
La Legge delega per la riforma del diritto societario dava mandato al Governo di delineare per le società di capitali un quadro di regole meno oneroso, più flessibile e tale da incoraggiare la nascita, la crescita e la competitività delle imprese. Si può discutere se si tratti o meno di una direttiva tuttora conforme allo spirito del tempo, visto quanto è successo nel mondo delle società quotate negli Stati Uniti. Si è trattato, però, di avvenimenti che hanno riguardato, per l'appunto, le sole società quotate, e che non inficiano in alcun modo la diffusa percezione che il grado di imperatività del nostro diritto societario per le società chiuse (a base azionaria ristretta) sia stato fino a oggi troppo elevato. Ci si può allora chiedere in che misura lo schema di Decreto approvato di recente in prima lettura dal Consiglio dei Ministri abbia recepito la pur vaga direttiva verso una maggiore flessibilità con particolare riguardo alle società chiuse.
Le nuove regole della Commissione Vietti
Per quanto riguarda le s.p.a., è innegabile che le regole elaborate dalla Commissione Vietti, nel loro complesso, apportino un tasso di flessibilità superiore rispetto a quello attuale. Sono state ad esempio eliminate regole assolutamente obsolete, come ad esempio quelle in tema di emissione di obbligazioni o il divieto di costituzione di s.p.a. unipersonali, che da tempo erano sconosciute in altri ordinamenti europei. Anche la disciplina degli aumenti di capitale, conformemente a quanto accade in altri Paesi europei, lascerà più ampi margini operativi agli amministratori nel dare esecuzione a questo genere di operazioni. .
Da segnalare in negativo è invece la scelta della Commissione Vietti di delineare una disciplina sostanzialmente unitaria sia delle s.p.a. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia di quelle a ristretta base azionaria, con la conseguenza di estendere alle seconde strumenti giustificati (quando lo sono) soltanto per le prime. Nelle società con pochi soci, in effetti, non ha alcun senso l'applicazione di buona parte delle regole inderogabili che, nelle società "aperte", mirano a ovviare all'incapacità di autotutelarsi da parte delle minoranze. Quando i soci sono pochi si deve presumere, in linea di massima e salvo eccezioni, che essi siano in grado di delineare autonomamente un quadro di regole statutarie ottimali e che debba essere scarso lo spazio per norme imperative - che potrebbero limitarsi a generali rimedi in caso di abuso della maggioranza.
Sopravvive un sistema rigido e barocco
Come anticipato, lo schema di Decreto tratta invece società aperte e società chiuse quasi sempre allo stesso modo (come già il diritto precedente) lasciando in piedi, in definitiva, le sole differenze previste dalla legge Draghi.
Sono dunque sopravvissute regole imperative prive di qualsivoglia funzione nell'ambito di una società con pochi soci, quali ad esempio il divieto di emissione di azioni a voto multiplo - della cui sensatezza potrebbe dubitarsi anche con riguardo alle quotate. Non si è pensato di eliminare il vigente sistema, barocco e inutilmente rigido, di quorum assembleari né di rendere più agile il funzionamento dei consigli d'amministrazione consentendo l'adozione di regole decisionali più elastiche.
A queste perduranti rigidità se ne aggiungono di nuove. Si introduce un incomprensibile limite massimo di durata (cinque anni) per i patti parasociali. Si prevedono regole sui conflitti d'interessi e sui gruppi più stringenti, che non paiono concedere alcuno spazio alla deroga da parte degli statuti: si pensi soltanto alla norma che impone inderogabilmente all'amministratore delegato di rimettere la decisione su ogni operazione in cui abbia un interesse (non necessariamente in conflitto) al consiglio d'amministrazione, organo che nella prassi di numerosissime società chiuse si riunisce raramente più di una volta all'anno. Ancora: si prospetta, anche in relazione ai gruppi, l'estensione delle ipotesi di recesso, che ha l'effetto di incentivare comportamenti non cooperativi tra i soci, specialmente nei primi anni di vita dell'iniziativa imprenditoriale. E' vero che un sistema più flessibile di regole è previsto per le s.r.l. Ma in una realtà, come quella italiana, in cui tante società con pochi soci, anche solo per ragioni di prestigio, adottano la forma della s.p.a. è ingiustamente punitiva la scelta di imporre la trasformazione in s.r.l. a chi voglia fruire del grado di flessibilità adatto alle proprie caratteristiche proprietarie, dovendosi così assoggettare, tra l'altro, ad altri vincoli in tema di finanziamento.
In conclusione, qualche passo nella direzione della maggiore flessibilità è stato compiuto, specialmente laddove la Legge delega era più precisa, come nel caso delle obbligazioni.
Ma alcune scelte vanno nella direzione opposta.