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Perché è difficile tassare le multinazionali

Cos’è il modello Ocse

I commenti al mio articolo “Su Google vince il fisco, perde il diritto” mi suggeriscono di riprendere e approfondire alcuni punti.

Il caso Apple ieri e il caso Google oggi colpiscono per la percezione che si verifichi qualcosa di abnorme. Guadagni rilevanti, imposte insignificanti. E non perché i conti sono nascosti: anzi, sono straripanti. Ma compaiono solo nel consolidato di Wall Street perché nella assegnazione territoriale sembrano capziosamente distribuiti. Pochi ricavi nei mercati principali (quelli con più utenti); molti in quelli secondari (dove le tasse, però, mordono meno).

La verità è che tutti i sistemi tributari distinguono fra contribuenti residenti e non residenti. Se il contribuente, poi, è un’impresa si distingue fra coloro che operano nel paese diverso da quello di provenienza attraverso una stabile organizzazione oppure senza questa struttura. Il paese ospitante l’attività del non residente ha titolo per tassarla solo se essa è realizzata mediante una stabile organizzazione ivi localizzata. Se non c’è la stabile organizzazione non c’è tassazione. L’impalcatura è comune ai paesi membri dell’Ocse ed è pienamente recepita nei trattati contro le doppie imposizioni che si ispirano al modello Ocse. Sono conformi al modello Ocse anche quelli stipulati dall’Italia e sono adottati con leggi cosiddette speciali che derogano alle disposizioni ordinarie. Il che vuol dire che, anche se venisse modificata la disciplina interna sopprimendo il riferimento alla stabile organizzazione (art. 23 del Tuir), il vincolo sopravviverebbe nei rapporti con imprese provenienti da stati con i quali sono state stipulate le dette convenzioni (vedi Usa, Irlanda, Lussemburgo e tanti altri). Certo, una convenzione può essere impugnata. Ma come farlo nei rapporti con la sola Irlanda e lasciarla in piedi nei rapporti con la Francia? Si potrebbero, in teoria, impugnare tutti i trattati che contengono la clausola, ma ne risulterebbe un freno potente nei flussi economici con una larga pluralità di stati che la situazione generale sconsiglia di provocare.

Soluzioni possibili

È, dunque, la consapevolezza dell’insuperabilità unilaterale di questo vincolo che spinge il grosso dei paesi Ocse (che pure si sentono danneggiati dalla situazione attuale) a non intervenire su di esso. Propendono per una riformulazione del modello Ocse (dibattito in corso) ma si scontrano con chi, invece, frena per ragioni esattamente opposte (Usa, Irlanda e altri).

È la ragione per cui fisco e giurisprudenza italiana hanno elaborato il concetto (discutibile e zoppicante) di “stabile organizzazione occulta”. Con questa ricostruzione si tende a far risaltare alcune situazioni di fatto che disvelerebbero l’arcano. E cioè che l’inesistenza fisica della stabile organizzazione sarebbe sconfessata da comportamenti riconducibili al territorio italiano tali da far emergere quel legame fisico che, invece, si è inteso nascondere. Ma così facendo si inseguono solo piccole disfunzioni organizzative o superficiali applicazioni di prescrizioni che, se fedelmente seguite, sarebbero risultate inappuntabili. Che fare, allora?

Va perseguita la via negoziale in sede Ocse. Ma, nel protrarsi dell’attesa, qualche misura nazionale può aiutare. Imporre, innanzitutto, qualche elemento conoscitivo in più non confligge con alcun trattato. Verifichiamo, allora, i flussi. I non residenti che ricevono pagamenti dall’Italia senza avere un luogo fisico in cui procedere allo scambio bene/servizio contro denaro non possono che avvalersi di intermediari finanziari. Sono questi che devono essere coinvolti nell’identificazione del percettore non residente. Si possono individuare soglie quantitative (numero di transazioni o importi in un tempo dato, come fa il recente emendamento di Francesco Boccia o la proposta Massimo Mucchetti del 2016) e far scattare la reazione (tenue per Boccia, forte per Mucchetti) solo al loro superamento. Ma quella è la via. Il passaggio successivo è la qualificazione della tipologia di reddito: perché se un flusso di un certo rilievo interviene, delle due l’una: o si è in presenza di una stabile organizzazione (e il reddito è “d’impresa”) oppure il reddito deriva da attività comunque “svolte nel territorio dello Stato” (e il reddito è classificabile come “diverso” ex art. 23, comma 1, lett f., Tuir). In entrambi i casi, al fisco italiano qualcosa sarà dovuto. Senza trucchi.

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  1. Henri Schmit

    Interessante integrazione al precedente articolo. Due sono le soluzioni, la prima immediata, unilaterale e imperfetta, la seconda da negoziare nel quadro dell’OCSE, un’impresa lunga e difficile. I piccoli paesi opportunisti non hanno il peso per poter ritardare o condizionare negativamente, i veri ostacoli saranno USA, anche dopo Trump, e UK, futuro territorio off-shore. Non dovrebbe l’UE negoziare unita? Come sono stati condotti gli ultimi round per definire modelli convenzionali, in ordine disperso o dopo concertazione UE?

  2. La via di trovare in sede OCSE una soluzione sovranazionale per la imposizione dei redditi prodotti dalla digital economy è corretta ed al tempo stesso molto ardua. Difatti, non si sorprenderà nessuno se i Paesi UE che hanno la loro economia basata su politiche fiscali di vantaggio faranno ostruzione. Anche oltreoceano l’appoggio non dovrebbe essere entusiasta, posto che gli USA desiderano tassare nella propria giurisdizione i redditi da digital economy dovunque prodotti dalle società residenti nello stesso territorio USA.

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