
Quella di Parmalat è stata una delle maggiori frodi contabili della storia. Di fronte a uno scandalo del genere, è difficile per un paese presentarsi sui mercati finanziari internazionali senza una seria disciplina penale del falso in bilancio. Era dunque naturale che il Parlamento, nel riformare la disciplina dei mercati finanziari, per dimostrare una qualche capacità di reazione di fronte agli scandali, toccasse anche il blandissimo regime del falso in bilancio introdotto dal Governo nel 2002. In questi giorni, tuttavia il Governo ha deciso di lasciare tale disciplina sostanzialmente inalterata, limitandosi a prevedere un aggravamento di pena (fino a un massimo di sei anni) nel caso di "grave nocumento ai risparmiatori".
Resta la "modica quantità"
Si tratta di una scelta criticabile, per l’impatto negativo che può avere sui mercati, dove le riforme post-scandali finanziari hanno soprattutto un valore simbolico: servono a dimostrare che un paese è in grado di imparare dai propri errori e non ha intenzione di ripeterli. E si tratta di una scelta che si rivela, forse, anche inutile. Se l’obiettivo recondito, ma a tutti noto, è quello di assicurare l’impunità a futuri imputati eccellenti, non è affatto detto che sia raggiunto: un falso in bilancio configura quasi sempre, nelle società quotate, anche una manipolazione del mercato, sanzionata abbastanza severamente a seguito del recepimento della direttiva sugli abusi di mercato.
Per meglio comprendere il senso di quest’affermazione, ci si deve chiedere cosa rischia oggi l’amministratore di una società quotata che diffonde sul mercato un bilancio contenente informazioni o dati falsi. Sul piano penale, questa condotta rileva sia come falso in bilancio ai sensi degli articoli. 2621 o 2622 del codice civile (come modificati nel 2002), sia come manipolazione del mercato, ai sensi dell’articolo 185 del Testo unico della finanza.
In concreto, il rischio di essere punito per falso in bilancio è molto scarso, soprattutto perché il reato, la cui pena va dai sei mesi ai tre anni se commesso con danno ai soci o ai creditori, si prescrive in poco tempo. Mentre in assenza di danno il rischio è nullo, sempre a causa dei termini di prescrizione, ancora più brevi. Inoltre, la versione del falso in bilancio approvata nel 2002 contiene il concetto giornalisticamente noto come "modica quantità", per cui falsità od omissioni che fanno variare il risultato economico di non più del 5 per cento o il patrimonio netto di meno dell’1 per cento non sono punibili.
Meno astratto è il rischio di subire una condanna per manipolazione del mercato, ossia per diffusione di notizie false: qui il termine di prescrizione è più lungo, perché la pena massima è stata portata nel maggio di quest’anno a sei anni (prima erano tre), e vi è il rischio anche di dover pagare una multa salata.
L’emendamento del Governo
Nell’ottobre scorso, il Senato approvò il disegno di legge sul risparmio in un testo che rendeva più severa la disciplina del falso in bilancio, portando la pena massima a sei anni, eliminando il requisito del danno ai soci o ai creditori e, soprattutto, il concetto di "modica quantità".
Il Governo ha ora proposto un emendamento che, in sostanza, lascerebbe inalterata la disciplina del 2002, salvo prevedere un trattamento sanzionatorio più severo in caso di grave nocumento ai risparmiatori, che sussisterebbe quando sia stato danneggiato "un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero se (il danno) sia consistito nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo". Dunque, di fatto, la repressione del falso in bilancio resterebbe affidata esclusivamente alla disciplina dell’aggiotaggio, salve le ipotesi più eclatanti alla Parmalat.
Ma allora per quale motivo, il Governo si è tanto preoccupato del trattamento del falso in bilancio, fino al punto di porre la fiducia sul relativo emendamento, quando una qualche forma di repressione penale non simbolica, per le società quotate, è assicurata già dalla norma in materia di manipolazione del mercato?
Si possono ipotizzare almeno due ragioni. Per dimostrare una reazione agli scandali finanziari, un ritocco della disciplina del falso in bilancio era inevitabile, anche se nel frattempo era stata resa severa quella sulla manipolazione del mercato. Ma ciò non era di fatto possibile senza rivedere la disciplina sia per le società quotate sia per quelle non quotate, dal momento che il codice civile tratta perlopiù congiuntamente le due ipotesi. E la revisione del falso in bilancio delle società non quotate tocca, evidentemente, nervi scoperti e comunque incide su una platea di potenziali inquisiti assai più ampia.
In secondo luogo, non è del tutto chiaro quale sia il rapporto tra falso in bilancio e manipolazione del mercato. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, in un processo per aggiotaggio la pubblica accusa sosterrà che la pubblicazione di un bilancio falso comporta sia il reato di falso in bilancio sia quello di manipolazione del mercato (con la conseguenza che la pena applicabile è quella per la manipolazione, aumentata fino al triplo). Ma l’avvocato dell’amministratore sosterrà al contrario che la disciplina del falso in bilancio è speciale rispetto a quella dell’aggiotaggio e che dunque, si applica la prima e non la seconda: le sue chance di ottenere un’assoluzione sarebbero allora, evidentemente, assai maggiori. Dunque, fino a che la giurisprudenza non chiarisce questa incertezza sul rapporto tra i due reati, una disciplina blanda del falso in bilancio può tuttora fare comodo a imputati presenti e futuri.
In conclusione, anche in presenza del reato di manipolazione del mercato, mantenere lo status quo sul falso in bilancio giova a chi abbia motivo di temere, un giorno, di finire sul banco degli imputati con l’accusa di aver diffuso notizie e bilanci falsi. Ma la scelta del Governo è criticabile per la semplice ragione che lancia al mercato il messaggio per cui la repressione delle frodi contabili, neppure dopo Cirio, Parmalat e Banca Popolare di Lodi, è una priorità in questo paese.
E lancia un pessimo segnale ai mercati anche da un diverso punto di vista. Spesso dietro alle frodi contabili si nascondono fenomeni di arricchimento dei soci di controllo a danno degli azionisti di minoranza e la repressione del falso in bilancio è un modo per dissuadere simili comportamenti, è chiaro quindi che il mercato non potrà che continuare a scontare anche una modica quantità di furti ai danni degli investitori quando dà un prezzo alle azioni di società quotate italiane. Questo sconto da "espropriazione" a danno delle minoranze, presumibilmente, sarà spalmato su tutte le società italiane: su quelle rette da manager e soci di controllo onesti come su quelle il cui socio di maggioranza sia avido e senza scrupoli. Con il bel risultato di accrescere il costo del capitale per tutte le imprese italiane che vogliano aprirsi ai mercati dei capitali e di rendere conveniente l’accesso a questi ultimi soltanto a chi miri a espropriare, in quantità più o meno modica, gli investitori.