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Cosa ci insegna la sentenza sull’Italicum

La sentenza della Consulta ha dichiarato incostituzionali il ballottaggio e le candidature plurime così come previste nell’Italicum. Le legge elettorale che ne risulta è sì subito applicabile, ma ciò non significa che il parlamento debba rinunciare a intervenire. L’omogeneità tra Camera e Senato.

Le questioni accolte

Il 9 febbraio è stata pubblicata la sentenza 35/2017, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legge elettorale 52/205 (il cosiddetto Italicum). Si tratta di un documento molto interessante, che risponde a diversi dubbi e curiosità e che arricchisce sensibilmente la giurisprudenza della Consulta in materia elettorale.
Le motivazioni della sentenza sono espresse in ben sessanta pagine: se confrontate con le scarse quindici dedicate alla legge 270/2005 (Porcellum), la differenza appare enorme e si spiega principalmente con la pluralità dei soggetti ricorrenti (i tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova) e il numero delle questioni sollevate. Tra tutte, solo due sono state considerate fondate e quindi accolte: l’incostituzionalità del ballottaggio e quella delle candidature multiple dei capilista.
Per quanto riguarda il ballottaggio, la Corte fonda il suo giudizio sulla mancanza di una soglia minima di voti per essere ammessi al secondo turno. Si tratta della stessa motivazione con cui era stato dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza del Porcellum (sentenza n. 1/2014) e sulla base della quale è stato invece salvato quello dell’Italicum, quando attribuito al primo turno. La lista vincente al ballottaggio avrebbe infatti ottenuto un premio di maggioranza molto elevato: in questo caso, la garanzia del principio costituzionale della governabilità, pure riconosciuto, non sarebbe stata sufficiente a compensare la violazione dei principi di sovranità popolare (articolo 1 comma 2 Costituzione) e di uguaglianza dei cittadini e del voto (articoli 3 e 48 comma 2). Interessante come la Corte argomenti ciò anche alla luce della mancata possibilità di apparentamento tra liste al secondo turno, suggerendo forse al legislatore un modo per reintrodurre lo stesso ballottaggio in una successiva revisione della legge elettorale.
Del resto, la Corte enuncia chiaramente che, in sé e in astratto, il ballottaggio non debba considerarsi affatto costituzionalmente illegittimo. La Consulta tiene infatti a chiarire che, nel caso dell’elezione del sindaco nei comuni con più di 15mila abitanti, l’effetto che potrebbe risultare problematico (il ballottaggio influenza infatti anche la composizione del consiglio comunale) è considerato secondario rispetto a quello principale, cioè l’elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale.
Per ciò che concerne le candidature multiple, è risultata cruciale nel giudizio della Corte la discrezionalità attribuita al candidato bloccato di scegliere il proprio collegio; di nuovo, ciò è considerato una violazione del principio dell’uguaglianza dei cittadini e del voto. Infatti, non è la candidatura plurima in sé il problema (in vigore prima del 1993 e tuttora caratterizza la legge elettorale per il parlamento europeo) bensì il fatto che nell’Italicum la pluricandidatura è possibile esclusivamente per taluni soggetti (i capilista, appunto) e inoltre la loro elezione non avviene sulla base di preferenze raccolte nei collegi, ma sulla base della loro posizione. In aggiunta, la Corte suggerisce alcuni criteri di scelta che avrebbero comunque salvato l’impostazione voluta dall’Italicum (ad esempio, condizionare la scelta alla cifra elettorale relativa ottenuta dalla lista).
Non potendo – e non volendo – intervenire in maniera discrezionale, la Corte fa salvo l’unico criterio residuale possibile, previsto dalla legge stessa, vale a dire il sorteggio, che perlomeno cancella la discrezionalità nella scelta del collegio. La previsione è necessaria in quanto la legge deve essere ovviamente applicabile; tuttavia, la Corte richiama esplicitamente il legislatore a introdurre un criterio diverso, che sia maggiormente rispettoso della volontà degli elettri.

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E adesso?

Adesso, naturalmente, la questione è nelle mani del parlamento. La sentenza della Corte chiarisce che la legge elettorale risultante è direttamente applicabile e utilizzabile, ma ciò non costituisce certo un obbligo per il parlamento a rinunciare alla propria prerogativa di legiferare di nuovo in materia. Anzi, da un certo punto di vista, la sentenza dovrebbe addirittura essere uno stimolo per il legislatore. Tristemente, ma non è una novità, la decisione sulla legge elettorale sembra più condizionata dalla strategia di segreterie di partito o direttori rispetto alle elezioni che alla libera scelta dei parlamentari. Stando così le cose, c’è da aspettarsi un futuro di grandi coalizioni elettorali e parlamentari, le uniche in grado di far funzionare in maniera omogenea Camera e Senato. A proposito di maggioranze omogenee, la Corte chiude la sentenza con una chiosa ripresa da più parti con interpretazioni diverse: chiarisce che sistemi elettorali diversi per Camera e Senato sono del tutto ammissibili, a patto che non ostacolino la formazione di “maggioranze parlamentari omogenee” nelle due camere.

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14 commenti

  1. Le motivazioni della sentenza 35/2017 sono deludenti quanto la decisione stessa. Insegnano una serie di cose. 1. Nonostante le disposizioni chiare e precise della costituzione (art. 48, 51, 67) la Corte non garantisce il rispetto dei diritti elettorali individuali, ma permette che circa 2/3 dei deputati possano essere nominati dai capipartito; i giudici giustificano espressamente il diritto dei partiti di designare loro al posto degli elettori la maggior parte dei deputati. 2. Nonostante l’assenza di garanzie costituzionali per la rappresentazione dei partiti, la Corte vieta il ballottaggio di lista, ritenuto lesivo dei diritti dei partiti minori, ammettendo invece un premio di lista accordato a una minoranza che raggiunge il 40%. Il ballottaggio è un meccanismo di scelta razionale per l’elezione di una carica individuale, ma non lo è più si applicato a liste, tanto meno se al ballottaggio si vietano coalizioni. 3. Non è sovrano, non ha l’ultima parola, né il parlamento composto da nominati, né il popolo-elettore titolare sulla carta di tale potere, ma la Consulta nominata dai rappresentanti nominati. Il potere più importante che spetta al sovrano è di decidere come devono essere scelti quelli che governano pro tempore per conto suo, in primis come eleggere i parlamentari. A costituzione vigente questo potere appartiene in linea di massima a quelli che sono da eleggere e in caso di ricorso dichiarato ammissibile ai giudici supremi nominati da questi eletti-nominati.

    • Gentile Schmidt, il commento meriterebbe un articolo. Mi limito a una brevissima riflessione. Senza un sistema di primarie codificato, con qualunque legge elettorale sono i partiti a scegliere i candidati e quindi gli eletti: mi sembra evidente. Questo vale sia per i meccanismi uninominali (chi sceglie l’identità dell’unico candidato che corre nel collegio?) sia per quelli proporzionali (anche se gli elettori possono esprimere 1, 10, 100 preferenze, i partiti inseriranno comunque chi vogliono loro nelle liste)

      • Henri Schmit

        Non è vera l’affermazione per l’uninominale – purtroppo un luogo comune – in quanto il partito che seleziona la persona sbagliata rischia 1. di perdere contro terzi, 2. di subire la candidatura indipendente del candidato ignorato o sacrificato. È quello che è successo alle ultime politiche francesi per Ségolène Royal catapultata dal partito in un collegio sicuro ma poi battuta dal commilitone locale che si è presentato come indipendente. Questa logica ha un impatto immenso sull’effettiva autonomia dell’eletto, anche se selezionato dal partito. Il libero mandato non è solo formale, ma deve essere favorito e garantito attivamente. Tutti si lamentano della scarsa qualità degli eletti, ma dipende proprio da questo, dalla competitività ed apertura delle regole per essere eletti. Nessuno vieta al partito di fare la sua selezione. Se la fa bene, tutti i suoi candidati ne approfittano nel tempo.

        • Grazie per l’esempio! Tuttavia, credo che quello della Royal resti un’eccezione alla regola. Che nel caso dell’uninominale, può essere raccontata così (semplificando molto, me ne rendo conto): nel collegio sicuro si candida il candidato che deve essere eletto (un capolista bloccato, nella terminologia dell’italicum), buono o cattivo che sia; nel collegio sicuramente perduto si candida un generoso candidato locale; Nel collegio competitivo, si candida un forte candidato, magari locale. Dove con forte si può intendere o molto bravo o molto ricco (per pagarsi la campagna elettorale)

          • Il mio non era un aneddoto, ma un contro-esempio per mostrare che il suo ragionamento, con tutto il rispetto, è un luogo comune sbagliato. Il mondo accademico avrebbe l’obbligo di andare più in fondo. Stiamo parlando di diritti, diritti che influenzano profondamente l’esito elettorale e il comportamento di tutti gli attori (candidati, partiti, elettori e eletti!!!). Ma se non accetta spiegazioni teoriche, preferendo apparentemente l’autorità della forza, posso aggiungere un’altra osservazione, solo storica, non più scientifica: Quello che lei sostiene condannerebbe come abusiva la procedura per eleggere i deputati vigente o prevalente da oltre 200 anni in USA, UK e F, guarda caso i tre paesi che hanno formato attraverso il loro esempio sul campo e la ricerca teorica il modello democratico. Avranno sbagliato i pionieri e ha ragione la dottrina italiana, che dal 1919, anno di introduzione del proporzionale di lista, ha combinato solo guai dopo guai. Una soluzione ‘pulita’ comunque c’è pure con il voto di lista: basterebbe guardare quello che si fa in Finlandia, o in forma meno perfetta in Svizzera.

  2. Flavio Martinelli

    La C.C. anche per le modalità di nomina dei suoi membri non emette sentenze in punta di diritto, ma di tipo politico. Io trovo quindi improprio che una Corte di nominati abbia l’ultima parola in tema di leggi elettorali formata dal Parlamento che, avendo la legittimazione del popolo sovrano, dovrebbe avere la prevalenza. Lascia anche perplessi il fatto che il ballottaggio sia comunque previsto non solo per i Sindaci, ma anche in alcune leggi elettorali regionali.
    Inoltre sarebbe auspicabile che le decisioni della C.C. fossero prese almeno a larga maggioranza soprattutto quando riguardano atti derivanti dal Parlamento.
    La nota sentenza emessa qualche tempo fa a parità di voti con prevalenza del voto del Presidente mi è sembrata poco seria. Nell’occasione la Corte avrebbe dovuto astenersi dall’emettere una sentenza contro il Parlamento.
    Io ho letto giudizi di noti costituzionalisti che ritenevano impropria persino la bocciatura del ‘Porcellum’

    • Paolo Mariti

      la CC è un potere controbilanciante (che presuppone che dall’altra parte vi sia …un altro piatto della bilancia)

    • MI sembra che la Corte abbia da tempo ammesso la possibilità di esprimersi anche in merito alle leggi elettorali. L’ultima parola spetta comunque al Parlamento: se la sentenza produce una legge che non piace al legislatore, il legislatore ha il diritto e dovere di cambiarla. Se non lo fa, è responsabilità del Parlamento, non della Corte. La quale, anche in questa sentenza, ribadisce più volte come il compito di scrivere le leggi spetti al legislatore (esemplare il richiamo a trovare un metodo di scelta del collegio meno casuale del sorteggio)

  3. Luciano Pontiroli

    Non condivido Ia contrapposizione tra giudici costituzionali “nominati” e popolo sovrano. In primo luogo, la sovranità popolare si esercita nei modi previsti dalla Costituzione che, tra l’altro, dispone in che modo sono scelti i membri della Corte Costituzionale: nominati in senso stretto sono solo quelli scelti dal P:R, gli altri sono eletti dal Parlamento o dalle supreme magistrature. In secondo luogo, il controllo di costituzionalità delle leggi pone sempre la Corte Costituzionale “contro” il Parlamento, è una necessità. L’elezione diretta dei giudici costituzionali sarebbe un’anomalia pericolosa, specialmente in un paese politicamente diviso come l’Italia.

    • Henri Schmit

      Condivido in gran parte. Contesto però che i giudici garanti della costituzione e dei diritti ivi espressi o implicati non proteggano i diritti individuali più importanti cioè quelli di scegliere solo loro i loro rappresentanti pro tempore. La sentenza 35/2017 è un’occasione sprecata(per chi ci crede ancora). La parata al difetto contestato non è l’elezione diretta dei giudici (soluzione pericolosa e sbagliata) ma l’iniziativa popolare anche propositiva, se necessario (disaccordo con il parlamento) con referendum, in tutte le materie, ma condizioni (firme, quorum) rigorose, esigenti.

    • Mi sono appassionato alla Consulta proprio scrivendo qualche ricerca sui suoi meccanismi di nomina. Ultimamente, ho maturato la convinzione che bisognerebbe inserire in costituzione alcune incompatibilità. Per esempio, chi è stato membro del Parlamento (la versione “hard” prevede anche i membri del Governo) non dovrebbe poi poter diventare giudice della Consulta

  4. Occorre riflettere sull’ultimo lampo di saggezza solonica, l’omogeneità fra camera e senato, che per una volta sembra mettere d’accordo tutti, opinione pubblica e giornalisti, scienziati politici e costituzionalisti, parlamentari e uomini politici (in conflitto d’interessi e avendo dato ampia prova di non esitare ad abusarne) e adesso pure le massime autorità dello stato, presidente della repubblica e giudici della CC (sentenze 1/2014 e 35/2017). Il concetto è purtroppo incoerente. La costituzione non prevede l’omogeneità ma una serie di disposizioni per ostacolarla: il numero dei componenti delle due camere varia dal semplice al doppio, i requisiti di età sono diversi sia per i candidati sia per gli elettori, per il senato è prevista un’elezione su base territoriale e all’origine pure la durata del mandato era diversa. I costituenti hanno inteso – come avviene in tutti i sistemi bicamerali – creare una doppia maggioranza, per definizione disomogenea, e comunque sempre aleatoria a causa dell’articolo 67 (libero mandato), chiave di volta del costituzionalismo. L’errore-illusione dell’omogeneità è legata al bicameralismo troppo perfetto, al sistemi dei partiti, al voto proporzionale di lista, alla pretesa di poteri occulti extra-costituzionali di telecomandare i parlamentari in base a schemi prestabiliti, alla riforma costituzionale mal concepita e per fortuna bocciata dagli elettori. Prima o poi farà sbattere la testa. Basterebbe guardare indietro alle elezioni del 2006.

    • A costituzione vigente, il Governo riceve il voto di fiducia di entrambe le Camere. Auspicare maggioranza omogenee significa “semplicemente” auspicare governabilità

  5. enzo

    La corte nella sentenza ha anche dichiarato che un eventuale ballottaggio di collegio sarebbe legittimo. personalmente non vedo altra soluzione al fine di evitare le comiche dopo le prossime elezioni.

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