
Con il parere del Consiglio di Stato di fine luglio e la ripresentazione della bozza corretta di regolamento da parte del Ministero del Tesoro per il parere definitivo della Corte dei Conti, la riforma delle Fondazioni bancarie, avviata con l'emendamento alla Finanziaria 2002, avrà finalmente una cornice normativa definita, dopo un anno di incertezze. Le Fondazioni dovranno porre mano ai propri statuti per adeguarsi alle nuove norme.
Richiamo brevemente i punti cardine della riforma, introdotta in modo abbastanza improvviso nel dicembre scorso, in parte modificando la precedente riforma (DL n. 153, 1999).
Separazione tra banche e Fondazioni
La principale novità consiste in una forte, e più vincolante, accelerazione del processo di separazione tra banche e Fondazioni. Queste sono ora obbligate ad affidare la gestione della partecipazione di controllo nelle banche di riferimento (che andrà comunque dismessa entro 4 anni dal DL 153) a società di gestione del risparmio (Sgr) indipendenti . Ed è stato rafforzato – questione importante - il regime di incompatibilità delle cariche. In questo modo si cancella definitivamente il carattere di ibrido che le Fondazioni bancarie continuavano a mantenere – organismi non profit, ma allo stesso tempo proprietarie di banche di cui avevano il controllo. Il parere del Consiglio di Stato ha rafforzato ulteriormente questa separazione, rispetto a quanto inizialmente proposto dal Tesoro, imponendo che per la costituzione delle Sgr si utilizzino bandi europei, evitando il rischio di società, per così dire, "fatte in casa".
Gli altri due punti della riforma sono meno univocamente chiari nei loro obiettivi – oltre che molto tormentati nella gestazione. Riguardano la composizione degli organi di indirizzo e la definizione degli ambiti di attività. Per quanto riguarda il primo punto, la riforma ha imposto che gli enti locali abbiano una prevalenza nella designazione dei loro rappresentanti secondo una percentuale del 65% (poi bocciata dal Consiglio di Stato). A prima vista si tratta di una norma molto democratica: dato che le Fondazioni svolgono la propria attività a beneficio di comunità territoriali (anche se non necessariamente in una sola), è giusto che queste possano controllarne l'operato e, prima ancora, possano decidere l'ordine delle priorità. Tuttavia gli attori rilevanti a livello locale non sono solo quelli pubblici:occorre che anche la società civile, nelle sue diverse articolazioni, sia rappresentata e non sia soltanto beneficiaria di erogazioni, per garantire una maggiore trasparenza ed efficacia.
Prevalenza degli enti locali
Ma la norma sulla prevalenza degli enti locali - sia pure corretta dal Consiglio di Stato in senso più generico di quanto non avesse proposto il Tesoro e fortemente voluto la Lega - appare preoccupante e non limpida alla luce del ruolo che le Fondazioni avrebbero nella spesa a fini collettivi. Nonostante sia sparita l'obbligatorietà dell'investimento di almeno il 10% del patrimonio in attività connesse allo sviluppo di infrastrutture del paese (che poco hanno a che fare con i compiti propri di organismi non profit), la riforma ha comunque stabilito che l'intervento dello Stato è sussidiario a quello delle Fondazioni nei loro ambiti di competenza; tant'è vero che i finanziamenti ai vari settori verranno diminuiti in proporzione, come è già successo con la Finanziaria di quest'anno.
La presenza delle Fondazioni, in altri termini, anziché costituire una ricchezza aggiuntiva per le comunità locali, rischia di diventare uno strumento di riduzione del bilancio dello Stato. E' certamente positivo sollecitare e integrare l'azione delle Fondazioni nel più ampio disegno degli obiettivi della spesa pubblica – sociale, sanitaria o culturale che sia. Ma rispettando il fatto che sempre di organismi e di denari non pubblici, si tratta. Altrimenti si rischia di trasformare le Fondazioni in semplici casse dello Stato e degli enti locali: una interpretazione molto strumentale del nuovo ruolo affidato dall'art. 117 della Costituzione agli enti diversi dallo Stato. Tanto più che la nuova definizione degli ambiti possibili di intervento è scesa ad un livello di dettaglio che, insieme a ridondanze e vaghezze varie, ha inserito come propri di Fondazioni non profit settori che invece sono tipici del governo centrale e locale: ad esempio "prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica", "protezione civile", "salute pubblica", "sicurezza alimentare".
Si capisce bene perché gli amministratori locali, anche i più rispettosi della autonomia della società civile, abbiano tutto l'interesse ad avere il controllo delle Fondazioni. Se queste divengono la cassa cui attingere - a fronte di un aumento delle competenze e di un restringimento dei trasferimenti dello Stato - gestirle in proprio è non solo una forte tentazione, ma quasi una scelta inevitabile. Ma ciò produrrebbe una politicizzazione delle Fondazioni senza precedenti, impoverendone il ruolo culturale e civile.