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Concordato fiscale preventivo: semplificazione o svendita del sistema?

di Silvia Giannini 07.11.2002
Il disegno di legge finanziaria 2003, anticipando quanto previsto nel d.d.l. delega per la riforma del sistema fiscale ancora in discussione al Senato .....

Il disegno di legge finanziaria 2003, anticipando quanto previsto nel d.d.l. delega per la riforma del sistema fiscale ancora in discussione al Senato, introduce nell'ordinamento tributario il concordato triennale preventivo: gli imprenditori e i professionisti con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro (cioè il 98-99% degli imprenditori individuali e delle società di persone e il 99,9% dei professionisti) potranno d'ora in poi definire preventivamente la base imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Irap.

Presentata dal governo come una semplificazione auspicabile del sistema, che consentirà al contribuente di conoscere anticipatamente con certezza quanto dovrà versare al fisco, questa novità, che non ha paragoni in altri paesi (quantomeno sicuramente in quelli europei), suscita invece molte perplessità: rischia di minare l'equità del sistema e potrà funzionare solo a costo di concedere rilevanti sconti al contribuente.

Cosa prevede la norma

La norma si limita a stabilire, con disposizione abbastanza sibillina che gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori. Per il resto la norma rinvia ad un successivo decreto regolamentare del Ministro dell'Economia.

E' evidente, sebbene ciò non sia detto esplicitamente, che il meccanismo applicativo della disposizione farà leva sugli studi di settore, i quali pure riguardano le imprese e i professionisti con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro. Nessun riflesso avrà il concordato sull'IVA, che continuerà ad essere determinata ed accertata con le regole ordinarie.

Stando alla stessa Finanziaria, non si prevede che la norma possa avere effetti positivi o negativi sul piano del gettito.

I motivi di preoccupazione

La disposizione appare particolarmente preoccupante per tre motivi.

1. Si tratta di una delega in bianco al Governo, che probabilmente viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, e che comunque potenzialmente sottrae al controllo parlamentare la determinazione del prelievo tributario per la quasi totalità dei percettori di redditi d'impresa e professionali. E' evidente, infatti, come l'entità dell'imposta dovuta da questi contribuenti finirà col dipendere pressoché integralmente dalla ‘taratura' degli studi, vanificando le articolate regole di determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo previste dalla legislazione fiscale. Manca, peraltro, nella legge ogni previsione in merito alle situazioni che possono determinare l'inefficacia del concordato, come nell'ipotesi in cui i dati strutturali e organizzativi posti a base dello stesso concordato si rivelino successivamente del tutto falsi (lavoro nero, acquisti non contabilizzati, ecc.). E' quantomeno dubbio che, in mancanza di un principio di disciplina nella legge o, almeno, di un espresso rinvio al regolamento, tali situazioni possano trovare idonea soluzione nel decreto ministeriale.

2. La norma sembra preludere all'abbandono di ogni sforzo verso l'equità fiscale, con buona pace dell'art. 53 della Costituzione. Perché mai un imprenditore o un professionista dovrebbero impegnarsi a corrispondere una certa imposta tre anni prima di conoscere l'effettivo risultato economico della loro attività, assumendosi l'onere di pagare un tributo che, a posteriori, potrebbe non essere dovuto? La risposta è evidente: la convenienza al concordato preventivo non può che essere costituita dai vantaggi diretti e indiretti che l'accordo comporta. E, dato che i vantaggi indiretti saranno limitati (gli adempimenti IVA restano gli stessi e l'eventualità di un controllo fiscale nonostante tutto permane), non rimangono che i vantaggi diretti. E' plausibile che un contribuente sottoscriva l'accordo preventivo con il fisco soltanto se il reddito definito è sensibilmente inferiore a quello effettivo che ragionevolmente prevede di conseguire nell'arco temporale considerato, in modo tale da giustificare sul piano economico il rischio insito in questo particolare concordato.

3. Gli studi di settore, su cui il concordato farà leva, tendono a sottostimare la potenzialità delle diverse attività. Ciò dipende non tanto da ragioni tecniche quanto da ragioni ‘politiche', per attenuarne l'impatto sui contribuenti interessati. Inoltre, gli studi hanno una valenza retrospettiva e non possono misurare preventivamente quelle che saranno le modificazioni future dei vari settori produttivi. Ad esempio, è evidente come gli studi relativi alle attività turistiche utilizzati nel 2001 non avrebbero potuto prevedere la crisi che è intervenuta nel settore dopo l'attentato alle Torri Gemelle e la stagnazione dell'economia mondiale. Ancora, va considerata la continua evoluzione dei mercati determinata dalle modificazioni normative (ad esempio, la liberalizzazione delle categorie merceologiche intervenuta negli anni recenti nel settore del commercio), dalla espansione della grande distribuzione, dal cambiamento dei gusti del consumatore, e dagli altri innumerevoli fattori che incidono sull'andamento generale dell'economia e sui risultati di ogni singola attività.

In uno scenario tanto dinamico e complesso la pretesa del legislatore fiscale di determinare con un anticipo di tre anni il tributo dovuto appare davvero eccessiva.