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La paga dell'avvocato

di Daniela Marchesi* 19.09.2005
La stretta regolamentazione di ordini professionali e tariffe non tutela i cittadini. Nel caso degli avvocati, la parcella è strettamente legata al numero di attività svolte e alla lunghezza della causa. Un incentivo distorto che ha decretato il fallimento di ogni tentativo di riforma del processo civile che ne prevedesse lo snellimento. Con un onorario in forma fissa, invece, la semplificazione diventerebbe conveniente anche per gli avvocati. In Germania, per esempio, il compenso forfetario ha ridotto i tempi dei processi, pur conservandone tutte le garanzie.

Lo scorso 6 settembre è stato presentato un nuovo rapporto della Commissione europea in tema di concorrenzialità delle libere professioni. L’Italia non fa un bella figura: è nel gruppo di paesi, in larga parte nuovi membri, che "ha soltanto indicato che un lavoro di analisi è in corso". Altri (Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi) registrano invece progressi soddisfacenti e altri ancora hanno almeno varato riforme minori (ad esempio Germania e Irlanda, che partivano però da una situazione molto migliore). Per giunta, all’inizio di luglio, la Commissione ha fatto i primi passi per avviare una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese per l’inderogabilità dei minimi e massimi tariffari degli avvocati, ma anche degli ingegneri e degli architetti.

La dubbia utilità del sistema tariffario

Non è la prima volta che i sistemi tariffari italiani vengono messi in discussione dalla Commissione. Era già avvenuto nel 2003, quando era commissario Mario Monti.
La legittimità e persino l’utilità del sistema tariffario – insieme alla necessità di una rigida disciplina degli ordini professionali – viene strenuamente difesa sulla base della asserzione che barriere all’ingresso delle professioni e stretta regolamentazione dei prezzi servirebbero a garantire i cittadini da abusi e inettitudini professionali. I fatti però non sembrano confermare questa convinzione.
Un indice del grado di rilevanza della tutela offerta dall’ordine contro comportamenti scorretti tenuti dagli avvocati può essere rappresentato dal numero di procedimenti disciplinari avviati in media ogni anno. Secondo i dati del Consiglio d’Europa , per l’Italia il valore di questo indicatore è particolarmente basso: 2,3 procedimenti ogni mille avvocati contro i 217 della Finlandia, i 193 della Danimarca, ma anche i 44 della Grecia.
Un indicatore così basso può essere imputato a due fatti radicalmente differenti. Entrambi, però, fanno apparire poco rilevante la funzione di garanzia degli ordini riguardo la qualità del servizio. Se infatti gli avvocati italiani sono particolarmente corretti e non si determinano le condizioni per avviare procedure disciplinari, allora un ordine strettamente regolamentato non ha ragione d’essere. Se invece esistono casi di comportamento scorretto, ma l’ordine chiude un occhio e non li sanziona, allora ordini strettamente regolamentati non sono efficaci e dunque non sono molto utili.
Anche la rigida regolamentazione delle tariffe, che pure viene giustificata come forma di tutela del cliente, produce effetti molto dannosi sull’efficienza della gestione del processo, e di quello civile in particolare.
Le regole di svolgimento del processo civile (soprattutto quelle che interessano le prove e la definizione del contenuto della controversia) conferiscono ampi poteri di gestione del procedimento giudiziario alle parti e ai loro difensori. D’altra parte, gli onorari degli avvocati sono determinati sulla base di una formula definita per legge: la parcella è strettamente legata al numero di attività svolte nell’ambito del processo e pertanto alla lunghezza della causa, con una sorta di compenso a cottimo. La combinazione di questi due elementi incentiva gli avvocati a utilizzare i poteri di gestione per complicare e di conseguenza allungare il più possibile la durata dei processi. Quanto meno, non li disincentiva dall’abusare delle garanzie offerte dal processo perché non è economicamente vantaggioso perseguire la maggior snellezza possibile del fascicolo.

Incentivi distorti

Gli incentivi distorti legati alla determinazione dell’onorario degli avvocati si sono rivelati un impedimento risolutivo anche nei tentativi di riforma del rito civile che comportavano una sostanziale riduzione del numero di udienze. Lo dimostra la storia del fallimento della riforma del codice di procedura civile del 1990, naufragata per la durissima opposizione degli avvocati e culminata in circa un anno di scioperi.
Una semplificazione del rito processuale senza una contestuale revisione del sistema delle tariffe, ridurrebbe le parcelle a livelli minimi: non è realistico pensare che possano essere accettate dagli avvocati. Più efficace sarebbe un onorario fosse in somma fissa – ossia completamente sganciato sia dal numero di attività svolte nel processo, sia dalla durata della causa, come accade in Germania, dove il difensore ottiene un parte rilevante del compenso anche se le parti giungono a una transazione prima dell’avvio del processo o, al massimo, entro la prima udienza. Anche per gli avvocati italiani diventerebbe così conveniente snellire al massimo il fascicolo del processo e incentivare transazioni tra le parti che pongano fine alla controversia. Il risultato finale sarebbe un consistente alleggerimento della congestione dei tribunali.
Una regolamentazione più leggera, dunque, consente risultati migliori e, a conti fatti, anche una maggiore tutela dei cittadini. Non a caso dai dati World Bank (
www.doingbusiness.org) pubblicati questa settimana, risulta che in Germania i tempi dei processi civili si riducono, benché il numero di atti procedurali imposti dalla legge sia rimasto invariato: i compensi forfetari consentono di conservare le garanzie nel processo, disincentivando parti e avvocati dall’abusarne.

(1) "Libere professioni – perseguire la riforma" http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/#liberal.