si tratta, a ben vedere, della maggioranza assoluta della dirigenza "apicale" delle amministrazioni dello Stato. Aggiungo che, dal 1988 (riforma Manzella), i Capi dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio (una ventina di dirigenti) possono essere sostituiti da ogni nuovo governo.
3. All'opposto di quanto era stabilito per prefetti, ambasciatori, generali e ammiragli in comando, negli altri ministeri gli alti dirigenti, pure anch'essi di nomina politica (ancorché, spesso, estranei all'amministrazione, e dunque non filtrati da un concorso pubblico), godevano della inamovibilità dell'incarico: un dirigente incapace o negligente poteva essere sostituito solo promuovendolo, col suo consenso, ad altro più prestigioso incarico. A tacer d'altro, il nostro ordinamento appariva inspiegabilmente contraddittorio. Il ministro della Funzione Pubblica Sabino Cassese non fece nulla per risolvere questa contraddizione, anzi non ebbe nulla da dire né contro la situazione di precarietà degli incarichi di una metà della nostra alta dirigenza, né contro l'irresponsabilità dell'altra metà.
4. La distinzione tra funzioni e responsabilità politiche e funzioni e responsabilità di direzione delle amministrazioni fu bensì introdotta nel 1990 (legge 142) e nel 1992-93 (decreto 29) ma con molti limiti e molta confusione. I politici conservavano poteri di avocazione, riforma, revoca degli atti delle amministrazioni; di contro, non disponevano di adeguati uffici di staff per l'elaborazione degli indirizzi politici e il controllo sui risultati conseguiti dalle amministrazioni. La riforma del 1998 eliminò le forme di ingerenza della politica nella gestione delle amministrazioni (incontrando anche molte reazioni: per es. di sindaci ed assessori abituati a gestire in prima persona le concessioni edilizie o le gare di appalto di opere e servizi…); e distinse nettamente tra le amministrazioni, vincolate al principio costituzionale della imparzialità, e gli uffici di diretta collaborazione, per i quali valeva il rapporto fiduciario con l'autorità politica.
5. Non si può comprendere la riforma della dirigenza del 1998 se non la si inquadra nel più generale disegno di riforma avviato in quegli anni: al posto di uno Stato invadente, autoritario, centralizzato, burocratico, rigido, inefficiente, la riforma progettò uno Stato più leggero, più flessibile, più decentrato. Outsourcing e liberalizzazioni dovevano consentire alle amministrazioni di concentrarsi sul loro core business (attività di regolazione, fonctions régaliennes); l'applicazione del principio di sussidiarietà doveva avvicinare l'amministrazione ai cittadini, alle imprese, ai sistemi produttivi territoriali; la riorganizzazione dei ministeri superare la storica frammentazione del nostro esecutivo (finanze e tesoro, infrastrutture e trasporti); la semplificazione dei procedimenti, l'autocertificazione, l'introduzione dell'AIR ridurre i costi burocratici e da regolazione; l'aziendalizzazione delle amministrazioni, la pluralizzazione dei loro modelli organizzativi (dipartimentalizzazione, agenzie), l'introduzione di indicatori e controlli di performance, la privatizzazione del rapporti di impiego pubblico, la contrattualizzazione della dirigenza doveva spingere le amministrazioni a misurarsi sul terreno della qualità dei servizi e delle prestazioni, non solo su quello del rispetto formalistico di norme e procedure. I risultati ottenuti appaiono, a consuntivo, solo in parte soddisfacenti. Ma l'OCSE, nella Regulatory Reform Review dedicata all'Italia, registrò tuttavia importanti progressi. L'autocertificazione e gli sportelli unici per lo start up di nuovi impianti produttivi sono best practices studiate nelle conferenze internazionali. E la spesa per il personale delle PP.AA. calò dal 12,8% del 1990 (rispetto al PIL) al 10,5% del 2000 (a fronte del 14,6% della Francia).
6. Con la riforma, abbiamo cominciato ad importare molti principi e istituti propri dell'esperienza anglosassone, e a mettere in discussione il modello statalistico, autoritario e centralistico dominante nell'esperienza continentale europea e basato sulla rigida separazione tra diritto amministrativo e diritto comune. Per quanto possibile, le amministrazioni devono comportarsi come aziende, usare strumenti contrattuali e non autoritativi nei rapporti con i cittadini, ed anche nei rapporti con i loro dirigenti e dipendenti. Sapevamo che ciò avrebbe innescato resistenze corporative e culturali forti, che si sono puntualmente verificate: gli articoli di Cassese ne sono l'espressione più nobile.
7. La privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico si inquadra in questo disegno. La riforma del 92-93 aveva avviato il processo, ma con molte timidezza, e ne aveva escluso l'alta dirigenza. La scelta del governo Prodi fu invece netta: le pubbliche amministrazioni hanno i poteri e gli obblighi del privato datore di lavoro: dunque massima possibile assimilazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici con quello delle imprese private. Contratto collettivo nazionale, per stabilire i minimi retributivi e le garanzie contro rimozioni e licenziamenti arbitrari; contratti individuali, per definire incarichi, obiettivi, risorse attribuite, trattamenti stipendiali, in gran parte correlati alle responsabilità e ai risultati. Per impegnare le amministrazioni sul terreno della qualità dei servizi, occorreva correlare le carriere ai risultati conseguiti. Dunque superare il principio della inamovibilità e affermare la temporaneità dell'incarico. Ma insieme, prevedere una durata dell'incarico correlata alla missione: dunque non troppo breve, né troppo lunga. Ma soprattutto occorreva vietare rimozioni arbitrarie e ancorare il rinnovo dell'incarico alla valutazione oggettiva dei risultati. Furono previsti: un collegio di garanzia col potere di impedire "rimozioni politiche"; indicatori di performance e organi di valutazione; un procedimento di contestazione in contradditorio per la valutazione dei risultati; il diritto alla conferma e alla promozione in caso di valutazione positiva, ecc. E' proprio per l'esistenza di queste garanzie (oggi in gran parte cancellate dalla riforma Frattini) che la Corte Costituzionale ha ritenuto la riforma del 1998 costituzionalmente legittima; cioè conforme ad una Costituzione, come la nostra, che stabilisce il principio della imparzialità dell'amministrazione. La temporaneità degli incarichi non configge con l'imparzialità. Ma solo se è correlata alle performance, non se dipende dalle esigenze e dalle vicende della politica.
8. Per questo la riforma del 1998 non ha introdotto lo spoils system. Non ha esteso all' "altra metà" dell'alta dirigenza il regime di precarietà dell'incarico proprio dei prefetti, degli ambasciatori, dei generali e ammiragli in comando. Si è limitata ad assimilare i (25) segretari generali e capi dipartimento degli altri ministeri al regime in vigore dal 1988 per i (20) capi dipartimento della presidenza: la possibilità di avvicendarli al momento della formazione di un nuovo governo. La ratio è intuitiva. Come i prefetti, gli ambasciatori e i capi dei dipartimenti della presidenza, si tratta dei pochi altissimi funzionari che rappresentano il punto di snodo tra politica e amministrazione. Per lo più, essi hanno funzioni di coordinamento, situate al confine fra l'indirizzo politico e la direzione amministrativa. A quel livello (di responsabilità dei dirigenti e di visibilità delle scelte politiche) è difficile che le scelte dei politici si ispirino ad una brutale logica di spoils system (l'esperienza ha suffragato questa intuizione: si pensi alla nomina di Siniscalco, Grilli e Barca al vertice dei dipartimenti dell'ex Tesoro-Bilancio).
9. Per tutti gli altri (i 400 dirigenti generali dei ministeri), la strada prescelta era dunque l'assimilazione al regime dei dirigenti delle aziende private, con le garanzie e le flessibilità proprie del rapporto contrattuale della dirigenza delle aziende private. Per questo sono sconvolgenti le innovazioni introdotte dalla controriforma Frattini. Se lo Stato si riserva di usare a suo piacere il diritto privato o l'autorità della legge, se i contratti possono essere risolti con atto unilaterale del datore di lavoro; se il diritto pubblico si riappropria del nucleo centrale del rapporto di impiego dei dirigenti (il contenuto dell'incarico, gli obiettivi, le risorse); se i dirigenti possono essere sostituiti senza alcuna motivazione basata sui risultati ottenuti; se gli incarichi possono essere conferiti per pochi mesi; se il dirigente capisce che non sarà valutato per la sua professionalità e le sue performance, ma innanzitutto per la sua tessera di partito e per la sua disponibilità a farsi carico di tutte le esigenze della politica (comprese quelle che non possono essere dignitosamente tradotte in indirizzi e direttive): allora tutto l'impianto della riforma ne viene travolto; e con esso la sua finalità principale, premiare l'efficienza e la qualità delle prestazioni e dei servizi. Resteranno i miglioramenti retributivi (spesso consistenti); ma se ne perderà la motivazione, quella di incentivare l'innovazione e la produttività.
10. Ma non aveva anche la riforma del 1998 "azzerato" gli incarichi, come ora ha fatto la legge Frattini? Sì e no . Ovviamente, il passaggio da un regime pubblicistico ad uno privatistico richiedeva una netta cesura. Bisognava stipulare i contratti, e nel contratto devono convergere le volontà delle due parti. Ma il contratto nazionale imponeva, nella scelta del contraente, criteri di professionalità e competenza. E vietava operazioni di spoils system. Per lo più le amministrazioni si sono attenute a queste regole. Ci sono state, è vero, eccezioni negative. La grandissima maggioranza dei dirigenti è tuttavia transitata dal vecchio al nuovo regime, mantenendo l'incarico (e conseguendo incrementi retributivi dell'ordine del 35-40%, ancorché in parte correlati ai risultati). Non è vero infatti che nel 1998-99 il 16% dei dirigenti è stato sostituito e posto a disposizione del ruolo unico senza incarico. In prima applicazione, i dirigenti generali a disposizione del ruolo unico rappresentarono l'1,3% del totale, dopo un anno arrivarono al 3% del totale (i 40 dirigenti generali a disposizione registrati nella prima relazione al Parlamento comprendono infatti i titolari di posizioni soprannumerarie o fuori ruolo - membri dei collegi sindacali degli enti previdenziali, di commissioni ministeriali, di commissariati del governo, ecc. - che erano stati confermati esattamente negli incarichi ricoperti). Un ricambio del 3% non è spoils system: può sembrare perfino troppo modesto, per chi non consideri che il ricambio vero deve avvenire valutando caso per caso professionalità e risultati, non seguendo pregiudiziali logiche di partito.
11. Il successo o il fallimento della riforma del 1998 era ovviamente legato alla effettiva introduzione di meccanismi oggettivi di valutazione delle performance: direttive dell'autorità politica, indicatori quantitativi, attivazione di meccanismi di controllo e valutazione. I risultati conseguiti nei primi anni, al riguardo, non sembrano esaltanti. Ma il giudizio drastico di Cassese non rispecchia la verità. L'immagine della pelle di leopardo sembra più adeguata ad una realtà che è fatta - come negli altri Paesi dell'Europa occidentale - di esperienze d'avanguardia e di ritardi, di successi e di insuccessi. Dobbiamo diffondere le best practices , non arrenderci alle difficoltà!
Il dibattito politico suscitato dalla riforma Frattini sul personale di vertice delle amministrazioni si è prevalentemente concentrato sull'estensione del "sistema delle spoglie" all'intero complesso della dirigenza (e non più solamente alle posizioni apicali). Su questo tema sono già autorevolmente intervenuti su lavoce.info Sabino Cassese e Pasquale Cerbo. Tuttavia, a mio giudizio, il provvedimento andrebbe esaminato alla luce di una seconda e altrettanto importante normativa introdotta dall'esecutivo: la legge delega sulla riorganizzazione dei ministeri (legge 137/2002), che prefigura il ritorno al modello delle direzioni generali in sostituzione di quello, attualmente più diffuso, dei dipartimenti. La combinazione di un'elevata politicizzazione delle nomine dirigenziali e il ripristino della figura del segretario generale, come super-direttore legato al ministro da un rapporto di tipo fiduciario, configurano un modello di pubblica amministrazione indiscutibilmente più accentrato rispetto a quello delineato nella precedente legislatura.
Le nuove norme sulla dirigenza
Le novità più rilevanti della legge 145/2002 rispetto all'ordinamento precedente sono almeno quattro.
In primo luogo, l'estensione del meccanismo di nomina politica: oltre ai dirigenti di livello generale (già presi in considerazione dalla riforma Bassanini), per i quali si prevedeva il decadimento dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche il destino dei dirigenti di seconda fascia è stato saldamente ancorato alle decisioni dell'esecutivo tramite un meccanismo di silenzio-assenso che scatta dopo 90 giorni.
In secondo luogo, l'abolizione della durata minima dei contratti (in precedenza pari a due anni): gli incarichi di prima fascia possono infatti arrivare ad un massimo di 3 anni e i restanti ad un massimo di 5. (in precedenza 7 anni).
In terzo luogo, l'innalzamento della percentuale di contratti attribuibili a personale esterno all'amministrazione: dal 5% al 10% dell'organico per i dirigenti di prima fascia, dal 5% all'8% per i dirigenti di seconda fascia.
Infine, l'abolizione del ruolo unico della dirigenza dello Stato nel quale veniva messo a disposizione il personale non reincaricato eventualmente eleggibile per procedure di mobilità.
La prima ondata di ricambi e l'esperienza degli altri paesi
Su 387 dirigenti generali, allo scadere dei primi due mesi dall'entrata in vigore della legge, ne sono stati confermati 232 (60%) e rimossi 155 (40%), di cui 85 (22%) assegnati a nuovo incarico, 41 (11%) spostati ad altre attribuzioni con trattamento economico equivalente, e 29 (7%) assegnati a incarichi di studio per la durata di un anno. I dirigenti sottoposti a un più intenso stress da rimozione sono stati quelli nei ministeri dell'Istruzione (dove sono stati conferiti incarichi della durata di 5 mesi), delle Infrastrutture e dell'Economia.
Va tuttavia sottolineato che non solo nella lontana burocrazia statunitense - da tempo governata da una dirigenza che viene e va (i cosiddetti In-and-Outers) - ma anche nelle vicine burocrazie europee il meccanismo delle nomina politica è più radicato di quanto si pensi. È il caso della Francia, dove tramite il tour extérieur si assiste non di rado al valzer delle poltrone dirigenziali; della Spagna in cui nel 1996, con un mix di nomine politiche e libere designazioni, il neo-costituito governo Aznar sostituì l'88% dell'alta burocrazia ereditata da Gonzales; della Germania dove accanto ai dirigenti di carriera è sempre più massiccia la quota dei funzionari politici (politische Beamte) che possono essere destituiti qualora non risultino graditi ai ministri di turno, per non parlare dei colpi di spugna, o di maglio, compiuti dalla Thatcher nelle strutture dipartimentali britanniche. Non c'è dunque da scandalizzarsi se i governi - soprattutto laddove possono beneficiare di solide maggioranze parlamentari e pretendono di imprimere una svolta incisiva alle politiche dei governi precedenti - cercano di potenziare il controllo sulle burocrazie. Il problema risiede semmai nella qualità del personale selezionato (nonché, a monte, nella qualità delle politiche progettate).
La riorganizzazione dei ministeri
Se si esamina la riforma della dirigenza insieme alla legge delega sulla riorganizzazione del Governo, diventa più chiaro il disegno di pubblica amministrazione che ha in mente l'attuale maggioranza. Già all'indomani delle elezioni, il DL 217/01 aveva bloccato d'urgenza gli effetti della riforma Bassanini, riportando il numero dei ministeri da 12 a 14. L'obiettivo preannunciato è ora quello di ripristinare il vecchio modello delle direzioni generali al posto di quello dei dipartimenti, oggi presente in 10 dicasteri su 14. Le differenze tra i due assetti non sono trascurabili. Se il dipartimento, inteso come area di aggregazione di materie e settori omogenei (ovvero di direzioni generali affini), produce una maggiore integrazione interna responsabilizzando i capi-dipartimento sui servizi o le politiche di riferimento, le direzioni generali accrescono il grado di specializzazione funzionale (quindi di frammentazione), con il risultato di deresponsabilizzare i direttori e di accentrare le decisioni al vertice.
Entrambi i modelli sono legittimi ma producono effetti diversi.
Il primo replica il modello divisionale tipico delle aziende private, in cui i capi-divisione godono di una certa autonomia nel perseguimento dei propri obiettivi.
Il secondo riflette la tradizionale struttura gerarchico-funzionale in cui i direttori generali sono legati da un rapporto di dipendenza rispetto ad un super-manager (il segretario generale), legato da uno stretto rapporto fiduciario al Ministro e depositario in ultima istanza della linea del comando.
Le conseguenze
Nel complesso, l'intreccio tra un'accresciuta politicizzazione delle nomine dirigenziali e il ritorno ad una struttura piramidale ha almeno due conseguenze. Innanzitutto l'incremento del grado di precarizzazione del personale di vertice dell'amministrazione (e quindi di assoggettamento ai governanti di turno). La seconda conseguenza è quella di una minore indipendenza della burocrazia, visto che la dilatazione dei poteri di direzione nelle mani del Ministro consente a quest'ultimo di agire anche sui dirigenti di seconda fascia scavalcando di fatto il ruolo e le funzioni dei dirigenti di primo livello in precedenza pienamente responsabili dei propri sottoposti.