
I ritardi della giustizia
Nella Repubblica Italiana sul finire del secondo millennio i processi civili avevano una durata interminabile: tra l'inizio di un processo e il suo compimento, tra citazioni, ricorsi, istruttorie, memorie, sentenze di primo grado, di secondo grado e di Cassazione, passavano anni, a volte decenni, lasciando languire le giuste aspettative di tutela dei cittadini.
Nel frattempo fiorivano gli studi giuridici e anche quelli legali, si moltiplicavano le Commissioni Ministeriali per la riforma del processo civile, e del lavoro, si facevano stime economiche sui gravi danni arrecati alle imprese e ai cittadini dai ritardi della giustizia, mentre i giornali trattavano il problema della drammatica lentezza dei processi civili, vissuta da molti cittadini sulla propria pelle, solo se legato a qualche fatto di cronaca clamoroso.
Le cause
Non mancavano le indagini sulle cause di tanti ritardi. Ma la causa fondamentale era indicata da molti nella macroscopica sproporzione tra la domanda e l'offerta di giustizia. Perché il problema dei ritardi della giustizia era un problema di numeri.
Troppi processi per pochi giudici con scarse risorse, dicevano i più sbrigativi.Una domanda di giustizia abnorme, dovuta alla complessità sociale, all'allargamento della sfera degli interessi tutelati, all'abuso del processo, da una parte, e l'esiguità delle risorse e dei giudici, rimasti sostanzialmente invariati di fronte all'aumento esponenziale dei processi, dall'altra, dicevano i più sofisticati e prolissi.
I maniaci delle statistiche sciorinavano grafici sull'aumento della domanda di giustizia nei vari settori ed indicavano cifre da capogiro. Le cause civili pendenti al 30 giugno 2000 erano 3.301.361, con una sopravvenienza annua di circa 1.500.000 di nuove cause in un anno, come indicato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002 (si veda www.giustizia.it
). Non esistevano dati certi sul numero dei magistrati addetti stabilmente alla giurisdizione civile, ma i giudici nel loro complesso (tra pubblici ministeri, magistrati del settore penale e magistrati del settore civile) erano circa 8.500, in buona parte destinati alle funzioni penali sia requirenti che giudicanti. Con questi numeri sembrava quasi scontato che si creasse un "effetto imbuto", con impossibilità di un rapido smaltimento.I rimedi: la legge Pinto
La gravità della situazione era testimoniata dai ricorsi dei cittadini italiani davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo per violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, cioè per mancato rispetto del diritto ad un processo entro un termine ragionevole.
Nel solo anno 2000, i ricorsi pendenti davanti alla Corte Europea contro lo Stato italiano erano circa 10.000. Ma sino a quel momento lo Stato italiano si era mostrato sordo alla necessità di risolvere il problema della lentezza dei giudizi civili.
L'ingresso nel terzo millennio portò una buona novella. La soluzione era a portata di mano, ma nessuno ci aveva pensato sino a quel momento.
La buona novella fu la legge 2001/89, c.d. legge Pinto. E quale altra poteva essere la soluzione dell'annoso problema se non un'ennesima legge, nella Patria del Diritto?
La legge Pinto garantiva il risarcimento del danno per l'irragionevole durata dei processi civili, penali e amministrativi.
Anziché ricorrere gratuitamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, per denunciare l'eccessiva durata dei processi nazionali, tutti i cittadini ebbero, da quel momento, la possibilità di ottenere – dietro pagamento - il risarcimento del danno dovuto al ritardo.
Le critiche non mancarono: alcuni avanzarono perplessità sulla sostituzione del giudice interno ad un organismo sovranazionale(www.notiziariogiuridico.it/addendaCorte.html).Altri obiettarono che troppo frettolosamente la legge Pinto aveva affidato i procedimenti previsti alle Corti d'Appello (1). Ed era chiaro a tutti che il termine di quattro mesi indicato dalla legge Pinto per la definizione del procedimento era impossibile da rispettare.
Infine, si sapeva che non vi erano neppure le risorse finanziarie per garantire a tutti un giusto e, soprattutto, rapido risarcimento (2). Problemi irrisolti. Ma a molti era sfuggito che il grande beneficio della legge Pinto era quello di dare lavoro agli avvocati.Si moltiplicarono le cause, le richieste di risarcimento e le parcelle da pagare per gli assistiti. Fu una sorta di cura omeopatica per una malata di cancro con metastasi multiple.
I giornali, nel luglio del 2002, riportarono la notizia di una donna, una delle prime sfortunate utenti della legge Pinto, che si era incatenata per protestare contro la mancata erogazione del risarcimento per mancanza di fondi disponibili.
Il sacrosanto principio della ragionevole durata dei processi era comunque salvo, la valanga dei ricorsi alla Corte di Strasburgo arginata e i dettagli sui mancati stanziamenti finanziari erano numeri noiosi ed irrilevanti. Anzi, proprio la mancata risoluzione di questi ritardi dava un senso alla legge Pinto, come insegnava proprio l'episodio della donna incatenata per protesta.
I giornali riferirono che la donna aveva pagato parcelle salate sia all'avvocato della causa principale, durata vent'anni, sia a quello della causa per la legge Pinto.
(1) Relazione di Giovanni Verde, vicepresidente del CSM, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002 a Catania: www.giustizia.it).
(2) La legge 2001/89 infatti prevedeva uno stanziamento di 12.705 milioni di vecchie lire a decorrere dal 2002. Importo irrisorio a fronte dell'elevatissimo numero di ricorsi, specie considerando che la Corte europea di Strasburgo aveva sempre condannato il Bel Paese a corrispondere risarcimenti pari a 20/30 milioni di vecchie lire per ogni violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione (vedi www.notiziariogiuridico.it/addendaCorte.html).