
In coda al varo della Finanziaria e dedicando all'argomento un'attenzione inversamente proporzionale a quella che il tema avrebbe meritato, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di riforma delle società di capitali predisposto dalla commissione Vietti e lo ha trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere, non vincolante, delle commissioni competenti. Si avvicina così a compimento un lungo processo iniziato nel 1998 sotto il governo Prodi con la nomina della commissione Mirone e svoltosi, sostanzialmente senza soluzione di continuità, sotto quattro presidenti del Consiglio e due diverse maggioranze parlamentari.
Benché l'opinione pubblica si sia comprensibilmente concentrata soprattutto sulla parte penalistica della riforma (oggetto di una rapida, quanto controversa, attuazione con il d. lgs. 61/2002), chiara è l'importanza fondamentale delle nuove disposizioni civilistiche che costituiranno le regole del gioco dell'attività economica per i prossimi decenni.
Che, al di là della diagnosi sul ruolo del diritto societario come fattore dello sviluppo economico, di riforma vi fosse bisogno è poco discutibile. Da un lato le attuali norme risalgono per la gran parte al 1942 e le successive modificazioni, frequenti soprattutto negli anni '90 per adeguarsi a direttive comunitarie, hanno avuto carattere frammentario. Dall'altro, è notazione comune che molte delle rigidità dell'attuale sistema non trovino adeguato corrispettivo in una tutela sostanziale di chi da esse dovrebbe essere protetto e si risolvano, quindi, in vincoli fini a se stessi, di freno allo sviluppo economico. Dall'altro ancora, la nuova legislazione in tema di società con azioni quotate contenuta nel TUF del 1998 richiedeva sia di ammodernare anche la disciplina di base nella quale quella speciale - e non autosufficiente - delle quotate si innesta, sia di rimuovere il disincentivo alla quotazione rappresentato da un'eccessiva altezza del c.d. scalino normativo tra quotate e non quotate.
La riforma è giustamente ambiziosa: rinnova sensibilmente, per certi versi rivoluziona, il disegno dei tipi normativi della s.r.l. e s.p.a., introduce per la prima volta norme generali in tema di gruppi, snellisce e ammoderna gli istituti di finanza straordinaria, completa la disciplina del bilancio, riforma in modo organico la regolamentazione delle cooperative. Al problema dell'enforcement delle nuove disposizioni è poi dedicato un apposito decreto che contiene innovative regole processuali (che prefigurano il nuovo modello generale di processo civile).
La mera elencazione delle novità richiederebbe uno spazio non compatibile con questa sede. Limitandosi a s.r.l. e s.p.a., che nella sostanza rappresentano le basi del nuovo edificio, si può osservare che lo statuto legale della nuova s.r.l. è molto agile, quasi del tutto destrutturato nello scheletro imperativo, modellabile in profondità dall'autonomia dei privati. Per un verso cade l'immagine della piccola s.p.a. senza azioni; per altro verso, se ne consente un'amplissima personalizzazione tale da poterla adattare alle più diverse conformazioni come un abito di sartoria. La nuova s.p.a., d'altro canto, è si più strutturata della s.r.l. e presenta un diverso bilanciamento tra soci di governo e soci investitori, ma - soprattutto se si tratta di s.p.a. c.d. di base (cioè che non fa ricorso al mercato dei capitali di rischio) - consente anch'essa maggiore libertà di scegliere rispetto al passato: talvolta in modo libero, talaltra - come in materia di scelta fra tre diversi sistemi di amministrazione e controllo (quello classico italiano, quello renano, quello anglosassone) - solo all'interno di percorsi già tracciati dalla legge; inoltre, la distinzione ex lege tra la s.p.a. aperta e quella di base dovrebbe consentire un'opportuna graduazione di disciplina in relazione alla pluralità di interessi coinvolti e permettere l'addolcimento del c.d. scalino normativo.
In linea generale e rinviando ai links sotto indicati per una prima illustrazione dei molti profili problematici aperti dalla riforma, va sottolineato il radicale cambiamento di prospettiva nell'ispirazione legislativa. Mentre nell'ancien régime la preoccupazione fondamentale era di evitare comportamenti opportunistici al riparo del beneficio della responsabilità limitata e, quindi, la chiave fondamentale della disciplina era la tutela dei terzi, adesso, invece, il focus - conformemente alle coeve tendenze internazionali - è sulle esigenze dei soci: scopo primario del diritto societario - come sostenuto anche dall'High Level Group - è di assicurare a coloro che intendono intraprendere un'attività economica un quadro legale che consenta loro di organizzarla nel modo che essi stessi giudicano più opportuno per avere successo. La protezione dei terzi non conforma il disegno legislativo, ma interviene solo in seconda battuta, come limite esterno alla libertà organizzativa dei soci.
Semplificazione, flessibilità, autonomia, rimozione dei vincoli allo sviluppo e alla competizione, venire incontro ai bisogni delle imprese sono le nuove parole d'ordine; conformemente del resto all'input della legge delega e alle analoghe esperienze straniere con le quali il nostro ordinamento intende entrare in competizione. Si potrebbe osservare che queste ispirazioni sono già passate di moda prima ancora di essere state tradotte in legge. I recenti dissesti americani avrebbero, infatti, innescato la reazione del pendolo che, dopo avere puntato verso il mercato, tornerebbe ora a orientarsi verso il rigore, la rigidità, le norme imperative. In termini generali è un'obiezione che non coglie nel segno; tuttavia, almeno su un punto la lezione che viene dagli USA è importante: anche dove il mercato è più sviluppato esso non è mai autosufficiente, ma deve trovare adeguata sponda nelle norme di legge. Va quindi prestata la massima attenzione prima di arretrare la tutela legale e affidare solo, o prevalentemente, alla combinazione non sempre virtuosa dei comportamenti egoistici dei soggetti economici - alla loro avidità contagiosa per dirla con Greenspan - la tutela degli interessi coinvolti.
In questa prospettiva, sia per evitare il rischio di un'esuberanza irrazionale verso un sistema troppo sbilanciato sulle virtù del mercato sia per il fine tuning delle nuove regole, è opportuno che il purtroppo breve periodo che ci separa dal varo definitivo della riforma venga utilizzato dal Governo per instaurare - come è usuale all'estero (si veda l'ampia elaborazione in corso nel Regno Unito) e come anche da noi avveniva in tempi passati - un confronto sereno e trasparente con gli operatori pratici e teorici e che tutti collaborino al fine di migliorare una regolazione che, chiunque ne sia il padre, è destinata a pesare non poco nella produzione e distribuzione della ricchezza.
Per saperne di più:
http://www.giustizia.it/dis_legge/schemi_decrlegisl_indice.htm
(Articolati e relazioni della riforma)http://www.associazionepreite.it/html_file/48.htm
(Atti del Convegno di Varese del 20 e 21 settembre su "Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private")http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/index.htm
(Documento di consultazione dell'High Level Group di esperti di diritto societario: "A Modern regulatory Framework for Company Law in Europe")http://www.dti.uk/cld/review.htm
(Lavori di riforma del Company Law nel Regno Unito)