
Il Senato ha approvato la class action in un modo rocambolesco e abbastanza inaspettato. La norma presenta rilevanti criticità giuridiche e di efficienza del sistema giustizia. Le associazioni dei consumatori hanno un forte incentivo alla proposizione di cause collettive anche pretestuose. E resta comunque il diritto del singolo cittadino ad agire in giudizio per la medesima controversia. Per i processi non è prevista alcuna corsia preferenziale, né un giudice particolarmente qualificato. Non bastano modifiche in corsa, serve una più ampia riflessione.
Il Senato della Repubblica ha approvato giovedì scorso la class action in un modo rocambolesco e abbastanza inaspettato. L’errore decisivo di un senatore dell’opposizione ha dato via libera a un testo che non sembra tenere conto del precedente dibattito sull’argomento riassumibile nei nove progetti di legge presentati alle Camere, negli studi dei servizi, nella copiosa e ottima letteratura, anche sul generale stato di crisi della nostra giustizia civile.
La norma presenta rilevanti criticità giuridiche e di efficienza del sistema giustizia. Vale la pena di esaminarne alcune
Associazioni dei consumatori, un nuovo centro di potere
Si rafforza un ulteriore centro di potere nel nostro paese: le associazioni dei consumatori. Sono attualmente legittimate a chiedere rimedi e inibitorie di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori, ma non possono essere portatori di vere e proprie pretese economiche. Possono cioè agire contro una pubblicità ingannevole o chiedere un rimedio contro un prodotto difettoso.
La class action dà invece a un numero definito di esse (anche se ancora non precisamente determinato) la possibilità di agire per il risarcimento dei danni o la restituzione di somme dovute ai singoli. Viene stabilito inoltre che in caso di loro vittoria, anche parziale, l’impresa riconosciuta colpevole debba essere condannata al pagamento delle loro spese e che "il compenso dei difensori del promotore dell’azione collettiva" non possa "superare" il 10 per cento del valore della controversia. Se si tiene a mente il quantum complessivo dei danni potenzialmente risarcibili in questi tipi di cause, che coinvolgono potenzialmente migliaia di consumatori o utenti, si capisce che il 10 per cento può rappresentare una somma considerevole, anche se il risarcimento per singolo consumatore è irrisorio. Vi sono perciò forti incentivi per le associazioni e i loro difensori a intentare (e a transigere) la vertenza e incassare i compensi senza eccessivo interesse al quantum effettivamente elargito ai singoli danneggiati. Va anche rilevato che il costo che l’associazione di consumatori sopporta per intentare una causa collettiva sembra minimo, come lo sono le conseguenze in caso di insuccesso, mentre ampi sembrano i "ricavi", oltre a quelli strettamente monetari, in termini di pubblicità e consenso sociale.
Con questa legge, le associazioni riconosciute dal ministro della Giustizia consolidano solo nelle loro mani la legittimazione nella proposizione di cause collettive. La totale assenza di filtro della bontà di queste azioni nella fase introduttiva del giudizio, e di scrutinio della loro effettiva rappresentanza di un congruo numero di danneggiati, legittima a pensare a un forte incentivo alla proposizione di cause collettive, anche pretestuose, dato il forte potere di contrattazione nei confronti delle imprese convenute, dei consumatori stessi e dei politici. Il meccanismo che deriva da questa legge porta alle associazioni riconosciute uno strumento di potere che si può facilmente tradurre in una lucrosa fonte di reddito, una sorta di scommessa giudiziale con una puntata bassa e un avversario che difficilmente può parare i colpi, in termini di esposizione alle cause e di danni di reputazione alla sua solidità finanziaria (si noti che le possibili perdite nelle cause civili vanno "stimate" in base anche al valore della domanda di risarcimento e iscritte regolarmente in bilancio).
I consumatori danneggiati, se auto organizzarti in comitati, non possono invece utilizzare la class action, né scegliere un avvocato di loro fiducia che li rappresenti. In altre parole, creato un centro di potere, si crea altresì una contrattazione sul suo esercizio e si perdono i vantaggi che la legittimazione di un indefinito numero di soggetti può portare, ad esempio, per la scoperta di nuovi casi. Se invece si fosse previsto un filtro da parte di un giudice qualificato nella fase introduttiva dell’azione che non rendesse esclusivo il ruolo delle associazioni riconosciute, tutto ciò si sarebbe potuto evitare, non riservando uno strumento di tutela dei diritti nelle mani di pochi.
Un diritto che non si prescrive
Sia l’articolo 140 che il 141 bis del codice del consumo, introdotto da questa norma, fanno salvo il diritto del singolo cittadino (e di terzi) ad agire in giudizio per la medesima controversia.
Ciò vuol dire che è preferibile per un consumatore non aderire alla azione collettiva. Se questa va bene, può incamerarne i benefici in una fase successiva, presentando una istanza alla camera di conciliazione. Se va male, può comunque provarci nuovamente sia singolarmente sia, così pare, attraverso un’altra associazione, perché il suo diritto non si prescrive. La definizione del giudizio rende infatti improcedibile ogni altra azione solo nei confronti dei medesimi soggetti, non di terzi. Le imprese citate in causa possono perciò subire ripetute chiamate in giudizio per danni colossali, a mercati aperti, anche se sono innocenti e magari vincono l’azione collettiva. Se invece sono colpevoli, le imprese non hanno assolutamente idea di quanti consumatori presenteranno, a giudizio definito, una effettiva richiesta di rimborso: con quali basi si può contrattare una conciliazione?
Nessuna corsia preferenziale
La procedura evidenzia quattro giudizi: l’azione collettiva, la successiva camera di conciliazione, l’eventuale decreto ingiuntivo, il processo esecutivo. In più ci sono le eventuali azioni individuali e di terzi. Attualmente nei nostri tribunali civili una causa dura in media cinque anni e abbiamo un enorme volume di contenzioso. Nelle azioni collettive sembra chiaro che più dura la lite, più si causano danni alla impresa accusata, la cui reputazione finanziaria si gioca su ben altre dimensioni temporali, ma ciononostante non si prevede alcuna "corsia preferenziale" per questi processi, né un giudice particolarmente qualificato.
Criticità specifiche
L’azione collettiva è dichiaratamente uno strumento "generale di tutela" che, però, analizzata per ogni singolo settore, presenta notevoli e specifiche criticità.
Ad esempio, per quanto concerne la concorrenza, non si capisce più quale sia il giudice competente, se il tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, come è scritto in questa legge, o la Corte di appello in unico grado di merito, che è legittimata, sia dalla legge sulla concorrenza nazionale (287/90, art. 33), sia dalle sezioni unite della Cassazione (22305/2007), a conoscere delle azioni di nullità e risarcimento del danno antitrust. Inoltre, tutta la legislazione comunitaria e nazionale incentiva il pentitismo delle imprese colluse garantendo una protezione dalle sanzioni in caso di confessione, ma poi se la stessa impresa può essere citata in giudizio a rispondere dei danni civili, quale incentivo resta per l’auto denuncia?
Rischiano poi di rimanere scoperti, ennesimo paradosso, tutti quei soggetti che non agiscono per scopi estranei alla loro attività professionale, ma che ciononostante avrebbero tratto beneficio da una azione collettiva in determinati casi. Si pensi soltanto agli intermediari e ai distributori più o meno indipendenti vincolati da reti di contratti simili.
Tutti, governo compreso, dichiarano già che la norma va modificata "in corsa", ma forse le modifiche alla class action richiederebbero più tempo e più riflessione.