
Con il disegno di legge Finanziaria per il 2007 si completa l'intervento sugli studi di settore avviato con la manovra-bis. Le misure, inserite all'articolo 5, dovrebbero portare a un incremento di gettito di circa 12 miliardi di euro nel triennio 2007-2009 di cui 3,3 miliardi nel solo 2007.
Gli studi com’erano
Alla base degli studi di settore c'è l'idea di individuare i contribuenti che più probabilmente evadono. Lo si fa confrontando, attraverso tecniche statistiche avanzate, i dati da loro dichiarati con quelli medi indicati dai contribuenti simili ed economicamente coerenti. L'azione di controllo e di accertamento dovrebbe quindi concentrarsi sui soggetti segnalati dagli studi, quelli con ricavi "incongrui" e quelli con dati economici "incoerenti".
Un contribuente è definito "congruo" se dichiara ricavi non inferiori a quelli determinati dal relativo studio. In caso contrario, è incongruo, sebbene esista una soglia di tolleranza (l'intervallo di confidenza). L'incongruità grave poteva portare direttamente all'emissione dell'avviso di accertamento solo nei confronti dei soggetti diversi dai professionisti e in contabilità semplificata. La distinzione è stata parzialmente superata dal decreto legge 223 del 2006: ora anche i soggetti incongrui in contabilità ordinaria (in primis, le società di capitali) sono accertabili se risultano incongrui in un singolo periodo d'imposta. (1)
Si noti che da questa modifica è atteso un maggior gettito di oltre un miliardo di euro per il triennio 2006-2008 per gli adeguamenti spontanei ed effettuati in dichiarazione.
Un contribuente è definito "incoerente" se dichiara valori di determinati indicatori - quali ad esempio il tasso di rotazione del magazzino o il valore aggiunto per addetto - che risultino molto diversi da quelli dichiarati da un insieme di "colleghi" con analoghe caratteristiche e considerato sufficientemente affidabile da essere preso a riferimento. Alla sola incoerenza non consegue la possibile emanazione dell'avviso di accertamento, bensì l'inserimento in apposite liste di soggetti da sottoporre a controllo. Per questa ragione, fino ad oggi, ad essa veniva attribuita un'importanza secondaria.
La nuova coerenza
Il più importante intervento delineato nella Finanziaria consiste in un utilizzo più esteso e penetrante dei risultati dell'analisi della coerenza. Dai nuovi indicatori (di cui alcuni generalizzati e altri specifici di alcuni settori) dovrebbe derivare un maggior gettito per 2,6 miliardi di euro nel 2007.
Dal testo della legge non è facile capire come ciò accadrà, e del resto è nella natura stessa degli studi di settore lasciare ampio margine alla Sose (società per gli studi di settore) e alla Commissione degli esperti (nella quale sono rappresentate le categorie produttive) per la concreta definizione degli studi. (2) Si può supporre che i nuovi indicatori saranno finalizzati a ridurre gli spazi di manipolabilità. Si ipotizzi, ad esempio, che un contribuente voglia dichiarare 100 di ricavi, realizzando così una certa evasione, ma che l'applicazione dei coefficienti al vero valore delle variabili contabili e strutturali individuate nello studio porterebbero a definirlo congruo solo se dichiara ricavi pari almeno a 120. Se il contribuente manipola (3) (di solito riducendoli) i valori di queste variabili, è possibile che il livello dei ricavi congrui si avvicini a 100, e quindi che l'evasore risulti formalmente congruo. I nuovi indicatori dovrebbero limitare questa possibilità, segnalando che il livello dei ricavi, sebbene formalmente congruo, è tuttavia troppo ridotto nel contesto della situazione economica del contribuente, per esempio considerando la movimentazione del magazzino, e alla luce delle caratteristiche del settore.
La revisione triennale
Oltre alla manipolazione dei dati, la letteratura sugli studi di settore ha evidenziato un'altra causa della loro possibile inefficienza: l'obsolescenza. Ogni studio è stato costruito a partire da un’analisi dei dati dichiarati dai contribuenti in un determinato periodo, ma la realtà economica tende a mutare rapidamente, specie in taluni settori. Ne sono indiretta conferma gli esiti dell'operazione di revisione del 2004: secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, ha portato maggiori ricavi dichiarati da parte delle imprese interessate (circa 1,3 milioni) per circa 10 miliardi di euro complessivi. La Finanziaria per il 2007 prevede che la revisione abbia cadenza triennale anziché quadriennale, e ciò dovrebbe portare a un incremento di gettito a partire dal 2008. Tuttavia, non sembrano esserci ostacoli strettamente tecnici a revisioni biennali o annuali. La scelta del triennio sembra dunque il frutto di un compromesso di natura politica.
L'ampliamento dell'ambito di applicazione degli studi
Il disegno di legge Finanziaria procede nella stessa direzione della manovra-bis, estendendo l'applicazione degli studi a soggetti che prima ne erano esclusi. Il fenomeno dell'esclusione risultava, in effetti, anomalo sia nelle sue dimensioni sia nelle sue cause: bastava la semplice non compilazione del modello o la dichiarazione di trovarsi in una delle situazioni che originano l'esclusione. Per queste ragioni la manovra prevede di applicare gli studi anche ai contribuenti che stanno cessando l'attività e a quelli che si trovano in un periodo non normale di attività, mentre per le nuove attività l'estensione è limitata a taluni casi. L'ambito di applicazione è poi esteso ai soggetti con fatturato non inferiore ai 7,5 milioni di euro, mentre in precedenza la soglia era pari a circa 5 milioni di euro. Per i soggetti che rimangono ancora esclusi dagli studi si prevedono specifici indicatori di normalità e di coerenza economica. Il pacchetto di questi interventi dovrebbe valere, per il 2007, circa 700 milioni di euro.
Nei primi mesi di questa legislatura, sembrano dunque essere state poste le premesse per il più importante potenziamento degli studi di settore dalla loro prima applicazione nel 1998. Tuttavia, bisognerà attendere qualche tempo per verificarne gli sviluppi e, in particolare, per potere valutare le concrete modalità di utilizzo dei nuovi indicatori di coerenza ai fini dell'elaborazione degli studi e le conseguenze sul gettito e sugli accertamenti effettuati.
Va ancora una volta sottolineata, perciò, la necessità che i dati sull'impatto effettivo degli studi siano messi a disposizione dell'opinione pubblica, nell'ambito della più generale operazione di trasparenza sui dati fiscali più volte auspicata dallo stesso viceministro alle Finanze. In particolare, andrebbero resi noti i dati sui soggetti coerenti e congrui, sul numero e sull'entità degli adeguamenti spontanei e di quelli in dichiarazione, sulla quantità e qualità degli accertamenti effettuati, possibilmente suddivisi per settori e per periodi d'imposta.
(1) Per i professionisti, invece, l'accertamento basato sugli studi di settore è, in concreto, un evento molto raro.
(2) L'articolo 5, comma 2 dice semplicemente che "ai fini dell'elaborazione (...) degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico".
(3) La manipolazione è, in astratto, possibile, perché il contribuente conosce tutti gli elementi necessari a verificare se un determinato livello di ricavi determina o meno la sua congruità anche prima della dichiarazione definitiva dei dati.