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Calamità naturali: una legge per il day after

Le calamità naturali hanno rilevanti effetti economici sulle famiglie. Non solo quando perdono la casa, ma anche in molti altri aspetti della vita quotidiana. Occorre allora una legge generale sulle emergenze che organizzi una risposta immediata.

L’elenco dei disagi

Gli effetti economici che una calamità ha per le famiglie vanno oltre i costi per i danni all’abitazione. Nella vita quotidiana delle persone, infatti, si presentano diverse problematiche di minore impatto economico, ma pur sempre fastidiose da gestire in situazioni di emergenza.
Federconsumatori ha raccolto diversi disagi messi in luce dal terremoto del 2012 in Emilia, gli stessi che si ripetono oggi dopo gli eventi sismici del 2016. Vediamo qualche esempio.
In campo assicurativo, all’indomani del sisma del 2012 nessuna disposizione prevedeva rimborsi per la perdita dell’auto, mentre le polizze accessorie per gli eventi naturali di norma non coprivano questi casi, di modo che il danno subito è rimasto a carico degli interessati.
Dopo il terremoto del 2016, invece, il legislatore ha previsto un rimborso forfetario per chi ha perso l’auto (o altri beni mobili).
Un altro tema è la restituzione del premio pagato per polizze danni o responsabilità civile relative a beni distrutti dall’evento (Rc per l’auto o polizza furto per l’abitazione, per esempio). In assenza di norme di legge o interventi dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), chi ne ha fatto richiesta ha ottenuto la restituzione, sulla base di indicazioni dell’Ania (Associazione fra le imprese assicuratrici).
Diverse famiglie colpite dal sisma si sono poi trovate in difficoltà a versare i premi di polizze di durata pluriennale (vita o danni). Si è resa necessaria una trattativa tra il consumatore e la compagnia per un differimento dei pagamenti o lo scioglimento del contratto.
Per il sisma del 2016 è atteso un intervento regolatorio dell’Ivass che preveda la sospensione dei pagamenti e la successiva rateizzazione dei premi.
Per quanto riguarda le banche, il legislatore ha previsto la sospensione delle rate dei mutui fondiari per sei mesi, ma ciò si è rivelato ben presto costoso sia perché la sospensione è obbligatoria e si applica anche a chi non ne ha bisogno, sia perché, nella costante interpretazione delle banche, il capitale è stato considerato comunque produttivo di interessi, cosicché l’operazione, se presenta un beneficio finanziario, determina un maggior costo economico, caricato sulle rate successive (paradossale per chi non aveva bisogno della sospensione e l’ha, per così dire, subita). Stupisce perciò che il legislatore nel 2016 abbia formulato una disposizione identica.
Chi, al momento del sisma, ha in corso un prestito personale gode di analoga sospensione delle rate. Il problema riguarda il credito al consumo, finalizzato cioè all’acquisto di un bene, quando quel bene non esiste più perché contenuto nell’immobile crollato (un elettrodomestico) o è stato distrutto dal sisma (un’auto). In questi casi, poiché manca una norma che lo preveda, lo scioglimento del contratto è stato possibile solo dietro trattativa con i singoli intermediari.

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Rapporti con gestori di servizi

Un primo problema si è posto per l’applicazione degli oneri previsti per il trasloco di servizi di telefonia o dati, anche se riferiti a immobili inagibili. Nel 2012 mancavano norme sulla telefonia e i costi furono eliminati solo a seguito di conciliazioni.
Oggi, la legge prevede un intervento regolatore dell’Agcom, ora oggetto di consultazione, che dovrebbe disporne l’eliminazione.
Sempre sulla telefonia, nel 2016 si sono verificati disagi per la sospensione obbligatoria della fatturazione: se ciò va incontro alle esigenze di liquidità delle famiglie, pone il problema dell’accumulo di cifre rilevanti da versare al termine del periodo. È probabile che si avranno molte richieste di rateizzazione, un aspetto che dovrà essere normato dall’Autorità.
Per la fornitura di energia elettrica e gas, le famiglie hanno dovuto pagare i costi di disattivazione e trasloco per utenze relative a immobili inagibili. Non solo, ma chi ha preso provvisoriamente in locazione un immobile si è visto applicare la tariffe per la seconda casa.
Si poi è posto anche qui il problema del cumulo delle bollette e quindi della difficoltà di saldarle senza un’idonea rateizzazione al termine del periodo di sospensione.
Su questi temi si aspetta un provvedimento dell’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico, comprensivo della determinazione di tariffe agevolate per i territori colpiti.
Chi è stato alloggiato in un modulo abitativo provvisorio (Map) nel 2012 ha dovuto affrontare l’impossibilità di usarvi il gas. Il che ha comportato non solo un elevato consumo elettrico, ma soprattutto un costo enorme per la necessità di attivare utenze con potenza di 6 kw, alle normali tariffe.
Le recenti esperienze dimostrano che disagi simili si ripropongono tal quali a ogni evento. Quello che occorre è allora una legge sulle emergenze che definisca, in via preventiva e automatica, alcune misure per le persone residenti nelle zone colpite, che entrino in vigore alla proclamazione dello stato di emergenza; e attribuisca analogo potere normativo alle Autorità per la regolazione dei mercati di loro competenza.

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  1. Lorenzo

    Una sola domanda: la norma riguarderebbe anche chi ha costruito in zone a rischio (es.: Hotel Rigopiano) in deroga alla normativa ambientale?

  2. Salvatore Recupero

    Calamità naturali, non è forse necessaria anche una legge per il giorno prima? E’ del tutto evidente la relazione esistente tra le personali responsabilità soggettive di individui che per fare qualche esempio hanno costruito la loro casa o la loro fabbrica nel greto di un torrente e i danni arrecati da una piena del torrente. La collettività, per intervento dei pubblici poteri e delle pubbliche finanze, è chiamata a risarcire i danni arrecati dalla calamità ” naturale”, Il valore della responsabilità soggettiva è pressoché nullo, sia che un’autorità pubblica, un sindaco, abbia rilasciato la relativa concessione edilizia, sia che il manufatto risulti abusivo. In altre parole, la responsabilità è della natura, malevola e matrigna, giammai del cemento depotenziato o dell’umana idiozia..

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